Sentenza del 09/02/2018 n. 3163 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi a IRPEG e ILOR per gli anni 1994-1997, contestando il recupero delle agevolazioni fiscali fruite dalle società a prevalente capitale pubblico, qualificate come aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune dalla decisione della Commissione Europea n. 2003/193/CE. In particolare, ha sostenuto che la gestione dei rifiuti fosse estranea al mercato e quindi alla concorrenza comunitaria, che non fosse stata adeguatamente verificata l'idoneità dell'aiuto a incidere sugli scambi tra Stati membri, che dovesse essere esclusa dal recupero la quota distribuita come dividendo agli enti pubblici soci e che il procedimento tributario fosse nullo per il mancato rispetto delle forme previste dall'art. 47-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992. L'Agenzia delle Entrate ha contestato invece il criterio di calcolo degli interessi adottato dalla Commissione tributaria regionale, ritenendo applicabile il tasso vigente alla data iniziale senza ricalcoli annuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato la legittimità del recupero delle agevolazioni fiscali, ritenendo irrilevante che la società operasse nella gestione dei rifiuti o fosse interamente o prevalentemente pubblica, poiché il mercato dei servizi pubblici locali è potenzialmente aperto alla concorrenza comunitaria. Il recupero è escluso soltanto per gli aiuti rientranti nella regola de minimis, circostanza che deve essere allegata e provata dalla società beneficiaria. È stata inoltre ritenuta corretta l'applicazione degli interessi secondo il regolamento CE n. 794/2004, come modificato dal regolamento CE n. 271/2008, con ricalcolo del tasso a intervalli annuali quando il recupero avvenga oltre un anno dalla concessione dell'aiuto. L'art. 47-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 non era applicabile perché la società non aveva chiesto la sospensione cautelare dell'atto. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Art. 87 TCE, oggi art. 107 TFUE
La disciplina sugli aiuti di Stato può applicarsi alle agevolazioni fiscali concesse a imprese pubbliche o a partecipazione pubblica quando esse possano incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.
Decisione della Commissione Europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002
Ha qualificato come aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune le agevolazioni fiscali riconosciute alle società per azioni a prevalente capitale pubblico istituite per la gestione dei servizi pubblici locali, imponendone il recupero.
D.L. n. 10 del 2007, art. 1, convertito dalla L. n. 46 del 2007
Impone all'Agenzia delle Entrate di recuperare mediante ingiunzione le somme corrispondenti alle agevolazioni incompatibili, escludendo soltanto gli aiuti rientranti nella regola de minimis.
D.L. n. 185 del 2008, art. 24, convertito dalla L. n. 2 del 2009
Stabilisce il recupero degli aiuti di Stato e rinvia alle regole europee per il calcolo degli interessi.
Regolamento CE n. 794/2004, art. 11, come modificato dal regolamento CE n. 271/2008
Se è trascorso più di un anno tra la data in cui l'aiuto illegittimo è stato per la prima volta messo a disposizione del beneficiario e la data di recupero dell'aiuto, il tasso di interesse è ricalcolato a intervalli di un anno sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo.
Il rinvio nazionale al regolamento è mobile e comprende le successive modifiche. Gli interessi devono essere calcolati su base composta e il tasso deve essere aggiornato annualmente fino al recupero, salvo situazioni già esaurite prima dell'entrata in vigore della disciplina.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47-bis
Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie
Le forme processuali speciali, comprese la redazione e il deposito accelerati della sentenza, si applicano alle controversie nelle quali sia stata richiesta la sospensione cautelare dell'atto di recupero. In assenza di tale istanza si applicano le forme ordinarie.
D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 14, e L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 70
Costituiscono il fondamento delle agevolazioni fiscali successivamente oggetto di recupero in quanto incompatibili con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali concesse a imprese pubbliche o a partecipazione pubblica possono essere recuperate come aiuti di Stato anche quando l'impresa svolga servizi locali o attività apparentemente non direttamente esposte alla concorrenza internazionale, se il relativo mercato è potenzialmente aperto alla concorrenza comunitaria.
- La società destinataria dell'ingiunzione deve allegare e provare che l'aiuto rientri nella regola de minimis; non è sufficiente contestare genericamente l'incidenza dell'aiuto sulla concorrenza o sugli scambi.
- La natura pubblica del capitale, la qualifica di società in house o la distribuzione degli utili agli enti pubblici soci non escludono automaticamente l'obbligo di restituzione dell'agevolazione.
- Il calcolo degli interessi sugli aiuti di Stato recuperati deve seguire la disciplina europea vigente mediante il rinvio mobile alla normativa dell'Unione, con aggiornamento del tasso a intervalli annuali e, di regola, applicazione di interessi composti.
- Le regole processuali speciali previste per le controversie sul recupero degli aiuti di Stato si applicano soltanto se è stata presentata una specifica istanza di sospensione cautelare dell'atto; in mancanza, il giudizio segue il rito ordinario.
- I limiti derivanti dalla certezza del diritto e dal legittimo affidamento possono operare soltanto in situazioni già esaurite, come aiuti già recuperati o avvisi già emessi anteriormente all'entrata in vigore della disciplina applicabile.
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