Ordinanza n. 1377/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento al giudicato formatosi in relazione alle seguenti sentenze: - Tribunale di Monza, Sezione Lavoro 30 aprile 2024 n. 399; - Tribunale di Monza, Sezione Lavoro 18 gennaio 2024, n. 25; - Tribunale di Lodi Sezione Lavoro 27 marzo 2024, n. 167 nella parte in cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento delle spese legali con distrazione a favore dell’avv. Guido Marore per la somma complessiva di € 2945,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione delle sentenze del Tribunale di Monza e del Tribunale di Lodi, nella parte relativa al pagamento delle spese legali distratte a favore del difensore
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su tre sentenze dei Tribunali di Monza e Lodi, chiedendo l'esecuzione della condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, con distrazione a favore del difensore, delle spese legali complessivamente quantificate in 2.945 euro. Il TAR ha rilevato che, ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p.a., il ricorso per ottemperanza deve essere accompagnato dal deposito in copia autentica del provvedimento da eseguire e, ove necessario, dalla prova del suo passaggio in giudicato. Nel fascicolo non risultava depositata la certificazione relativa al passaggio in giudicato delle sentenze indicate in epigrafe, munita della necessaria attestazione di conformità.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza. Ha disposto, quale incombente istruttorio, che il ricorrente depositi entro il termine perentorio di dieci giorni la certificazione del passaggio in giudicato delle sentenze, corredata dall'attestazione di conformità. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 22 maggio 2026. L'ordinanza non contiene una pronuncia sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di esecuzione, sull'inadempimento delle amministrazioni o sulle spese di lite.
Norme richiamate
art. 114, comma 2, c.p.a.
unitamente al ricorso per ottemperanza è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato
Il ricorso per ottemperanza deve essere corredato dalla copia autentica del provvedimento da eseguire e, quando occorre, dalla prova del suo passaggio in giudicato; la mancata produzione della certificazione richiesta giustifica l'assegnazione di un termine perentorio per integrare la documentazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per ottemperanza, la parte deve depositare la copia autentica del provvedimento del quale chiede l'esecuzione e, ove necessario, la prova del suo passaggio in giudicato; in mancanza, il giudice può assegnare un termine perentorio per la produzione della certificazione e rinviare la trattazione senza decidere il merito.
- L'attestazione di conformità deve accompagnare la certificazione del passaggio in giudicato quando tale documentazione è prodotta nell'ambito del giudizio di ottemperanza, secondo le modalità richieste dal giudice.
Come è indicizzato
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