Cassazione Civile, Ordinanza n. 28249/2025 del 24/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La lite nasce da un contratto di appalto stipulato tra privati per lavori di ricostruzione edilizia dell'appartamento del committente, eseguiti nell'ambito della disciplina agevolativa della legge n. 219/1981. Il committente agiva chiedendo l'adempimento dell'obbligazione di ultimazione e consegna dell'opera, o in subordine il risarcimento dei danni, deducendo che i lavori non erano stati ultimati entro il termine contrattualmente fissato al 12 dicembre 1997 e che l'opera non era stata consegnata. L'appaltatore eccepiva la prescrizione decennale, assumendo che il termine decorresse dalla data di ultimazione pattuita. Il Tribunale e poi la Corte d'appello rigettavano la domanda ritenendo che, trattandosi di mancata ultimazione e ritardo nella consegna, non fosse applicabile la garanzia speciale per vizi dell'appalto, ma la disciplina generale dell'inadempimento contrattuale, con decorrenza della prescrizione dalla scadenza del termine di ultimazione. Nel ricorso per cassazione il committente deduceva, con un primo motivo, violazione dei canoni ermeneutici contrattuali perché il termine avrebbe dovuto decorrere dal verbale di consegna e collaudo previsto dal capitolato generale richiamato nel contratto, verbale mai formato; con un secondo motivo denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente spiegato perché la disciplina speciale della ristrutturazione ex lege n. 219/1981 non modificasse la natura del contratto e perché il termine di riferimento restasse quello del 12 dicembre 1997.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in caso di mancata ultimazione dell'opera o di ritardo nella consegna rispetto al termine pattuito, non si applica la garanzia speciale per vizi e difformità di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., ma la disciplina generale dell'inadempimento ex art. 1453 c.c. e, per la prescrizione, l'art. 2935 c.c. con termine decennale ex art. 2946 c.c. Ha ritenuto corretta la decisione di merito nel far decorrere la prescrizione dalla scadenza del termine contrattuale del 12 dicembre 1997, poiché da quel momento il diritto al completamento o al risarcimento era già azionabile. Ha escluso sia la violazione dei criteri di interpretazione del contratto sia la motivazione apparente, osservando che l'appalto privato non si trasforma in appalto pubblico per il solo richiamo a clausole del capitolato generale delle opere pubbliche. Ha inoltre confermato la condanna alle spese e applicato le ulteriori statuizioni sanzionatorie conseguenti alla definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna ex art. 96 c.p.c. e contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Richiamato come canone di interpretazione contrattuale; la Corte ha ritenuto che non vi fosse stata violazione dei criteri ermeneutici nella lettura della clausola sul termine di ultimazione.
art. 1665 c.c.
La consegna dell'opera, mediante verbale, presuppone l'ultimazione dell'opera stessa; in difetto di ultimazione non è esigibile la redazione del verbale di consegna.
art. 1667 c.c.
La garanzia speciale per difformità e vizi dell'appalto opera solo quando l'opera sia stata ultimata e presenti difetti, non nel caso di mancata ultimazione o ritardo nella consegna.
art. 1668 c.c.
Richiamato in connessione con l'art. 1667 c.c.; non applicabile alla fattispecie di mancata ultimazione dell'opera.
art. 1453 c.c.
In caso di mancata esecuzione o di mancata ultimazione dell'opera, il committente può chiedere l'adempimento o il risarcimento del danno secondo la disciplina generale dell'inadempimento contrattuale.
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso concreto dalla scadenza del termine pattuito per l'ultimazione dei lavori.
art. 2946 c.c.
Si applica il termine ordinario decennale alla pretesa di adempimento o risarcimento fondata sull'inadempimento contrattuale.
art. 93 c.p.c.
Le spese di lite sono distratte in favore del difensore antistatario che ne abbia fatto richiesta; la somma sanzionatoria ex art. 96 c.p.c. non rientra tra le spese distrattibili.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte, per la temeraria opposizione alla proposta di definizione accelerata.
art. 96, comma 4, c.p.c.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, conseguente alla definizione del giudizio in conformità alla proposta.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato in relazione alla proposta di definizione accelerata del giudizio e all'opposizione del ricorrente.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la memoria illustrativa depositata dal ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
L. n. 219/1981
La disciplina della ricostruzione post-sisma non muta la natura privatistica del contratto di appalto stipulato tra privati.
d.P.R. n. 1062/1963, art. 29
Invocato dal ricorrente come fonte del termine di consegna collegato al verbale di consegna, ma non ritenuto decisivo perché il rapporto resta regolato dall'appalto privato e dalle specifiche pattuizioni.
Massime di principio
- Nel contratto di appalto tra privati, il richiamo convenzionale a clausole del capitolato generale delle opere pubbliche non trasforma il rapporto in appalto pubblico né ne altera la disciplina codicistica privatistica.
- Se l'appaltatore non ultimа l'opera entro il termine pattuito, la pretesa del committente va ricondotta alla disciplina generale dell'inadempimento contrattuale, non alla garanzia speciale per vizi e difformità prevista per l'opera completata ma difettosa.
- La prescrizione dell'azione di adempimento o risarcimento per mancata ultimazione dell'opera decorre dal momento in cui la prestazione è esigibile e il creditore può agire, ossia dalla scadenza del termine contrattuale di ultimazione, ai sensi dell'art. 2935 c.c.
- La consegna formale dell'opera presuppone l'ultimazione dei lavori; in mancanza di completamento non può pretendersi che il dies a quo della prescrizione sia differito al verbale di consegna o collaudo.
- La censura di motivazione apparente non è fondata quando la sentenza di merito renda percepibile il percorso argomentativo e applichi principi giuridici coerenti alla fattispecie concreta.
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