Sentenza n. 545/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n.-OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Giudizio di non prescelto per l’avanzamento al grado di Capitano contabile, successivamente approvato dal Ministero della Difesa, e relativa comunicazione del Centro di Mobilitazione
Esito
Favorevole al ricorrente (ufficiale militare)
Prevale il privato
La controversia
L’ufficiale, dopo avere ottenuto tre giudizi favorevoli di prescelto per l’avanzamento, contestava il giudizio negativo espresso dal Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, fondato su presunte esternazioni lesive nei confronti della Croce Rossa e del suo Presidente pubblicate su un social network. Deduceva la violazione dell’art. 1688, comma 2, lett. b), e degli artt. 1686, 1687, 1691, 1692 e 1370 del d.lgs. 66/2010, dell’art. 3 l. 241/1990, degli artt. 21 e 97 Cost., nonché delle norme sul giusto procedimento e sul contraddittorio. Lamentava, inoltre, eccesso di potere per contraddittorietà, insufficienza e illogicità della motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, perplessità e sviamento. In appello censurava la sentenza del TAR, sostenendo che il Presidente nazionale della Croce Rossa non potesse sostituire il proprio autonomo e immotivato giudizio a quello degli organi valutatori, e che le accuse relative alle esternazioni sui social network non risultassero dallo stato di servizio né da altra documentazione. Deduceva anche omessa pronuncia del TAR sulla specifica censura relativa all’assenza di prova dei fatti posti a fondamento del giudizio negativo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, ritenendo assorbente la censura di carenza di motivazione. Pur riconoscendo l’ampia discrezionalità dei giudizi di avanzamento, ha affermato che essi restano sindacabili quando siano arbitrari, irrazionali, illogici, abnormi, discriminatori o fondati su un travisamento dei presupposti di fatto. Nel caso concreto, il giudizio negativo era fondato su contestazioni generiche relative a esternazioni sui social network, prive di prova e di indicazioni precise, circostanziate e verificabili. L’amministrazione, nonostante la puntuale contestazione dell’interessato, non aveva prodotto nei due gradi di giudizio alcuna documentazione idonea a comprovare gli addebiti. Il giudice ha quindi ritenuto illegittimi gli atti impugnati e li ha annullati, precisando che restano salve le ulteriori valutazioni degli organi amministrativi competenti, da esercitarsi nel rispetto dell’effetto conformativo della pronuncia, senza che il giudice possa sostituirsi all’amministrazione. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1684 d.lgs. 66/2010
l’avanzamento a scelta è concesso soltanto a quegli ufficiali che sono giudicati in possesso, in modo spiccato, di tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore
I requisiti per l’avanzamento devono essere desunti da elementi riferibili alla posizione di servizio e alla condotta dell’ufficiale, nell’ambito del procedimento previsto dalla legge.
art. 1692 d.lgs. 66/2010
Il presidente nazionale dell'Associazione sanziona, o meno, i giudizi di avanzamento
La procedura prevede la valutazione delle proposte da parte della commissione centrale, la dichiarazione di prescelto in presenza della maggioranza dei voti e il successivo intervento del Presidente nazionale, con definitiva approvazione ministeriale; gli atti devono comunque essere adeguatamente motivati e fondati su elementi documentati.
art. 3 l. 241/1990
Impone la motivazione del provvedimento amministrativo; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta insufficiente perché fondata su accuse generiche e non comprovate.
art. 64 c.p.a.
le parti sono tenute a produrre le prove sui fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni
L’amministrazione, a fronte della contestazione dei fatti posti a fondamento del giudizio negativo, avrebbe dovuto fornire supporto documentale idoneo a comprovarli.
art. 1688 d.lgs. 66/2010
È stato richiamato quale parametro normativo dei requisiti di meritevolezza dell’ufficiale, ma il giudizio negativo non è stato ritenuto adeguatamente riferito a fatti provati e verificabili.
Massime di principio
- I giudizi di avanzamento del personale della Croce Rossa Italiana, pur espressione di ampia discrezionalità tecnica, sono sindacabili quando risultino arbitrari, irrazionali, illogici, abnormi, discriminatori o fondati su un travisamento dei presupposti di fatto.
- Un giudizio negativo di avanzamento non può fondarsi su contestazioni generiche relative a condotte dell’interessato: i fatti addebitati devono essere indicati in modo preciso, circostanziato e verificabile e risultare adeguatamente documentati.
- La motivazione del giudizio di non prescelto deve consentire di comprendere il percorso valutativo e il collegamento tra i fatti accertati e il difetto dei requisiti richiesti per l’avanzamento; la mera enunciazione di accuse non provate non soddisfa tale obbligo.
- Quando l’amministrazione fonda un provvedimento sfavorevole su specifici fatti contestati dall’interessato, deve fornire in giudizio gli elementi documentali idonei a comprovarli; in mancanza, il provvedimento può essere annullato per carenza di motivazione e difetto di prova dei presupposti.
- L’annullamento del giudizio di avanzamento per carenza di motivazione non comporta l’automatica promozione dell’interessato: l’amministrazione deve rinnovare le proprie valutazioni nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza, senza che il giudice possa sostituirsi agli organi competenti.
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