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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3277/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia tributaria relativa a tre avvisi di accertamento IVA per gli anni 2000-2002: l'Amministrazione reclamava maggior IVA sostenendo che le operazioni del Porto di Alghero fossero imponibili (porto turistico/diporto), mentre il Consorzio sostiene la non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 6 del d.P.R. n. 633/1972 perché il porto avrebbe natura commerciale. Inoltre era in discussione la validità di una dichiarazione integrativa/istanza di condono presentata ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289/2002 e se tale questione fosse stata implicitamente rinunciata o debba essere ri-proposta in appello ai sensi dell'art. 56 d.lgs. 546/1992.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo proposto dall'Agenzia delle entrate e ha dichiarato inammissibile il secondo motivo. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la Commissione regionale avesse erroneamente applicato l'art. 56 d.lgs. 546/1992 per affermare la formazione di un giudicato interno favorevole al contribuente sulla validità del condono, non considerando che, quando il giudice di primo grado ha risolto la controversia nel merito (accogliendo il ricorso sul punto della non imponibilità) ma ha omesso illegittimamente di decidere espressamente una questione preliminare o di rito, la parte soccombente 'teoricamente' su tale questione deve proporre appello incidentale per devolvere la cognizione della questione al giudice d'appello. Dato che ciò non è avvenuto, la CTR non poteva ritenere formatosi un giudicato interno favorevole al contribuente. Per il secondo motivo (classificazione del porto e applicabilità della non imponibilità IVA) la Corte l'ha ritenuto inammissibile perché la pronuncia della CTR in merito era resa 'ad abundantiam' ed era assorbita dalla decisione errata circa l'applicazione dell'art. 56. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, sezione staccata di Sassari, in diversa composizione, anche per le spese di giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte interpreta l'art. 56 nel senso che la disposizione riguarda le questioni/eccezioni non accolte in primo grado ma non espressamente decise (o ritenute assorbite) e che l'onere di riproporre in appello sussiste in modo diverso a seconda che la questione sia stata espressamente respinta o sia stata implicitamente omessa/assorbita. Non può giustificare la formazione di giudicato interno a favore del contribuente quando la questione preliminare è stata illegittimamente omessa dal giudice di primo grado: in tal caso la parte soccombente 'teorica' deve proporre appello incidentale.

  • art. 9 della legge n. 289 del 2002 (condono)

    Riferimento alla dichiarazione integrativa/istanza di condono la cui validità era contestata; la Corte ha esaminato se la CTR poteva ritenere formatosi giudicato interno sulla validità del condono per mancata riproposizione da parte dell'Ufficio in appello.

  • art. 9, comma 1, n. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972

    Norma sull'esenzione/ non imponibilità IVA per operazioni svolte in porti commerciali: è stata la norma sostanziale cui il contribuente ha fatto riferimento per sostenere la non imponibilità delle operazioni svolte nel porto di Alghero.

  • R.D. n. 3095 del 1885

    Richiamato come fonte per la classificazione storica del porto di Alghero (scalo di II categoria, III classe con caratteristiche di porto commerciale), utilizzato dalla CTR nella motivazione 'ad abundantiam' sulla natura commerciale del porto.

  • legge n. 84 del 1994, art. 4, commi 4 e 5

    Riferimento al nuovo sistema di classificazione dei porti introdotto dalla legge n.84/1994; la CTR osserva che tale sistema non era pienamente operativo per mancata adozione dei provvedimenti attuativi, rilevando ciò nella valutazione della natura del porto.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: il ricorso contestava violazione di norme da parte della CTR (n.3: vizio di motivazione/errata applicazione di norme sostanziali; n.4: nullità della motivazione per violazione di norme processuali). La Corte ha accolto il motivo n.4 relativo alla violazione delle regole sull'impugnazione e sull'appello incidentale, dichiarando inammissibile il motivo n.3.

  • art. 346 c.p.c. e art. 342 c.p.c. (richiamati in giurisprudenza)

    Richiamati dalla giurisprudenza citata per distinguere tra mera riproposizione di eccezioni/domande e necessità di appello incidentale: l'art.346 (riproposizione) non è sempre sufficiente quando la parte è teoricamente soccombente su una questione preliminare omessa; in tali casi occorre l'appello incidentale disciplinato dall'art.342.

  • art. 329, comma 2 c.p.c. (richiamato)

    Richiamato nella censura iniziale sulla presunta nullità della sentenza per violazione delle norme di contraddittorio/processuali; inserito dalla ricorrente ma la Corte ha motivato su aspetti di impugnazione e appello incidentale.

  • art. 2697 c.c.

    Norma sulla prova delle affermazioni in giudizio; richiamata tra le norme menzionate nella censura relativa alla qualificazione del porto ma non decisiva nella motivazione della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Quando in primo grado il giudice decide il merito favorevole a una parte ma omette o pretermette illegittimamente di decidere su un'eccezione preliminare o di rito, la controparte che intende opporsi a tale omissione deve proporre appello incidentale per devolvere la questione al giudice d'appello; la mera riproposizione ai sensi dell'art.56 d.lgs. 546/1992 non è sempre sufficiente.
  • L'art.56 d.lgs. 546/1992 (simile all'art.346 c.p.c.) opera principalmente con riferimento alle questioni/posizioni dell'appellato e non amplia automaticamente il giudicato interno quando il primo giudice ha deciso il merito senza pronunciarsi espressamente sulla questione preliminare: occorre distinguere tra legittimo assorbimento e illegittima omissione.
  • Le pronunce 'ad abundantiam' (considerazioni non necessarie alla ratio decidendi) non possono costituire base definitiva per cassare o confermare se la decisione principale è viziata: in fase di rinvio il giudice dovrà decidere la controversia evitando previsioni meramente suppletive non essenziali.
  • In cause fiscali che coinvolgono qualificazioni giuridiche complesse (es. natura commerciale vs turistico di un porto) è importante sollevare in modo chiaro e tempestivo sia le questioni di diritto sostanziale sia quelle processuali (validità di condono, eventuali rinunce), e, se necessario, usare gli strumenti di impugnazione incidentale per non precludere la devoluzione delle questioni al grado successivo.
  • La formazione di un giudicato interno sfavorevole all'Amministrazione non può essere presunta quando la motivazione di primo grado ha risolto il processo in via principale senza decidere espressamente su eccezioni preliminari: è necessario valutare se l'assorbimento sia stato legittimo o costituisca omessa decisione che richiede azione cautelativa in appello.

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