CCNL Commercio - Confcommercio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 apr 2024 al 31 mar 2027
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Il contratto disciplina, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dei dipendenti delle aziende del terziario di mercato, distribuzione e servizi che svolgono la propria attività con qualsiasi modalità, comprese la vendita per corrispondenza e il commercio elettronico. Si applica ai macrosettori "Commercio" e "Servizi", comprendendo numerose attività di dettaglio, ingrosso, distribuzione organizzata, ausiliari del commercio, ICT, servizi alle imprese, servizi di rete e servizi alle persone.
Inquadramento generale
Il CCNL disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi aderenti al sistema Confcommercio.
Ambito di applicazione
Si applica alle aziende del terziario di mercato, distribuzione e servizi che operano con qualsiasi modalità, incluse:
- vendita tradizionale;
- vendita per corrispondenza;
- commercio elettronico;
- servizi alle imprese e alle persone;
- ICT, marketing, call center, CAF, agenzie e altri servizi rientranti nella sfera contrattuale.
Validità
- Decorrenza normativa: 01/04/2024
- Scadenza: 31/03/2027
Nel testo completo è richiamata anche la decorrenza economica dal 01/04/2023, coerente con gli aumenti e gli acconti definiti nel rinnovo.
Struttura del contratto
Il testo consolidato del 03/02/2026 recepisce il rinnovo del 22/03/2024, l'accordo integrativo del 28/03/2024 e i successivi aggiornamenti, inclusi quelli sull'apprendistato.
Parti firmatarie
Datori di lavoro
- Confcommercio Imprese per l'Italia
Organizzazioni sindacali
- Filcams-CGIL
- Fisascat-CISL
- Uiltucs-UIL
Trattamento economico
Minimi tabellari mensili
Di seguito i minimi contrattuali riportati nella sintesi di riferimento, con le diverse decorrenze del rinnovo.
| Livello | 01/04/2024 | 01/03/2025 | 01/11/2025 | 01/11/2026 | 01/02/2027 | Contingenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadri | 2.070,25 | 2.122,33 | 2.183,09 | 2.243,85 | 2.313,29 | 540,37 |
| 1 | 1.864,88 | 1.911,80 | 1.966,54 | 2.021,28 | 2.083,84 | 537,52 |
| 2 | 1.613,11 | 1.653,69 | 1.701,04 | 1.748,39 | 1.802,50 | 532,54 |
| 3 | 1.378,78 | 1.413,47 | 1.453,94 | 1.494,41 | 1.540,66 | 527,90 |
| 4 | 1.192,46 | 1.222,46 | 1.257,46 | 1.292,46 | 1.332,46 | 524,22 |
| 5 | 1.077,35 | 1.104,45 | 1.136,07 | 1.167,69 | 1.203,83 | 521,94 |
| 6 | 967,22 | 991,55 | 1.019,94 | 1.048,33 | 1.080,77 | 519,76 |
| 7 | 833,24 | 854,07 | 878,38 | 902,69 | 930,47 | 517,51 |
| Operatore di vendita 1 | 1.125,64 | 1.153,96 | 1.187,00 | 1.220,04 | 1.257,80 | 530,04 |
| Operatore di vendita 2 | 943,44 | 967,22 | 994,96 | 1.022,70 | 1.054,40 | 526,11 |
Scatti di anzianità, terzo elemento, indennità e sanità integrativa
| Livello | Terzo elemento | Scatti (10 triennali) | Indennità di funzione | Fondo EST | Cassa QuAS |
|---|---|---|---|---|---|
| Quadri | 2,07 | 25,46 | 260,76 | - | 37,00 |
| 1 | 2,07 | 24,84 | - | 16,00 | - |
| 2 | 2,07 | 22,83 | - | 16,00 | - |
| 3 | 2,07 | 21,95 | - | 16,00 | - |
| 4 | 2,07 | 20,66 | - | 16,00 | - |
| 5 | 2,07 | 20,30 | - | 16,00 | - |
| 6 | 2,07 | 19,73 | - | 16,00 | - |
| 7 | 2,07 | 19,47 | - | 16,00 | - |
| Operatore di vendita 1 | - | 15,50 | - | 16,00 | - |
| Operatore di vendita 2 | - | 14,46 | - | 16,00 | - |
Note essenziali:
- il terzo elemento spetta in assenza di terzi elementi retributivi provinciali;
- l'indennità di funzione dei Quadri è corrisposta per 14 mensilità ed è assorbibile al 50% da indennità similari e superminimi individuali;
- in caso di omesso versamento a Fondo EST o QuAS, al lavoratore spettano gli importi indicati in tabella per 14 mensilità.
