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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-146/24

Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 30 October 2025. — Fugro NV v Council of the European Union. — Appeal – Taxation – Combating of tax avoidance – Directive (EU) 2022/2523 – Global minimum level of taxation for multinational enterprise groups and large-scale domestic groups in the Union – Article 17 – International shipping income exclusion – Challenge to the scope of that exclusion – Admissibility – Article 263, fourth paragraph, TFEU – Locus standi – Lack of individual concern. — Case C-146/24 P

Giurisprudenza europea62024CJ0146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’appello di Fugro contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il suo ricorso di annullamento contro la direttiva minima globale 2022/2523. Secondo la Corte, Fugro non è individualmente interessata dall’atto, perché la direttiva si applica in modo generale agli operatori del settore marittimo e la società non dimostra di far parte di una cerchia chiusa e identificabile alla data di adozione. Sono quindi confermate l’irricevibilità del ricorso e la condanna alle spese.

Impugnazione avverso l’irricevibilità del ricorso di annullamento di Fugro contro la direttiva (UE) 2022/2523: mancanza di interesse individuale ex articolo 263, quarto comma, TFUE

La questione giuridica

Se Fugro fosse legittimata ad impugnare direttamente, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, la direttiva (UE) 2022/2523 nella parte in cui esclude dall’imposizione minima i redditi da navigazione marittima internazionale; in particolare, se la direttiva la riguardasse individualmente perché beneficiaria di un regime fiscale o di aiuti di Stato relativo alla tonnage tax o perché appartenente a una cerchia limitata di operatori identificabili alla data di adozione dell’atto.

Principio di diritto

La Corte conferma che una direttiva di portata generale può essere impugnata da un singolo solo se lo riguarda individualmente secondo i criteri consolidati della giurisprudenza; nel caso di specie, Fugro non prova di appartenere a una cerchia limitata e identificabile di soggetti né di essere titolare di un diritto acquisito specifico ed esclusivo incisa dalla direttiva. Il fatto di beneficiare di un regime fiscale favorevole, anche validato da decisioni della Commissione, e di aver effettuato investimenti di lungo periodo sulla sua base non basta a fondare l’interesse individuale ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Norme richiamate

  • Articolo 263, quarto comma, TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Direttiva (UE) 2022/2523
  • Articolo 17 della direttiva (UE) 2022/2523
  • Articolo 1 della direttiva (UE) 2022/2523
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 140 del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Impugnazione per difetto di legittimazione ad agire contro la direttiva minima globale

La pronuncia riguarda un ricorso per cassazione proposto da Fugro NV avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il suo ricorso di annullamento, diretto in via parziale contro la direttiva (UE) 2022/2523 sul livello minimo globale di imposizione per i gruppi multinazionali e i grandi gruppi domestici. La questione centrale è se Fugro disponesse della legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Contesto normativo della controversia

La direttiva 2022/2523 istituisce misure comuni per la tassazione minima effettiva dei gruppi multinazionali e dei grandi gruppi domestici. Il suo articolo 17 prevede un’esclusione dal calcolo del reddito qualificato per gli utili da navigazione marittima internazionale e per il reddito ancillare qualificato, a condizione che sia dimostrato che la gestione strategica o commerciale delle navi sia effettivamente svolta dalla giurisdizione in cui è situata l’entità. Il considerando 17 spiega che l’esclusione mira a non compromettere i regimi fiscali specifici del settore marittimo, in linea con la prassi internazionale e con le regole sugli aiuti di Stato.

Fatti rilevanti

Fugro è una società olandese, capogruppo ultima di un gruppo multinazionale attivo in più Paesi, con attività principale nei servizi geotecnici, di rilevamento e geoscienze, e con un’attività di ship management. Nei Paesi Bassi è soggetta all’imposta sulle società ed è stata tassata, dal 2014, secondo il regime olandese della tonnage tax, un sistema speciale basato sul tonnellaggio netto della flotta anziché sull’utile effettivo. Tale regime e le sue modifiche erano stati notificati alla Commissione come aiuti di Stato e giudicati compatibili con il mercato interno.

