CCNL Cinematografi - Monosala e Multisala (dal 01.01.99)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 gen 2023 al 31 dic 2026
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Il CCNL disciplina i rapporti di lavoro del personale dipendente da monosale cinematografiche, multisale cinematografiche, multiplex e megaplex, nonché dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali rientranti nel relativo ambito.
Inquadramento generale
Ambito di applicazione
Il contratto si applica al personale dipendente di:
- monosale cinematografiche;
- multisale cinematografiche;
- multiplex;
- megaplex.
La sintesi economica sotto riportata è riferita in particolare ai cinematografi monosala e multisala, con richiamo anche alle principali regole previste dal testo contrattuale per multiplex/megaplex quando rilevanti.
Validità
- Decorrenza: 01/01/2023
- Scadenza: 31/12/2026
Il rinnovo 2025, ratificato l'08/04/2025, ha ridefinito la vigenza contrattuale e l'assetto economico; l'accordo di rinnovo del 12/02/2026 ha poi applicato l'adeguamento IPCA per il 2025 con effetto dal 01/01/2026.
Struttura classificatoria
Per il personale di monosale e multisale il sistema è articolato in 7 livelli:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 5S
- Q
Per i multiplex/megaplex il sistema è articolato nei livelli:
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- QB
- QA
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- ANEC
- ANEM
- con la partecipazione di AGIS
Organizzazioni sindacali
- SLC-CGIL
- FISTel-CISL
- UILCOM-UIL
Trattamento economico
Minimi tabellari mensili dal 01/01/2026
I minimi tabellari indicati derivano dall'accorpamento delle voci retributive pregresse.
| Livello | Minimo mensile (€) | Scatto biennale (€) |
|---|---|---|
| Q | 2.006,90 | 24,82 |
| 5S | 1.767,40 | 21,45 |
| 5 | 1.706,74 | 20,62 |
| 4 | 1.590,07 | 18,96 |
| 3 | 1.405,55 | 16,26 |
| 2 | 1.268,67 | 14,37 |
| 1 | 1.186,72 | 13,26 |
Progressione degli aumenti contrattuali dei minimi
L'ipotesi di accordo 23/01/2025 ha previsto, per il 4° livello, un incremento complessivo di 200,00 euro nel periodo di vigenza, articolato in tranche; il 12/02/2026 è stato aggiunto l'adeguamento inflattivo IPCA.
Monosale / Multisale - evoluzione dei minimi
| Decorrenza | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5S | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimo al 31/12/2022 | 1.075,66 | 1.144,30 | 1.258,95 | 1.413,49 | 1.511,28 | 1.561,95 | 1.762,57 |
| Dal 01/01/2023 | 1.097,67 | 1.168,95 | 1.288,01 | 1.448,49 | 1.550,02 | 1.602,67 | 1.811,00 |
| Dal 01/11/2024 | 1.135,41 | 1.211,21 | 1.337,82 | 1.508,49 | 1.616,44 | 1.672,48 | 1.894,02 |
| Dal 01/07/2025 | 1.170,00 | 1.249,95 | 1.383,48 | 1.563,49 | 1.677,32 | 1.736,47 | 1.970,12 |
| Dal 01/01/2026 | 1.186,72 | 1.268,67 | 1.405,55 | 1.590,07 | 1.706,74 | 1.767,40 | 2.006,90 |
Incrementi per tranche
| Decorrenza | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5S | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aumento dal 01/01/2023 | 22,01 | 24,65 | 29,06 | 35,00 | 38,74 | 40,72 | 48,43 |
| Aumento dal 01/11/2024 | 37,74 | 42,26 | 49,81 | 60,00 | 66,42 | 69,81 | 83,02 |
| Aumento dal 01/07/2025 | 34,59 | 38,74 | 45,66 | 55,00 | 60,88 | 63,99 | 76,10 |
| Adeguamento IPCA dal 01/01/2026 | 16,72 | 18,72 | 22,07 | 26,58 | 29,42 | 30,93 | 36,78 |
Una tantum 2023
Ai soli lavoratori in forza alla data del 01/06/2023 è stata riconosciuta una una tantum tombale in unica soluzione, da riproporzionare in base ai mesi di anzianità maturati nel periodo 2020-2022.
| Livello | Una tantum (€) |
|---|---|
| 1 | 169,81 |
| 2 | 190,19 |
| 3 | 224,15 |
| 4 | 270,00 |
| 5 | 298,87 |
| 5S | 314,15 |
| Q | 373,58 |
Caratteristiche:
- erogazione pro quota in rapporto ai mesi di anzianità nel triennio 2020-2022;
- non utile ai fini di istituti contrattuali e TFR;
- per part-time, erogazione proporzionata.