Una tantum
Ai soli lavoratori in forza al 22/03/2024 spetta una una tantum in due tranche:
- 01/07/2024
- 01/07/2025
| Livello | 01/07/2024 | 01/07/2025 |
|---|---|---|
| Quadro | 303,81 | 303,81 |
| I | 273,67 | 273,67 |
| II | 236,73 | 236,73 |
| III | 202,34 | 202,34 |
| IV | 175,00 | 175,00 |
| V | 158,11 | 158,11 |
| VI | 141,95 | 141,95 |
| VII | 121,53 | 121,53 |
| Operatori di vendita I categoria | 165,20 | 165,20 |
| Operatori di vendita II categoria | 138,69 | 138,69 |
L'importo:
- è determinato in proporzione al servizio prestato nel periodo 01/01/2022 - 31/03/2023;
- per gli apprendisti è riproporzionato in base al trattamento economico applicabile;
- è ridotto proporzionalmente in caso di part-time, aspettative o assenze non retribuite, sospensioni/riduzioni di orario, instaurazione o cessazione del rapporto nel periodo considerato;
- non è utile ai fini di alcun istituto contrattuale o di legge, incluso il TFR;
- assorbe eventuali anticipazioni sui futuri aumenti contrattuali erogate dal 01/01/2022.
Elemento economico di garanzia
Previsto per i casi disciplinati dal CCNL in assenza di contrattazione di secondo livello.
| Livello | Aziende fino a 10 dipendenti | Aziende da 11 dipendenti |
|---|---|---|
| Quadri, 1 e 2 | 95,00 | 105,00 |
| 3 e 4 | 80,00 | 90,00 |
| 5 e 6 | 65,00 | 75,00 |
| Operatori di vendita 1 | 76,00 | 85,00 |
| Operatori di vendita 2 | 63,00 | 71,00 |
Altri elementi economici
- Indennità di cassa: 5% della paga base nazionale conglobata.
- Elemento aggiuntivo della retribuzione per omesso versamento all'ente bilaterale territoriale: 0,30% di paga base e contingenza, per 14 mensilità.
- Sanimpresa (Roma e provincia): in caso di omesso versamento, il datore deve alternativamente:
- corrispondere un elemento distinto pari a 1/12 della quota annua dovuta + 5,00 euro, per 14 mensilità;
- oppure assicurare le medesime prestazioni sanitarie.
Mensilità e divisori
- Mensilità annue: 14
- Divisore giornaliero: 26
- Divisore orario:
- 168 per 40 ore settimanali
- 182 per 42 ore settimanali
- 195 per 45 ore settimanali
Orario di lavoro
Regimi ordinari
- 40 ore settimanali per la generalità dei lavoratori.
- 45 ore settimanali per:
- personale discontinuo;
- dipendenti di impianti di distribuzione carburante.
- 40 ore settimanali per impianti carburante esclusivamente autostradali.
Articolazioni previste
- 40 ore: con due mezze giornate di riposo.
- 39 ore: tramite assorbimento di 36 ore ROL.
- 38 ore: tramite assorbimento di 56 ore ROL + 16 ore ex festività.
Flessibilità e banca ore
- superamento dell'orario fino a 44 ore settimanali per massimo 16 settimane, con successiva riduzione equivalente;
- al secondo livello è possibile:
- fino a 48 ore per massimo 16 settimane, con incremento permessi di 45 minuti per settimana;
- fino a 44 ore per massimo 24 settimane, con incremento permessi di 45 minuti per settimana;
- fino a 48 ore per massimo 24 settimane, con incremento permessi di 70 minuti per settimana.
- Il 50% delle ore da recuperare segue il programma di flessibilità, il restante 50% confluisce nella banca ore come riposi compensativi.
Maggiorazioni
- Lavoro notturno (22:00 - 06:00): 15%
- Lavoro domenicale: 30%
- impianti autostradali carburante: 10%
- agenzie di scommesse e parcheggi/sosta: 20%
- Lavoro nel riposo settimanale: 30% + riposo compensativo
- Straordinario diurno 41ª-48ª ora: 15%
- Straordinario diurno oltre 48 ore: 20%
- Straordinario notturno non in turni: 50%
- Straordinario festivo o domenicale: 30%
Ferie, permessi e festività
Ferie
- 26 giorni lavorativi annui.
Permessi
- Ex festività: 32 ore annue
- ROL:
- aziende fino a 15 dipendenti: 56 ore annue
- aziende oltre 15 dipendenti: 72 ore annue
- Lavoratori assunti dal 01/03/2011:
- 50% dei permessi dopo 2 anni;
- 100% dopo 4 anni.
- Operatori di vendita: 9 giornate annue.
Festività
Sono quelle di legge e il Santo Patrono. Il 4 novembre viene trattato come festività coincidente con la domenica.
Trasferte e missioni
Indennità di trasferta generale
- rimborso spese di viaggio;
- diaria non inferiore al doppio della retribuzione giornaliera globale di fatto, oppure rimborso a piè di lista di vitto e alloggio.