Procedimento dinanzi al Tribunale

Fugro aveva proposto al Tribunale un’azione di annullamento parziale della direttiva. Il Consiglio aveva eccepito l’irricevibilità per difetto di incidenza diretta e individuale. Il Tribunale ha ritenuto che Fugro non fosse individualmente interessata e, per tale ragione, ha dichiarato irricevibile il ricorso senza esaminare la questione della diretta incidenza.

Motivi dell’appello

Nel suo unico motivo di impugnazione, Fugro sostiene, in sostanza, tre profili di errore di diritto:

  • il Tribunale avrebbe erroneamente dedotto dalla natura generale della direttiva l’assenza di interesse individuale;
  • avrebbe definito in modo scorretto la nozione di “cerchia limitata di operatori”, che secondo Fugro coinciderebbe con i beneficiari del regime olandese di tonnage tax coperti dalle decisioni della Commissione;
  • avrebbe sbagliato nel ritenere che tale cerchia non fosse identificabile alla data di adozione della direttiva, nonostante gli effetti della misura sugli operatori che avevano fatto affidamento sui regimi nazionali approvati.

Ragionamento della Corte

La Corte rileva anzitutto che il Tribunale aveva correttamente richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui una misura di portata generale non è per ciò solo sottratta alla possibilità di incidere individualmente su taluni soggetti. Il Tribunale aveva inoltre applicato il criterio della “cerchia limitata di persone”, verificando se Fugro appartenesse a un gruppo identificato o identificabile al momento dell’adozione della direttiva.

Quanto alla pretesa erronea definizione della cerchia limitata, la Corte osserva che il Tribunale aveva effettivamente preso in considerazione la tesi di Fugro, ma aveva ritenuto che i beneficiari di un regime fiscale favorevole come la tonnage tax non costituissero una classe chiusa di operatori. Non vi è quindi stata alcuna distorsione del criterio giuridico invocato dalla ricorrente.

Sulla questione decisiva dell’identificabilità della cerchia al momento dell’adozione dell’atto, la Corte conferma che i soggetti possono essere individualmente interessati solo se presentano attributi peculiari che li distinguono da tutti gli altri come se fossero i destinatari dell’atto, e solo se erano identificati o identificabili quando l’atto è stato adottato. Nel caso di specie, il Tribunale aveva constatato che:

  • Fugro non era specificamente destinataria della direttiva;
  • non era stata fornita prova del numero o dell’identità dei beneficiari del regime olandese potenzialmente incisi;
  • qualunque operatore economico che svolga attività marittime nei Paesi Bassi può, in linea di principio, accedere al regime, se soddisfa le condizioni previste.

Da ciò la Corte desume che il gruppo dei potenziali beneficiari non era chiuso né definitivamente determinato alla data della direttiva e poteva ampliarsi anche dopo la sua adozione. Inoltre, il mero beneficio di un regime fiscale favorevole non costituisce un diritto acquisito specifico ed esclusivo di Fugro o di una cerchia limitata di soggetti, anche se la società aveva effettuato investimenti di lungo periodo confidando in quel regime.

Decisione e conseguenze sulle spese

La Corte respinge integralmente l’appello, confermando l’ordinanza del Tribunale e quindi l’irricevibilità del ricorso originario. In applicazione delle regole sulle spese, Fugro è condannata a sopportare le proprie spese e quelle del Consiglio; la Commissione, intervenuta in appello, sopporta le proprie spese.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che, per impugnare un atto dell’Unione di portata generale, non basta essere economicamente incisi dalla misura o avere fatto affidamento su un regime nazionale approvato dalla Commissione. Occorre dimostrare un interesse individuale in senso rigoroso, cioè l’appartenenza a una cerchia ristretta e identificabile al momento dell’adozione dell’atto oppure la lesione di un diritto acquisito specifico; condizioni che, nel caso di Fugro, non risultano soddisfatte.

Come è indicizzato

Materiefiscalità direttalegittimazione ad agireaiuti di Statonavigazione marittimaimposizione minima globale

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