Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-143/23

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 ottobre 2025. — KI e FA contro Mercedes-Benz Bank AG e Volkswagen Bank GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Contratto di credito per l’acquisto di un’autovettura – Direttiva 2008/48/CE – Articolo 10, paragrafo 2, lettera l) – Obblighi relativi alle informazioni che devono essere inserite nel contratto – Obbligo di specificare il tasso d’interesse di mora – Articolo 14, paragrafo 1 – Diritto di recesso – Inizio del periodo di recesso in caso di mancata indicazione relativa al tasso d’interesse di mora – Carattere abusivo dell’esercizio del diritto di recesso – Conseguenze dell’esercizio del diritto di recesso nell’ambito del contratto di credito collegato a un contratto di acquisto di un veicolo – Obblighi del consumatore nei confronti del creditore – Metodo di calcolo dell’indennità compensativa per perdita di valore della merce finanziata – Articolo 14, paragrafo 3, lettera b) – Pagamento degli interessi a seguito del recesso da un contratto di credito collegato a un contratto di fornitura di merci. — Causa C-143/23

Giurisprudenza europea62023CJ0143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte decide una controversia tedesca relativa a due contratti di credito per l’acquisto di autovetture e chiarisce gli effetti del recesso del consumatore ai sensi della direttiva 2008/48. Conferma che l’omissione del tasso di mora in percentuale concreta impedisce la decorrenza del termine di recesso e rende infondata l’eccezione di abuso del diritto. Precisa inoltre che la direttiva non armonizza integralmente tutte le conseguenze del recesso nei contratti di credito collegati, ma vieta metodi nazionali di calcolo dell’indennità per deprezzamento che gravino il consumatore con costi estranei all’uso del bene. Resta invece compatibile con il diritto UE l’obbligo per il consumatore di corrispondere gli interessi sul capitale fino alla restituzione del veicolo.

Credito al consumo collegato all’acquisto di un veicolo: decorrenza del recesso, abuso del diritto e limiti nazionali su indennità per deprezzamento e interessi dopo il recesso

La questione giuridica

La Corte è chiamata a stabilire: 1) se la mancanza nel contratto del tasso di mora espresso in percentuale impedisca l’inizio del termine di recesso; 2) se il creditore possa invocare l’abuso del diritto di recesso in presenza di tale omissione informativa; 3) se, nei contratti di credito collegati all’acquisto di un veicolo, il diritto dell’Unione osti a un metodo nazionale di calcolo dell’indennità per perdita di valore fondato sulla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di riacquisto; 4) se l’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), realizzi un’armonizzazione completa delle conseguenze del recesso; 5) se sia compatibile con il diritto UE imporre al consumatore il pagamento degli interessi contrattuali fino alla restituzione del veicolo.

Principio di diritto

Se nel contratto di credito manca l’indicazione, in forma di percentuale concreta, del tasso d’interesse di mora richiesto dall’articolo 10, paragrafo 2, lettera l), il termine di recesso di 14 giorni non inizia a decorrere finché l’informazione non sia stata correttamente comunicata al consumatore; in tale ipotesi il creditore non può opporre validamente un abuso del diritto di recesso. Nei contratti di credito collegati all’acquisto di un veicolo, la direttiva 2008/48 non armonizza in modo completo tutte le conseguenze del recesso: spetta agli Stati membri disciplinare restituzioni e interessi, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. Tuttavia, un metodo nazionale di calcolo dell’indennità per deprezzamento che includa elementi estranei all’uso del veicolo, come margini commerciali, spese di rivendita e IVA, pregiudica l’effettività del diritto di recesso ed è contrario all’articolo 14, paragrafo 1, letto alla luce del principio di effettività.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 1 direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 3, lettera n), direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 10, paragrafo 2, lettera l), direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 14, paragrafo 1, direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 14, paragrafo 3, lettera b), direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 15, paragrafo 1, direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 22, paragrafo 1, direttiva 2008/48/CE
  • Considerando 7, 8, 9, 10, 31, 34 e 35 direttiva 2008/48/CE
  • Direttiva 97/7/CE
  • Articolo 355 BGB
  • Articolo 356b BGB
  • Articolo 357 BGB
  • Articolo 357a BGB
  • Articolo 358 BGB
  • Articolo 492 BGB
  • Articolo 247 EGBGB

Credito al consumo collegato all’acquisto di un veicolo: recesso, indennità per deprezzamento e interessi

La Corte di giustizia, con sentenza del 30 ottobre 2025 nella causa C-143/23, risponde a un rinvio pregiudiziale del Landgericht Ravensburg in una controversia tra consumatori e banche finanziatrici di acquisti di autovetture. La pronuncia riguarda l’interpretazione della direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori, con particolare attenzione al diritto di recesso, alle informazioni contrattuali obbligatorie e alle conseguenze del recesso nei contratti di credito collegati.

Fatti e procedimento principale

I consumatori KI e FA avevano concluso, rispettivamente con Mercedes-Benz Bank AG e Volkswagen Bank GmbH, contratti di credito destinati all’acquisto di autovetture per uso privato. I concessionari, quali intermediari del credito, avevano ricevuto direttamente le somme finanziate. Nei contratti non era indicato, in forma di percentuale concreta, il tasso di interesse di mora applicabile al momento della conclusione del contratto.

