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Sentenza

Sentenza del 10/06/2015 n. 305 - Comm. Trib. Prov. Varese

IMPOSTE SUL REDDITO - SOGGETTIVITÀ D'IMPOSTA DEL TRUST - Soggettività di imposta dei beneficiari per trasparenza - Presupposti e condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata esclusa l'imputazione per trasparenza del reddito ai beneficiari, in quanto la loro posizione dipendeva dalla discrezionalità del trustee e non consisteva in un diritto certo alla distribuzione. Pertanto, il trust deve essere trattato come autonomo soggetto d'imposta.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la soggettività fiscale del trust e l'eventuale imputazione per trasparenza del reddito ai beneficiari ai sensi dell'art. 73, comma 2, TUIR. La regola generale è che il trust sia considerato un autonomo soggetto d'imposta. L'imputazione del reddito ai beneficiari costituisce invece un regime speciale e residuale, applicabile non solo quando i beneficiari siano individuati, ma anche quando essi abbiano un effettivo diritto all'attribuzione di una quota del reddito prodotto dal trust. Se il trustee conserva la discrezionalità di distribuire o meno il reddito, i beneficiari hanno una mera aspettativa e non un diritto attuale alla distribuzione.

Norme richiamate

  • Art. 73, comma 2, del TUIR

    Imputazione del reddito ai beneficiari del trust

    La disposizione opera soltanto quando i beneficiari siano individuati e titolari di un diritto effettivo all'attribuzione del reddito. Non è sufficiente una mera aspettativa subordinata alla scelta discrezionale del trustee.

Massime di principio

  • Il trust è normalmente considerato un autonomo soggetto d'imposta; l'imputazione diretta del reddito ai beneficiari rappresenta un'eccezione.
  • Per applicare la tassazione per trasparenza non basta che i beneficiari siano nominativamente individuati: è necessario che vantino un diritto concreto e attuale a una quota del reddito.
  • Quando il trustee può decidere liberamente se distribuire o meno il reddito, il beneficiario ha una mera aspettativa e il reddito resta fiscalmente imputato al trust.
  • Nell'analisi fiscale di un trust occorre esaminare attentamente l'atto istitutivo e i poteri del trustee, verificando se la distribuzione sia obbligatoria oppure discrezionale.

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