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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34490/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, qualificando la sentenza impugnata come viziata da extrapetizione per aver deciso su atti diversi da quelli controversi. Sono stati pertanto assorbiti gli altri motivi. La sentenza della CTR Sicilia è stata cassata con rinvio alla medesima Commissione in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di sette cartelle di pagamento emesse per TARSU relative agli anni 2005-2011. Il contribuente aveva contestato, tra l'altro, l'inesistenza della notificazione delle cartelle e altre eccezioni in rito e nel merito. In primo grado il ricorso era stato accolto con compensazione delle spese; il contribuente aveva appellato solo sul capo delle spese, ma la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi; il primo, ritenuto assorbente, denunciava la pronuncia extrapetita della sentenza impugnata, perché la decisione di appello avrebbe riguardato avvisi di accertamento non oggetto del giudizio, invece delle cartelle esattoriali effettivamente impugnate.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.c.

    ex art. 372 cod. proc. civ.

    Richiamato solo in relazione al deposito di nota e documenti della parte controricorrente; dalla sentenza non emerge una specifica interpretazione della norma.

Massime di principio

  • Il giudice di merito non può pronunciarsi su atti o questioni diversi da quelli effettivamente devoluti al suo esame: una decisione che si riferisca a un oggetto non controverso integra vizio di extrapetizione.
  • Quando il primo motivo di ricorso per cassazione è fondato e assorbente rispetto agli altri, la Corte può limitarsi ad accoglierlo, dichiarando assorbiti i restanti motivi e rinviando al giudice di merito per il riesame della controversia e la regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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