Riduzioni:
- senza pernottamento fuori sede: diaria ridotta di 1/3;
- missioni oltre un mese o viaggi abituali: diaria ridotta del 10%.
Trasporto e messa in opera mobili
Per il tempo di viaggio non alla guida: indennità di trasferta pari al 70% della quota giornaliera della retribuzione di fatto.
Trasporto merci con autocarri/autotreni extraurbani
Indennità sostitutiva della diaria:
| Durata assenza | Indennità |
|---|---|
| da 9 a 11 ore | 50% della retribuzione giornaliera |
| oltre 11 e fino a 16 ore | 80% |
| oltre 16 e fino a 24 ore | 120% |
Malattia e infortunio
Malattia
- Periodo di comporto: 180 giorni in un anno solare.
Trattamento economico malattia
Per gli eventi nel corso dell'anno di calendario:
- 1° e 2° evento: carenza al 100%
- 3° evento: carenza al 66%
- 4° evento: carenza al 50%
- dal 5° evento: nessuna integrazione sui giorni di carenza
Restano inoltre:
- dal 4° al 20° giorno: 75%
- dal 21° giorno in poi: 100%
Non sono computati ai fini del conteggio eventi, tra l'altro:
- ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi;
- malattia con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;
- sclerosi multipla o progressiva e patologie gravi e continuative;
- eventi morbosi durante gravidanza.
Per gli apprendisti non sono dovute le indennità a carico del datore previste dall'articolo generale di malattia.
Operatori di vendita - malattia
| Anzianità | Comporto | Retribuzione intera | Mezza retribuzione |
|---|---|---|---|
| Fino a 6 anni | 8 mesi | 5 mesi | 3 mesi |
| Oltre 6 anni | 12 mesi | 8 mesi | 4 mesi |
Infortunio
- Comporto: 180 giorni in un anno solare.
- Giorno dell'infortunio: 100% della retribuzione giornaliera.
- 1°-3° giorno: 60%
- dal 5° al 20° giorno: integrazione fino al 90% (apprendisti 80%)
- dal 21° giorno in poi: integrazione fino al 100% (apprendisti 90%)
Maternità, paternità e congedi
Maternità
- Astensione obbligatoria madre: 5 mesi.
- Possibile proroga fino a 7 mesi dopo il parto per lavori pericolosi, faticosi e insalubri, se non possibile l'assegnazione ad altre mansioni.
Congedo parentale
Per ogni bambino nei primi 14 anni di vita:
- madre: fino a 6 mesi;
- padre: fino a 6 mesi, elevabili a 7 in specifici casi;
- genitore solo: fino a 11 mesi;
- limite complessivo genitori: 10 mesi, elevabile a 11 mesi se il padre utilizza almeno 3 mesi.
Donne vittime di violenza di genere
- diritto di astensione fino a 90 giorni lavorativi;
- fruizione giornaliera o oraria nell'arco di 3 anni;
- possibile proroga di ulteriori 90 giorni;
- diritto alla trasformazione del rapporto da full time a part time e successiva ritrasformazione;
- possibilità di trasferimento ad altra sede, ove disponibile;
- possibile esonero da turni disagiati per un anno al termine del percorso di protezione.
Part-time
Durate minime
- Aziende fino a 30 dipendenti:
- 16 ore settimanali
- 64 ore mensili
- 532 ore annue
- Aziende oltre 30 dipendenti:
- 18 ore settimanali
- 72 ore mensili
- 600 ore annue
Sono possibili rapporti di 8 ore settimanali per il sabato o la domenica per studenti, giovani fino a 25 anni e lavoratori part-time presso altro datore.
Maggiorazioni
- Lavoro supplementare: maggiorazione 35%
- Clausole elastiche:
- variazione collocazione oraria: maggiorazione almeno 1,5%
- incremento duraturo prestazione: 36,5% (35% + 1,5%)
- In alternativa alle maggiorazioni da clausola elastica: indennità annua almeno:
- 120 euro
- 155 euro dal 01/01/2025
Part-time post maternità
- limite del 3% della forza occupata nell'unità produttiva;
- nelle unità da 20 a 33 dipendenti, massimo 1 lavoratore.
Apprendistato professionalizzante
Durata
- 36 mesi per livelli 2, 3, 4, 5 e operatori di vendita
- 24 mesi per livello 6
- 42 o 48 mesi per figure omologhe a quelle artigiane
Trattamento economico
- prima metà del rapporto: 2 livelli sotto quello finale;
- seconda metà: 1 livello sotto;
- per apprendisti destinati al 6° livello, nella prima metà si applica il 7° livello.
Limiti numerici
Per datori che occupano almeno 10 lavoratori: massimo rapporto di 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati/specializzati.
