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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-134/24

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 30 ottobre 2025. — UR contro DF. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 98/59/CE – Licenziamenti collettivi – Articolo 3, paragrafo 1, primo comma – Obbligo di previa notifica all’autorità pubblica competente del progetto di licenziamento collettivo – Conformità della notifica alle prescrizioni di tale direttiva – Insussistenza – Validità del licenziamento – Articolo 4, paragrafo 1, primo comma – Blocco dei licenziamenti per 30 giorni. — Causa C-134/24

Giurisprudenza europea62024CJ0134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, investita dal Bundesarbeitsgericht in una controversia tra curatore fallimentare e lavoratore licenziato, ha interpretato la direttiva 98/59 sui licenziamenti collettivi. Ha stabilito che la risoluzione del contratto può produrre effetti solo dopo la notifica preventiva del progetto all’autorità competente e dopo lo spirare di 30 giorni. Ha inoltre escluso che la mancata notifica possa essere regolarizzata successivamente con efficacia sanante ex post.

Licenziamenti collettivi: la Corte chiarisce che il licenziamento produce effetti solo dopo la notifica preventiva del progetto all’autorità competente e lo spirare del termine di 30 giorni, senza possibilità di sanare successivamente l’omissione della notifica già dopo la risoluzione del rapporto.

La questione giuridica

Se, in caso di licenziamento collettivo soggetto a notifica preventiva, il rapporto di lavoro possa cessare solo dopo lo spirare del termine di 30 giorni decorrente dalla notifica del progetto; se tale termine presupponga una notifica conforme anche nei contenuti all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 98/59; se una notifica omessa possa essere regolarizzata successivamente con efficacia ex post; e se l’articolo 6 della direttiva consenta di attribuire all’autorità competente un accertamento vincolante e non contestabile dal lavoratore.

Principio di diritto

L’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 98/59 deve essere interpretato nel senso che il licenziamento disposto nell’ambito di un progetto di licenziamento collettivo soggetto a notifica preventiva non può produrre effetti prima della scadenza del termine di 30 giorni decorrente dalla notifica del progetto all’autorità pubblica competente; in mancanza di tale notifica preventiva il licenziamento non può produrre effetti. Inoltre, il datore di lavoro non può sanare successivamente l’omessa notifica effettuata dopo la risoluzione del contratto, facendo decorrere ex post il termine di 30 giorni dalla regolarizzazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 98/59/CE
  • Direttiva (UE) 2015/1794
  • Articolo 1 direttiva 98/59/CE
  • Articolo 2 direttiva 98/59/CE
  • Articolo 3 direttiva 98/59/CE
  • Articolo 4 direttiva 98/59/CE
  • Articolo 6 direttiva 98/59/CE
  • Articolo 134 BGB
  • Articolo 615 BGB
  • Articolo 17 KSchG
  • Articolo 18 KSchG
  • Articolo 20 SGB X
  • Articolo 45 ArbGG

Licenziamenti collettivi e notifica preventiva: effetti del licenziamento e sanabilità dell’omissione

Pronuncia pregiudiziale resa dalla Corte di giustizia (Quinta Sezione) su rinvio del Bundesarbeitsgericht tedesco in una controversia tra il curatore fallimentare di una società insolvente e un lavoratore licenziato. Il caso riguarda l’interpretazione della direttiva 98/59/CE in materia di licenziamenti collettivi, con particolare attenzione alla funzione della notifica preventiva all’autorità pubblica competente e alla conseguenza dell’omessa notifica.

Fatti e procedimento principale

DF era dipendente della V GmbH dal 1994. Dopo l’apertura di una procedura di insolvenza e la nomina di UR quale curatore fallimentare, il 2 dicembre 2020 UR ha risolto il contratto di lavoro di DF con effetto dal 31 marzo 2021, nell’ambito di un progetto di licenziamento collettivo. È pacifico che il datore di lavoro abbia licenziato più di cinque dipendenti in un periodo di 30 giorni, ma non abbia effettuato la previa notifica del progetto all’Agenzia per il lavoro ai sensi del diritto tedesco e della direttiva 98/59.

DF ha chiesto la declaratoria di prosecuzione del rapporto di lavoro, sostenendo la nullità del licenziamento per violazione dell’obbligo di notifica. I giudici di merito hanno accolto la domanda. Nel giudizio di revocazione/revisione, il Bundesarbeitsgericht ha evidenziato dubbi sulla sanzione applicabile alla mancata notifica e ha attivato una consultazione interna tra sezioni ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, dell’ArbGG, quindi ha proposto il rinvio pregiudiziale.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto la direttiva 98/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1794, in particolare:

  • il considerando 2, sulla necessità di rafforzare la tutela dei lavoratori;
  • il considerando 12, sulla disponibilità di procedure amministrative e/o giurisdizionali;
  • l’articolo 2, relativo alla consultazione preventiva dei rappresentanti dei lavoratori;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, che impone la notifica scritta del progetto di licenziamento collettivo all’autorità pubblica competente e ne definisce il contenuto;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, che prevede il blocco di 30 giorni prima che i licenziamenti collettivi notificati possano avere effetto;
  • l’articolo 6, che impone agli Stati membri di garantire procedure amministrative e/o giurisdizionali per l’attuazione della direttiva.