Welfare
L'accordo ha definito 50,00 euro di welfare:
- una quota destinata al livello superiore della polizza sanitaria;
- con assorbimento di quote già previste in precedenza (10,00 euro per "Salute Sempre" e 5,00 euro dal recupero della quota destinata al fondo Byblos);
- quota residua indirizzata a piattaforma welfare per buoni carburante e altre spese personali compatibili con la normativa.
Indennità di cassa
Spetta al personale adibito a mansioni di cassa con responsabilità diretta degli errori, per il tempo effettivo di svolgimento della funzione. È calcolata nella misura dell'11% sulla sola paga base.
| Livello | Sola P.B. (€) | Indennità mese (€) | Giorno (€) | Ora (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 215,07 | 23,66 | 0,91 | 0,14 |
| 3 | 254,39 | 27,98 | 1,08 | 0,16 |
| 4 | 306,77 | 33,74 | 1,30 | 0,20 |
| 5 | 340,03 | 37,40 | 1,44 | 0,22 |
| 5S | 356,54 | 39,22 | 1,51 | 0,23 |
| Q | 423,99 | 46,64 | 1,79 | 0,27 |
Divisori e mensilità
- Divisore orario: 173
- Divisore giornaliero: 26
- Mensilità: 14
Per il personale con orario inferiore al normale contrattuale presso aziende che effettuano attività di durata inferiore al normale orario contrattuale, la retribuzione oraria si ottiene dividendo la mensile per 208.
Lavoro domenicale
L'ipotesi di accordo 23/01/2025 ha confermato la maggiorazione del 10% del solo minimo tabellare per ogni ora di lavoro prestata di domenica.
Tabella di riferimento monosale/multisale:
| Livello | P.B. (€) | Contingenza (€) | Totale (€) | 1 ora (€) | Maggiorazione 10% su 1 ora (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192,72 | 504,11 | 696,83 | 4,03 | 0,40 |
| 2 | 215,07 | 505,37 | 720,44 | 4,16 | 0,42 |
| 3 | 254,39 | 507,80 | 762,19 | 4,41 | 0,44 |
| 4 | 306,77 | 510,45 | 817,22 | 4,72 | 0,47 |
| 5 | 340,03 | 512,34 | 852,37 | 4,93 | 0,49 |
| 5S | 356,54 | 513,34 | 869,88 | 5,03 | 0,50 |
| Q | 423,99 | 517,51 | 941,50 | 5,44 | 0,54 |
Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro straordinario | 30% |
| Lavoro notturno fino a 8 ore giornaliere | 20% |
| Lavoro notturno oltre 8 ore giornaliere | 40% |
| Lavoro festivo fino a 8 ore giornaliere | 80% |
| Lavoro festivo oltre 8 ore giornaliere | 100% |
| Lavoro festivo nelle giornate considerate festive fino a 8 ore | 55% |
| Lavoro festivo nelle giornate considerate festive oltre 8 ore | 65% |
Indennità di trasferta
In caso di missione per esigenze di servizio, oltre alle spese di viaggio, spetta una diaria giornaliera da determinarsi d'accordo tra le parti.
Indennità di chiusura stagionale
Per il personale di sala delle aziende ad attività continuativa, in caso di soste stagionali connesse a restauro o ristrutturazione del locale:
- per un massimo di 50 giorni lavorativi;
- 50% della retribuzione giornaliera per i primi 25 giorni;
- 60% per gli ulteriori 25 giorni.
Orario di lavoro
Orario normale
- 40 ore settimanali.
La durata media dell'orario di lavoro, secondo il rinnovo 2025, deve essere calcolata su un periodo di 4 mesi, elevabile fino a 12 mesi per particolari esigenze organizzative previo confronto con RSU/OO.SS.
Per i rapporti a termine di durata inferiore a 4 mesi, il calcolo si effettua sull'intera durata del rapporto.