Tempo determinato e somministrazione
Contratti a tempo determinato
Limiti numerici:
- unità fino a 15 dipendenti: 4 lavoratori
- unità da 16 a 30 dipendenti: 6 lavoratori
- utilizzo complessivo dei rapporti a termine: 20% annuo dell'organico a tempo indeterminato
Somministrazione a termine
Limiti numerici:
- fino a 15 dipendenti: 2 lavoratori
- da 16 a 30 dipendenti: 5 lavoratori
- limite annuo: 15% dell'organico a tempo indeterminato
Limite complessivo termine + somministrazione
- massimo 28% annuo dell'organico a tempo indeterminato
- nelle unità fino a 15 dipendenti: comunque massimo 6 lavoratori complessivi
Esclusioni dai limiti
Tra le principali:
- avvio di nuove attività;
- sostituzione di assenti con diritto alla conservazione del posto;
- contratti di sostegno all'occupazione;
- località turistiche in periodi di picco stagionale;
- attività CAF nel periodo 01/01 - 30/09.
Causali contrattuali per durata oltre 12 mesi
Il CCNL individua, tra le altre, le seguenti causali:
- saldi;
- fiere;
- festività natalizie;
- festività pasquali;
- riduzione impatto ambientale;
- terziario avanzato;
- digitalizzazione;
- nuove aperture;
- incremento temporaneo.
Contratto a tempo determinato di sostegno all'occupazione
- durata: 12 mesi;
- per i primi 6 mesi: 2 livelli sotto la qualifica finale;
- per i successivi 6 mesi: 1 livello sotto;
- se trasformato a tempo indeterminato: permanenza per 24 mesi a 1 livello sotto;
- per qualifiche del 6° livello: 7° livello per i primi 6 mesi, poi 6° livello.
Periodo di prova
| Livello | Durata |
|---|---|
| Quadri e 1 | 6 mesi di calendario |
| 2, 3, 4 e 5 | 60 giorni lavorativi |
| 6 e 7 | 45 giorni lavorativi |
| Operatori di vendita | 60 giorni lavorativi |
Preavviso
Licenziamento
| Livello | Fino a 5 anni | Oltre 5 e fino a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Quadri e I | 60 gg | 90 gg | 120 gg |
| II e III | 30 gg | 45 gg | 60 gg |
| IV e V | 20 gg | 30 gg | 45 gg |
| VI e VII | 15 gg | 20 gg | 20 gg |
| Operatori di vendita | 30 gg | 45 gg | 60 gg |
Dimissioni
| Livello | Fino a 5 anni | Oltre 5 e fino a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Quadri e I | 45 gg | 60 gg | 90 gg |
| II e III | 20 gg | 30 gg | 45 gg |
| IV e V | 15 gg | 20 gg | 30 gg |
| VI e VII | 10 gg | 15 gg | 15 gg |
| Operatori di vendita | 30 gg | 45 gg | 60 gg |
L'indennità sostitutiva del preavviso è comprensiva dei ratei di 13ª e 14ª.
TFR
Si applica la disciplina di legge.
Sono escluse dalla retribuzione utile al TFR, tra le altre:
- rimborsi spese;
- una tantum;
- straordinari e festivi;
- contribuzione a previdenza integrativa;
- indennità sostitutiva del preavviso;
- indennità sostitutiva ferie;
- diarie e indennità di trasferta non continuative;
- elementi espressamente esclusi dalla contrattazione integrativa.
Welfare contrattuale e bilateralità
Fondo EST
Contributo obbligatorio aziendale:
- originariamente 10 euro mensili per full time e part time;
- dal 01/04/2025 incremento di 3,00 euro mensili a carico datore.
In caso di omesso versamento:
- 16,00 euro lordi per 14 mensilità al lavoratore.
QuAS (Quadri)
Contributo annuo datoriale quadro:
- 350,00 euro annui già previsti;
- incremento di 20,00 euro dal 01/01/2025;
- ulteriore incremento di 20,00 euro dal 01/01/2026.
In caso di omesso versamento:
- 37,00 euro lordi per 14 mensilità.
Ente bilaterale territoriale
Contributo:
- 0,10% a carico azienda
- 0,05% a carico lavoratore su paga base e contingenza per 14 mensilità.
Osservazioni finali di sistema contrattuale
Il contratto conferma:
- centralità della bilateralità;
- ruolo della contrattazione di secondo livello;
- ampio utilizzo di strumenti di flessibilità organizzativa, con tutele economiche e normative;
- disciplina dettagliata di apprendistato, part-time, tempo determinato, somministrazione e welfare contrattuale.
Particolare rilievo nel rinnovo è dato:
- agli incrementi retributivi scaglionati fino al 01/02/2027;
- alla una tantum in due tranche;
- al rafforzamento di assistenza sanitaria integrativa e tutele di conciliazione e inclusione.
Accordi e rinnovi
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