Sono richiamate anche norme nazionali tedesche: articolo 134 BGB, articolo 615 BGB, articoli 17 e 18 KSchG, articolo 20 SGB X e articolo 45 ArbGG.

Questioni pregiudiziali sollevate

Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:

  • se il licenziamento disposto nell’ambito di un licenziamento collettivo possa produrre effetti solo dopo lo spirare del termine di 30 giorni previsto dall’articolo 4, paragrafo 1;
  • se tale termine presupponga non solo la notifica, ma anche che essa sia conforme ai requisiti contenutistici dell’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma;
  • se la mancata notifica possa essere regolarizzata successivamente, con efficacia differita del licenziamento dalla data di regolarizzazione;
  • se l’articolo 6 consenta di attribuire all’autorità amministrativa un accertamento vincolante e non contestabile dal lavoratore circa la scadenza del termine di blocco.

Ricevibilità del rinvio

La Corte ha preliminarmente ritenuto ricevibile il rinvio, pur osservando che la controversia principale era ancora pendente dinanzi a un’altra sezione del Bundesarbeitsgericht. Ha valorizzato la procedura interna di consultazione prevista dall’articolo 45, paragrafo 3, dell’ArbGG come fase intermedia obbligatoria e parte del percorso decisionale del giudice del rinvio, rientrante nella nozione ampia di procedimento che conduce alla decisione ex articolo 267 TFUE.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte ha ricordato la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza Junk (C‑188/03), secondo cui il termine di 30 giorni decorre dalla notifica del progetto di licenziamento collettivo e i licenziamenti non possono produrre effetto prima della sua scadenza. Dalla lettera dell’articolo 4, paragrafo 1, e dal suo contesto emerge che la notifica preventiva è condizione necessaria perché il termine inizi a decorrere.

La ratio della disciplina è consentire all’autorità pubblica competente di utilizzare il termine per cercare soluzioni ai problemi posti dai licenziamenti collettivi e per limitare, per quanto possibile, le conseguenze negative per i lavoratori. Se non vi è stata notifica preventiva, tale obiettivo verrebbe compromesso. La Corte conclude quindi che il licenziamento effettuato nell’ambito di un progetto di licenziamento collettivo soggetto a notifica può avere effetto solo dopo la scadenza dei 30 giorni dalla notifica all’autorità competente.

Ragionamento sulla terza questione: impossibilità di sanatoria ex post

La Corte ha poi esaminato la possibilità che il datore di lavoro, avendo già risolto i contratti senza previa notifica, possa regolarizzare successivamente la violazione facendo decorrere da quel momento il termine di 30 giorni. Ha risposto negativamente.

Secondo la Corte, gli articoli 3 e 4 della direttiva 98/59 impongono una sequenza procedurale precisa: prima la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, poi la notifica del progetto all’autorità pubblica competente, quindi il decorso del termine di standstill. Consentire una notifica posteriore alla risoluzione con effetto sanante altererebbe tale sequenza e svuoterebbe di efficacia l’obbligo di notifica preventiva, frustrando l’obiettivo della direttiva. Ne deriva che il datore di lavoro non può regolarizzare la mancata notifica in modo da far decorrere il termine di 30 giorni dopo la regolarizzazione.

Questioni dichiarate irricevibili

La seconda questione, relativa alla necessità che la notifica sia conforme anche nei contenuti all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, è stata dichiarata irricevibile perché ipotetica: nel caso concreto il datore di lavoro non aveva affatto notificato il progetto, sicché la lite verteva solo sulla mancata notifica e non sulla qualità del contenuto della notifica.

Anche la quarta questione è stata dichiarata irricevibile, poiché dagli atti non risultava che l’autorità pubblica avesse effettuato un accertamento definitivo e vincolante sulla scadenza del termine di 30 giorni. La questione era quindi priva di oggetto concreto nel procedimento principale.

Dispositivo e principi affermati

La Corte ha dichiarato che:

  • l’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 98/59 va interpretato nel senso che il licenziamento collettivo può produrre effetti solo dopo la scadenza del termine di 30 giorni decorrente dalla notifica del progetto all’autorità competente;
  • gli articoli 3, paragrafo 1, primo comma, e 4, paragrafo 1, primo comma, ostano a una regolarizzazione successiva della mancata notifica che faccia decorrere ex post il termine di 30 giorni.

Per i professionisti, il punto centrale è che la notifica preventiva non è un adempimento meramente formale, ma una condizione di efficacia del licenziamento collettivo: la sua omissione impedisce che la risoluzione produca effetti giuridici nei tempi voluti dal datore di lavoro.

Come è indicizzato

Materielicenziamenti collettividiritto del lavorotutela dei lavoratoriprocedimento pregiudizialeinsolvenza

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