Successivamente KI e FA hanno esercitato il diritto di recesso, sostenendo che il termine di 14 giorni non fosse iniziato a decorrere a causa dell’omissione informativa. Dinanzi al giudice tedesco le controversie vertevano anche:

  • sulla validità del recesso;
  • sulla possibilità per la banca di opporre un abuso del diritto;
  • sull’obbligo del consumatore di pagare gli interessi fino alla restituzione del veicolo;
  • sul metodo di calcolo dell’indennità per perdita di valore del veicolo.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 10, paragrafo 2, lettera l), della direttiva 2008/48, che impone di indicare nel contratto il tasso d’interesse di mora applicabile al momento della conclusione del contratto;
  • l’articolo 14, paragrafo 1, che riconosce un diritto di recesso di 14 giorni;
  • l’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), che impone al consumatore il rimborso del capitale e degli interessi dovuti fino al rimborso;
  • l’articolo 15, paragrafo 1, relativo ai contratti di credito collegati;
  • l’articolo 22, paragrafo 1, che sancisce l’armonizzazione completa nelle materie disciplinate dalla direttiva.

Sono inoltre richiamati i considerando 7, 8, 9, 10, 31, 34 e 35, nonché la direttiva 97/7/CE e varie norme del diritto tedesco sul recesso e sul deprezzamento del bene.

Ragionamento della Corte: decorrenza del termine di recesso

La Corte ribadisce che il consumatore è la parte debole del rapporto, in quanto meno informata e con minore potere negoziale, e che le informazioni precontrattuali e contrattuali sono decisive per la sua scelta di vincolarsi.

Con riguardo all’articolo 10, paragrafo 2, lettera l), la Corte afferma che l’indicazione del tasso di mora in percentuale concreta consente al consumatore di valutare le conseguenze finanziarie del ritardo di pagamento. Se tale informazione manca nel contratto e non è stata poi debitamente comunicata, il termine di recesso non inizia a decorrere.

La Corte distingue questa ipotesi da quella di informazione incompleta o errata: nel caso di specie l’informazione non era proprio presente. Ne consegue che il consumatore conserva il diritto di recesso finché l’informazione mancante non venga correttamente fornita.

Ragionamento della Corte: abuso del diritto

La Corte ricorda che il diritto dell’Unione contiene un principio generale che vieta l’abuso e la frode, ma l’esistenza di una pratica abusiva richiede un elemento oggettivo e uno soggettivo. Spetta al giudice nazionale effettuare la verifica concreta.

Tuttavia, quando il termine di recesso non è ancora iniziato a decorrere per mancata indicazione del tasso di mora, il creditore non può validamente sostenere che l’esercizio del recesso sia abusivo, neppure se il consumatore abbia continuato a utilizzare il veicolo o abbia rifiutato di pagare un’indennità per il deprezzamento. In sostanza, non può qualificarsi come abuso l’uso di un diritto che, in ragione dell’omissione informativa, non è ancora soggetto al decorso del termine ordinario.

Ragionamento della Corte: effetti del recesso nei contratti di credito collegati

La Corte chiarisce che la direttiva 2008/48 non disciplina in modo completo tutte le conseguenze del recesso nei contratti di credito collegati a un contratto di acquisto di beni. Il considerando 35 lascia agli Stati membri il compito di regolare la restituzione della merce e le questioni connesse.

Di conseguenza, la direttiva non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che imponga al consumatore, in caso di recesso da un credito collegato, di pagare gli interessi sul capitale per il periodo in cui il denaro è stato effettivamente messo a disposizione e fino alla restituzione del veicolo. Tali interessi sono considerati la contropartita dell’accesso al credito e non una penalità.

Ragionamento della Corte: indennità per perdita di valore del veicolo

La Corte affronta poi il metodo di calcolo dell’indennità per il deprezzamento del veicolo. Pur riconoscendo che gli Stati membri possono disciplinare le modalità di restituzione del bene finanziato, tali regole non devono compromettere l’effettività del diritto di recesso.

La Corte osserva che un metodo di calcolo basato sulla differenza tra il prezzo di vendita praticato dal concessionario al momento dell’acquisto e il prezzo di riacquisto al momento della restituzione può includere elementi estranei all’uso del veicolo da parte del consumatore, come:

  • margini commerciali;
  • spese di rivendita;
  • IVA.

Se tali elementi incidono sull’importo dovuto, l’indennità non riflette più solo il reale deprezzamento del bene per effetto dell’uso, ma diventa un onere legato all’esercizio stesso del recesso. Ciò può rendere il diritto di recesso eccessivamente difficile o, in pratica, impossibile da esercitare. Il giudice nazionale deve comunque verificare in concreto la proporzionalità del criterio applicato.

Decisione della Corte

La Corte conclude che:

  • il termine di recesso non decorre se il contratto non indica il tasso di mora in percentuale concreta;
  • il creditore non può invocare l’abuso del diritto di recesso in tale ipotesi;
  • un metodo di calcolo dell’indennità per perdita di valore che includa elementi estranei all’uso del veicolo è contrario al principio di effettività;
  • la direttiva 2008/48 non armonizza completamente le conseguenze del recesso nei contratti di credito collegati;
  • è compatibile con il diritto UE una disciplina nazionale che imponga al consumatore il pagamento degli interessi fino alla restituzione del veicolo.

Principi pratici per l’operatore

Per gli operatori del credito al consumo e per i professionisti che assistono consumatori o banche, la pronuncia conferma che:

  • le informazioni obbligatorie nel contratto devono essere complete e formalmente corrette;
  • la mancata indicazione del tasso di mora blocca la decorrenza del termine di recesso;
  • l’eccezione di abuso non è spendibile per neutralizzare un recesso ancora tempestivo o non soggetto a decorrenza;
  • le regole nazionali su restituzione del bene e interessi restano ammissibili solo se non svuotano il diritto di recesso della sua effettività.

Come è indicizzato

Materiecredito al consumotutela dei consumatoricontratti di credito collegatidiritto di recessodiritto civile tedesco

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.