Flessibilità e banca ore
Le parti possono adottare sistemi plurisettimanali di distribuzione dell'orario con:
- settimane a 40 ore;
- settimane a orario maggiore o minore;
- mantenimento della media di 40 ore;
- limite massimo di 48 ore in una singola settimana.
È possibile istituire una banca ore per utilizzare riposi compensativi a fronte di prestazioni eccedenti.
Se alla verifica finale risultano ore eccedenti a favore del lavoratore, l'azienda deve procedere al pagamento con la maggiorazione per straordinario, salvo diversi accordi.
ROL / permessi riduzione orario
- 44 ore annue.
Il lavoratore deve richiedere la fruizione dei ROL almeno 72 ore prima; il datore deve autorizzare o negare motivatamente entro 48 ore. In caso di necessità imprevista, il riscontro deve arrivare entro 24 ore.
Le ore maturate e non godute entro il termine previsto devono essere retribuite con il cedolino di gennaio successivo.
Lavoro discontinuo
Per addetti a lavori discontinui o di semplice attesa/custodia:
- massimo 60 ore settimanali;
- massimo 10 ore giornaliere;
- le ore da oltre 40 fino a 60 sono retribuite con paga ordinaria, senza maggiorazione.
Riposi, ferie e festività
Riposo settimanale
Spetta una giornata di riposo settimanale. Può essere fissata in qualsiasi giorno della settimana in base ai turni di servizio.
Il lavoratore può richiedere, nell'anno civile, fino a 5 riposi in domenica o coincidenti con festività. Se non possibile per esigenze di servizio, spetta la sola maggiorazione del 55% prevista per il lavoro festivo, fino al massimo dei 5 riposi non goduti.
Ferie
- 24 giorni lavorativi annui, escludendo le domeniche e non le festività infrasettimanali.
Festività
Sono considerate festive le giornate previste dalla legge, tutte le domeniche o i giorni di riposo compensativo, il giorno di Pasqua e il Santo Patrono.
Per il 4 novembre:
- chi lavora nella prima domenica di novembre percepisce la normale retribuzione contrattuale più la retribuzione per le ore effettivamente prestate, senza la maggiorazione festiva;
- chi è assente per riposo settimanale percepisce la normale retribuzione giornaliera.
Assenze e tutele
Congedo matrimoniale / unione civile
- 15 giorni di calendario retribuiti.
Permessi per lutto
- 3 giorni di permesso retribuito in caso di gravissimo lutto di famiglia.
Malattia
- Periodo di comporto: 12 mesi in un triennio.
- Trattamento economico:
- 100% della retribuzione per la prima metà del comporto;
- 50% per la seconda metà.
Il rinnovo 2025 ha eliminato la disciplina sperimentale penalizzante per le assenze brevi ricadenti su sabati, domeniche e festività.
Infortunio sul lavoro
- conservazione del posto fino alla guarigione clinica, con massimo 18 mesi;
- integrazione aziendale fino al 100% della normale retribuzione netta dal 1° al 270° giorno.
Maternità / paternità
- integrazione a carico azienda fino al 100% della normale retribuzione durante l'astensione obbligatoria.
- Il rinnovo 2025 ha introdotto uno specifico art. 61-bis sul trattamento di maternità/paternità.
Permessi e congedi previsti dalla legge
Richiamate le disposizioni legali per:
- assistenza a persone con disabilità;
- cure per invalidi;
- congedi parentali;
- donne vittime di violenza.
Tipologie contrattuali
Periodo di prova
Per monosale e multisale:
| Livello | Durata massima |
|---|---|
| 1 | 1 mese |
| 2 | 1 mese |
| 3 | 3 mesi |
| 4 | 3 mesi |
| 5 | 4 mesi |
| 5S | 4 mesi |
| Quadro | 6 mesi |
Nei contratti a termine:
- massimo 15 giorni per contratti fino a 2 mesi;
- massimo 30 giorni per contratti di durata superiore.
Part-time
Il trattamento economico e normativo è riproporzionato alla minore prestazione.
- Lavoro supplementare: massimo 50% dell'orario concordato;
- maggiorazione 20% entro il limite;
- maggiorazione 24% oltre tale limite e comunque entro l'orario normale del full-time;
- clausole elastiche: maggiorazione 10%.
