Cassazione Civile, Sentenza n. 19007/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Poste Italiane ha chiesto il rimborso di complessivi € 42.812.427,00 a titolo di interessi su somme spettanti quale rimborso IRAP per gli anni 2004-2011, in relazione alla sopravvenuta deducibilità dell'IRAP dall'IRES (art. 2, comma 1-quater d.l. 201/2011). La Commissione regionale aveva riconosciuto gli interessi decorrenti dall'entrata in vigore della norma (2/3/2012). Poste impugnava tale determinazione della decorrenza degli interessi, tra altri motivi.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo, il quarto e il quinto motivo proposti dal ricorrente, ma ha accolto il secondo e il terzo motivo (conseguentemente la sentenza della CTR è cassata nei soli termini indicati). In particolare la Corte ha affermato che, per i periodi di imposta per i quali alla data di entrata in vigore della norma era ancora pendente il termine decadenziale di 48 mesi, gli interessi di cui all'art. 44 DPR n. 602/1973 decorrono dalla data del versamento (dies a quo) e maturano per semestri, escluso il primo, fino alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento (dies ad quem). Pertanto la CTR aveva erroneamente fatto decorrere gli interessi dalla data di entrata in vigore dell'art. 2, comma 1‑quater; la vicenda viene quindi rinviata al giudice di merito per i necessari accertamenti applicativi.
Norme richiamate
art. 2, comma 1‑quater d.l. n. 201/2011 (conv. l. n. 214/2011) introdotto dall'art. 4, comma 12 d.l. n. 16/2012 (conv. l. n. 44/2012)
la retroattività, nei limiti previsti dalla stessa norma, dell'art. 2, comma 1‑quater, del d.l. n. 201 del 2011, ha invero privato di titolo ex tunc il relativo pagamento
La norma ha effetto retroattivo limitato ai periodi entro il termine decadenziale, rendendo in taluni casi il pagamento originario 'sine titulo' ex tunc e quindi configurando titolo per richiedere rimborso; tuttavia la sua operatività è ancorata al rispetto del termine decadenziale di 48 mesi.
art. 44 d.P.R. n. 602/1973
Gli interessi dovuti dall'amministrazione al contribuente per rimborso d'imposte si computano in base alla disciplina semestrale prevista dall'art. 44, prendendo a riferimento la data del versamento (dies a quo); gli interessi hanno funzione compensativa e maturano al compimento di ogni semestre, escluso il primo.
art. 44‑bis d.P.R. n. 602/1973
data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso
Il termine finale di decorrenza degli interessi (dies ad quem) coincide con la data di emissione dell'ordinativo di pagamento/mandato; l'effettivo accredito successivo non interrompe tale decorrenza e il ritardo nell'accredito concerne eventuale responsabilità della tesoreria.
art. 38 d.P.R. n. 602/1973
termine di quarantotto mesi per richiedere il rimborso previsto a pena di decadenza
La retroattività del rimborso prevista da norme successive opera solo nei periodi per i quali, alla data di entrata in vigore, era ancora pendente il termine decadenziale di 48 mesi; tale vincolo temporale limita l'applicabilità retroattiva ai fini del computo degli interessi.
art. 1, comma 139, l. n. 244/2007
a decorrere dall'1 gennaio 2008 ... tale interesse va computato ... giorno per giorno, ove siano trascorsi almeno dieci anni dalla richiesta di rimborso
Per i rimborsi richiesti oltre il decennio la determinazione degli interessi segue il computo giornaliero previsto da questa norma, senza mutare la disciplina semestrale dei periodi meno remoti.
Costituzione (art. 3, 41, 42) e Protocollo addizionale n.1 CEDU, art. 1
Le censure costituzionali e CEDU sollevate circa l'eventuale ingiustificato ritardo tra emissione del mandato e accredito sono state ritenute infondate, poiché l'adempimento dell'amministrazione si considera perfezionato con l'emissione dell'ordinativo; eventuali ritardi successivi possono rilevare sotto il profilo della responsabilità del tesoriere, non mutando la decorrenza degli interessi.
Massime di principio
- Per i rimborsi tributari, gli interessi di cui all'art. 44 DPR n. 602/1973 hanno natura compensativa: decorrono dal versamento originario (dies a quo) e non dalla data di entrata in vigore di una norma che renda quel versamento non dovuto.
- Gli interessi maturano per semestri, escluso il primo, e vanno calcolati fino alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento (mandato) ai sensi dell'art. 44‑bis; l'effettivo accredito successivo non posticipa il dies ad quem.
- La retroattività normativa che annulla il titolo del pagamento opera nei limiti temporali previsti dalla norma stessa e subordinata al rispetto del termine decadenziale (es. 48 mesi ex art. 38 DPR 602/1973): solo i periodi ricompresi entro tale finestra possono produrre rimborsi e interessi retroattivi.
- Le contestazioni circa la responsabilità dell'Amministrazione per ritardi burocratici nell'accredito devono essere valutate separatamente (eventuale responsabilità del tesoriere), ma non incidono sulla decorrenza degli interessi stabilita dalla legge tributaria.
- Le doglianze sulla motivazione della sentenza appellata sono ammissibili in Cassazione solo se sussiste una manifesta carenza materiale/grafica, motivazione apparente, o contraddizione insanabile; il sindacato sulla sufficienza della motivazione è molto limitato.
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