Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19007/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Poste Italiane ha chiesto il rimborso di complessivi € 42.812.427,00 a titolo di interessi su somme spettanti quale rimborso IRAP per gli anni 2004-2011, in relazione alla sopravvenuta deducibilità dell'IRAP dall'IRES (art. 2, comma 1-quater d.l. 201/2011). La Commissione regionale aveva riconosciuto gli interessi decorrenti dall'entrata in vigore della norma (2/3/2012). Poste impugnava tale determinazione della decorrenza degli interessi, tra altri motivi.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo, il quarto e il quinto motivo proposti dal ricorrente, ma ha accolto il secondo e il terzo motivo (conseguentemente la sentenza della CTR è cassata nei soli termini indicati). In particolare la Corte ha affermato che, per i periodi di imposta per i quali alla data di entrata in vigore della norma era ancora pendente il termine decadenziale di 48 mesi, gli interessi di cui all'art. 44 DPR n. 602/1973 decorrono dalla data del versamento (dies a quo) e maturano per semestri, escluso il primo, fino alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento (dies ad quem). Pertanto la CTR aveva erroneamente fatto decorrere gli interessi dalla data di entrata in vigore dell'art. 2, comma 1‑quater; la vicenda viene quindi rinviata al giudice di merito per i necessari accertamenti applicativi.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1‑quater d.l. n. 201/2011 (conv. l. n. 214/2011) introdotto dall'art. 4, comma 12 d.l. n. 16/2012 (conv. l. n. 44/2012)

    la retroattività, nei limiti previsti dalla stessa norma, dell'art. 2, comma 1‑quater, del d.l. n. 201 del 2011, ha invero privato di titolo ex tunc il relativo pagamento

    La norma ha effetto retroattivo limitato ai periodi entro il termine decadenziale, rendendo in taluni casi il pagamento originario 'sine titulo' ex tunc e quindi configurando titolo per richiedere rimborso; tuttavia la sua operatività è ancorata al rispetto del termine decadenziale di 48 mesi.

  • art. 44 d.P.R. n. 602/1973

    Gli interessi dovuti dall'amministrazione al contribuente per rimborso d'imposte si computano in base alla disciplina semestrale prevista dall'art. 44, prendendo a riferimento la data del versamento (dies a quo); gli interessi hanno funzione compensativa e maturano al compimento di ogni semestre, escluso il primo.

  • art. 44‑bis d.P.R. n. 602/1973

    data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso

    Il termine finale di decorrenza degli interessi (dies ad quem) coincide con la data di emissione dell'ordinativo di pagamento/mandato; l'effettivo accredito successivo non interrompe tale decorrenza e il ritardo nell'accredito concerne eventuale responsabilità della tesoreria.

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    termine di quarantotto mesi per richiedere il rimborso previsto a pena di decadenza

    La retroattività del rimborso prevista da norme successive opera solo nei periodi per i quali, alla data di entrata in vigore, era ancora pendente il termine decadenziale di 48 mesi; tale vincolo temporale limita l'applicabilità retroattiva ai fini del computo degli interessi.

  • art. 1, comma 139, l. n. 244/2007

    a decorrere dall'1 gennaio 2008 ... tale interesse va computato ... giorno per giorno, ove siano trascorsi almeno dieci anni dalla richiesta di rimborso

    Per i rimborsi richiesti oltre il decennio la determinazione degli interessi segue il computo giornaliero previsto da questa norma, senza mutare la disciplina semestrale dei periodi meno remoti.

  • Costituzione (art. 3, 41, 42) e Protocollo addizionale n.1 CEDU, art. 1

    Le censure costituzionali e CEDU sollevate circa l'eventuale ingiustificato ritardo tra emissione del mandato e accredito sono state ritenute infondate, poiché l'adempimento dell'amministrazione si considera perfezionato con l'emissione dell'ordinativo; eventuali ritardi successivi possono rilevare sotto il profilo della responsabilità del tesoriere, non mutando la decorrenza degli interessi.

Massime di principio

  • Per i rimborsi tributari, gli interessi di cui all'art. 44 DPR n. 602/1973 hanno natura compensativa: decorrono dal versamento originario (dies a quo) e non dalla data di entrata in vigore di una norma che renda quel versamento non dovuto.
  • Gli interessi maturano per semestri, escluso il primo, e vanno calcolati fino alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento (mandato) ai sensi dell'art. 44‑bis; l'effettivo accredito successivo non posticipa il dies ad quem.
  • La retroattività normativa che annulla il titolo del pagamento opera nei limiti temporali previsti dalla norma stessa e subordinata al rispetto del termine decadenziale (es. 48 mesi ex art. 38 DPR 602/1973): solo i periodi ricompresi entro tale finestra possono produrre rimborsi e interessi retroattivi.
  • Le contestazioni circa la responsabilità dell'Amministrazione per ritardi burocratici nell'accredito devono essere valutate separatamente (eventuale responsabilità del tesoriere), ma non incidono sulla decorrenza degli interessi stabilita dalla legge tributaria.
  • Le doglianze sulla motivazione della sentenza appellata sono ammissibili in Cassazione solo se sussiste una manifesta carenza materiale/grafica, motivazione apparente, o contraddizione insanabile; il sindacato sulla sufficienza della motivazione è molto limitato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.