Apprendistato professionalizzante
- durata massima: 3 anni;
- retribuzione calcolata sul minimo del livello di inquadramento:
- 1° anno: 70%
- 2° anno: 80%
- 3° anno: 90%
Contratto a tempo determinato
Secondo il rinnovo 2025:
- durata massima ordinaria: 12 mesi;
- prorogabile fino a 4 volte entro il limite di 12 mesi;
- possibile estensione fino a 24 mesi con causali specifiche.
Causali per superare i 12 mesi
- punte di intensa attività;
- temporanea indisponibilità di organico per ferie/permessi;
- aperture eccezionali rivolte a specifiche categorie di pubblico;
- variazioni temporali legate a prodotti cinematografici non previsti;
- sostituzione di lavoratori;
- innovazione aziendale o di gruppo;
- nuove attività non ordinarie del business cinematografico.
Limiti quantitativi
- massimo 40% dei lavoratori a tempo indeterminato in termini di Full-Time Equivalent;
- elevabile fino al 50% previa autorizzazione del tavolo tecnico paritetico;
- per aziende fino a 5 dipendenti FTE, possibile arrivare fino al numero dei tempi indeterminati in forza.
Esclusi dai limiti:
- sostituzioni di personale assente con diritto alla conservazione del posto;
- fase di avvio di nuove attività per 13 mesi continuativi dall'apertura.
Somministrazione a termine
Possibile utilizzo per un numero di ore/anno pari al 5% del monte ore annuo complessivo dei lavoratori a tempo indeterminato.
Lavoro intermittente
Il rinnovo 2025 ha introdotto una disciplina specifica del lavoro intermittente, utilizzabile, anche a termine, per prestazioni discontinue/non programmabili e in presenza di causali soggettive o oggettive.
Lavoro agile
Il rinnovo 2025 ha introdotto una disciplina del lavoro agile / smart working, applicabile alle attività compatibili, su base volontaria e nel rispetto di:
- accordo individuale/aziendale;
- parità di diritti e doveri;
- tutela di salute e sicurezza;
- rispetto della privacy;
- diritto alla disconnessione;
- informativa sindacale.
Sospensioni dell'attività
È stato introdotto l'art. 54-bis per la gestione della sospensione dell'attività per eventi imprevisti eccezionali, fino a un massimo di 5 giorni lavorativi, con possibilità di ricorso a:
- ROL;
- ferie;
- recupero ore previo accordo;
- mancata retribuzione in caso di mancata prestazione.
Previdenza e assistenza sanitaria
Assistenza sanitaria integrativa
Le parti individuano in Salute Sempre il fondo di assistenza sanitaria integrativa.
Previdenza complementare
Resta individuato il Fondo Byblos come fondo di previdenza complementare, ma dal 01/01/2023 è stato definitivamente soppresso il vecchio contributo contrattuale di 5,00 euro mensili, riallocato sulla polizza sanitaria / welfare secondo le nuove previsioni.
Ente bilaterale
Il rinnovo 2025 prevede la pianificazione di un nuovo ente bilaterale di categoria da costituire entro il 31/12/2025.
Preavviso e cessazione
Preavviso
Per licenziamento o dimissioni:
Operai livello 1
- 15 giorni di calendario.
Impiegati monosale / multisale
| Anni di servizio | Q | 5S e 5 | 4, 3, 2 |
|---|---|---|---|
| Fino a 5 anni | 2 mesi | 1 mese | 15 giorni |
| Oltre 5 e fino a 10 anni | 3 mesi | 45 giorni | 30 giorni |
| Oltre 10 anni | 4 mesi | 2 mesi | 45 giorni |
La decorrenza del preavviso è dalla metà o dalla fine del mese.
TFR
Spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla Legge 29/05/1982 n. 297.
Osservazioni finali sul rinnovo economico
Il rinnovo ha previsto:
- recupero economico del periodo 2020-2022 tramite una tantum;
- incremento dei minimi con decorrenze 01/01/2023, 01/11/2024 e 01/07/2025;
- ulteriore adeguamento IPCA dal 01/01/2026;
- consolidamento di strumenti di welfare e assistenza sanitaria;
- aggiornamento della disciplina su orario medio, termine, lavoro agile, intermittente e maternità/paternità.
Le tabelle retributive sopra riportate rappresentano i valori di riferimento principali per i cinematografi monosala e multisala nel periodo di vigenza del contratto.
Accordi e rinnovi
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