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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-790/23

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 30 ottobre 2025. — X contro Maahanmuuttovirasto. — Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al Trattato UE e al Trattato FUE – Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda [di protezione internazionale] presentata da un cittadino di un paese terzo – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 18, paragrafo 1, lettera d) – Obblighi dello Stato membro competente – Obbligo di ripresa in carico di un cittadino di un paese terzo del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro – Nozione di “domanda [di protezione internazionale]” – Status particolare del Regno di Danimarca – Nozione di “domanda respinta” – Decisione di non prorogare o di non rinnovare un titolo di soggiorno temporaneo – Esclusione. — Causa C-790/23

Giurisprudenza europea62023CJ0790

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha chiarito che il mancato rinnovo, adottato d’ufficio, di un titolo di soggiorno temporaneo concesso in Danimarca non integra il rigetto della domanda di protezione internazionale ai sensi del regolamento Dublino III. Di conseguenza, non può fondare l’obbligo per la Danimarca di riprendere in carico la richiedente ex articolo 18, paragrafo 1, lettera d). La Corte ha valorizzato la nozione autonoma di "domanda respinta" e la distinzione, nel diritto UE, tra rigetto della domanda e cessazione/non rinnovo della protezione già concessa.

Regolamento Dublino III: il mancato rinnovo di un titolo di soggiorno temporaneo concesso in Danimarca non equivale al rigetto di una domanda di protezione internazionale ai fini dell’obbligo di ripresa in carico ex articolo 18, paragrafo 1, lettera d).

La questione giuridica

Se, ai fini dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 604/2013, la decisione adottata d’ufficio dalle autorità danesi di non prorogare o non rinnovare un titolo di soggiorno temporaneo già rilasciato a un cittadino di un paese terzo debba essere considerata un provvedimento di rigetto della sua domanda di protezione internazionale, così da fondare un obbligo di ripresa in carico da parte della Danimarca.

Principio di diritto

Ai fini dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 604/2013, la nozione di "domanda respinta" non comprende la decisione di non prorogare o non rinnovare un titolo di soggiorno temporaneo precedentemente rilasciato a un cittadino di un paese terzo. Nel caso della Danimarca, pur dovendosi equiparare alle domande di protezione internazionale le domande rivolte alle autorità danesi per ottenere la protezione prevista dal diritto interno, il rilascio di un titolo di soggiorno presuppone un esito positivo, sia pure temporaneo, della richiesta e quindi esclude che la successiva mancata estensione possa essere trattata come rigetto della domanda ai fini della ripresa in carico.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca
  • Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo
  • Regolamento (UE) n. 604/2013
  • Direttiva 2011/95/UE
  • Direttiva 2013/32/UE
  • Decisione 2006/188/CE

Regolamento Dublino III e mancato rinnovo di un titolo di soggiorno in Danimarca

La sentenza decide un rinvio pregiudiziale proposto dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) nell’ambito di una controversia tra una cittadina siriana e l’Ufficio per l’immigrazione finlandese. La questione ruota attorno all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 604/2013, in un contesto segnato dallo status particolare del Regno di Danimarca in materia di asilo.

Fatti del procedimento principale

La ricorrente aveva presentato una domanda di protezione internazionale in Danimarca nel 2016. Le autorità danesi le avevano rilasciato un titolo di soggiorno temporaneo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della legge sugli stranieri danese, rinnovato più volte, ma poi non prorogato d’ufficio nel novembre 2020. Nel 2021 la medesima persona ha presentato una nuova domanda in Finlandia; l’autorità finlandese ha chiesto alla Danimarca di riprenderla in carico e, ottenuto il consenso danese, ha rigettato la domanda come inammissibile, disponendo trasferimento e divieto d’ingresso.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama:

  • il Protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, che esclude la vincolatività generale delle misure del titolo V TFUE per tale Stato;
  • l’accordo tra l’Unione e la Danimarca, che consente a quest’ultima di applicare il sistema Dublino;
  • il regolamento (UE) n. 604/2013, in particolare gli articoli 2, 3, 12, 18 e 48;
  • la direttiva 2011/95/UE, richiamata dal regolamento n. 604/2013 per la definizione di domanda di protezione internazionale, ma non applicabile alla Danimarca;
  • la direttiva 2013/32/UE, utile per distinguere il rigetto di una domanda dalla revoca o cessazione della protezione già concessa.

Ragionamento della Corte

La Corte parte dallo status particolare della Danimarca: per effetto del protocollo e dell’accordo UE-Danimarca, il regolamento n. 604/2013 si applica anche a tale Stato, ma non la direttiva 2011/95. Ne segue che, per la Danimarca, le domande rilevanti ai fini dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), sono quelle presentate per ottenere una forma di protezione prevista dal diritto interno danese, che vanno equiparate, per effetto dell’accordo, alle domande di protezione internazionale presentabili negli altri Stati membri.

La Corte precisa tuttavia che la nozione di "domanda respinta" è autonoma e va interpretata uniformemente. Sul piano letterale, il mancato rinnovo di un titolo di soggiorno presuppone che in precedenza vi sia stato un esito positivo della domanda; perciò non può essere assimilato a un rigetto. Il rilascio del titolo di soggiorno, anche se temporaneo, è indice di un riconoscimento positivo della protezione, non di una decisione negativa.

Il ragionamento è confermato dal contesto sistematico: il regolamento distingue tale ipotesi dall’articolo 12, paragrafo 4, relativo ai titoli scaduti, e le direttive 2011/95 e 2013/32 distinguono nettamente tra rigetto della domanda e cessazione, revoca o mancato rinnovo della protezione già riconosciuta. La Corte sottolinea inoltre che l’interpretazione adottata è coerente con l’obiettivo del regolamento Dublino III di fare in modo che la domanda sia esaminata da un solo Stato membro competente.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che la decisione di non prorogare o non rinnovare un titolo di soggiorno precedentemente rilasciato a un cittadino di un paese terzo non può essere equiparata a un provvedimento che respinge la domanda di protezione internazionale presentata da tale cittadino.

Impatto pratico

Per gli operatori, la pronuncia chiarisce che, quando in Danimarca sia stata in precedenza concessa una protezione interna con rilascio di titolo di soggiorno, il successivo mancato rinnovo non basta, da solo, a fondare una richiesta di ripresa in carico ex articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento Dublino III. Occorre distinguere tra rigetto originario della domanda e cessazione o non rinnovo di una protezione già riconosciuta.

Come è indicizzato

Materieasilo e protezione internazionalesistema dublinostatus particolare della danimarcaripresa in carico dei richiedenti asilodiritto dell'immigrazione

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