Corte di giustizia, Sentenza C-2/23
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 30 ottobre 2025. — FL und KM Baugesellschaft m.b.H. & Co. KG et S AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberlandesgericht Wien. — Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Effetto utile – Direttiva 2014/104/UE – Norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea – Articolo 6, paragrafi 6 e 7 – Articolo 7, paragrafo 1 – Direttiva 2019/1/UE – Conferimento alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri dei poteri di applicare più efficacemente le regole di concorrenza e di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno – Articolo 31, paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Meccanismo di cooperazione amministrativa e giudiziaria tra autorità nazionali – Trasferimento del fascicolo di un’autorità garante della concorrenza a un’autorità che svolge un’indagine penale – Inserimento nel fascicolo di un’indagine penale delle dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e delle proposte di transazione, nonché dei loro allegati – Accesso a tali documenti da parte degli indagati e delle altre parti di un siffatto procedimento. — Causa C-2/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito la portata della tutela dei documenti di clemenza e transazione quando essi siano trasferiti da un’autorità antitrust al pubblico ministero nell’ambito di un procedimento penale. Ha escluso una tutela assoluta nei confronti delle autorità penali e ha distinto tra documenti protetti in quanto tali e materiali allegati o informazioni derivate. Inoltre, ha precisato che gli indagati possono accedervi per la difesa, mentre le parti offese non possono ottenere tale accesso.
Portata della tutela delle dichiarazioni di clemenza e delle proposte di transazione quando, tramite cooperazione amministrativa, siano trasmesse da un’autorità garante della concorrenza al pubblico ministero e inserite in un fascicolo penale.
La questione giuridica
Se l’articolo 101 TFUE e l’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 ostino a una normativa nazionale che impone all’autorità antitrust e al giudice competente in materia di intese di trasmettere al pubblico ministero fascicoli contenenti dichiarazioni di clemenza e proposte di transazione; se la tutela di tali documenti si estenda anche agli allegati e alle informazioni che ne illustrano o comprovano il contenuto; e se, in un procedimento penale non relativo a violazioni della concorrenza, indagati e parti offese possano accedervi.
Principio di diritto
L’articolo 101 TFUE non osta a una disciplina nazionale che, nell’ambito di un meccanismo di assistenza amministrativa, consenta la trasmissione al pubblico ministero di fascicoli antitrust contenenti dichiarazioni di clemenza, proposte di transazione e informazioni tratte da essi, purché ciò non comprometta l’effetto utile della norma di concorrenza. L’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 tutela solo le dichiarazioni di clemenza e le proposte di transazione in quanto tali, non anche gli allegati e le informazioni forniti per illustrarne o provarne il contenuto. Nel procedimento penale, tale disposizione, letta alla luce degli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta, consente l’accesso agli indagati diversi dagli autori dei documenti per l’esercizio dei diritti di difesa, ma vieta che tale accesso sia riconosciuto alle altre parti, in particolare ai soggetti danneggiati che agiscono o intendono agire per il risarcimento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 101 TFUE
- Direttiva 2014/104/UE
- Articolo 6, paragrafi 6 e 7, direttiva 2014/104/UE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 2014/104/UE
- Direttiva (UE) 2019/1
- Articolo 31, paragrafo 3, direttiva (UE) 2019/1
- Articolo 1, direttiva 2014/104/UE
- Articolo 2, direttiva 2014/104/UE
- Articolo 1, direttiva (UE) 2019/1
- Articolo 2, paragrafo 1, punti 6, 9, 16, 17 e 18, direttiva (UE) 2019/1
- Articolo 13, paragrafo 4, direttiva (UE) 2019/1
- Articolo 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 48, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Tutela dei documenti di clemenza e accesso nel procedimento penale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberlandesgericht Wien in una controversia nata da un’indagine penale su presunte pratiche di cartello nel settore degli appalti pubblici. La Corte era chiamata a chiarire se la disciplina UE sulla clemenza e sulle azioni risarcitorie imponesse di impedire in modo assoluto la trasmissione e l’accesso, nel fascicolo penale, a dichiarazioni di clemenza, proposte di transazione e relativi allegati.
Fatti e procedimento principale
Le ricorrenti, imprese edili, erano oggetto sia di un procedimento antitrust davanti all’autorità federale garante della concorrenza e al giudice competente in materia di intese, sia di un procedimento penale avviato dal pubblico ministero austriaco. Nell’ambito del procedimento antitrust avevano presentato una domanda di trattamento favorevole e l’autorità aveva chiesto una riduzione dell’ammenda, poi accordata dal giudice.
Successivamente, il pubblico ministero ha ottenuto dal giudice antitrust e dall’autorità garante la trasmissione di fascicoli contenenti anche dichiarazioni di clemenza, proposte di transazione e allegati, li ha inseriti nel fascicolo penale e ha ordinato ulteriori indagini sulla base di tali documenti. Le imprese hanno contestato l’acquisizione al fascicolo e l’accesso ai documenti da parte degli indagati e delle parti offese.
Normativa UE rilevante
La Corte ha esaminato in particolare:
- la direttiva 2014/104/UE, in particolare gli articoli 6, paragrafi 6 e 7, e 7, paragrafo 1, che disciplinano la divulgazione delle prove nei giudizi risarcitori antitrust;
- la direttiva (UE) 2019/1, in particolare l’articolo 31, paragrafo 3, sull’accesso al fascicolo e i limiti all’uso delle dichiarazioni di clemenza e delle proposte di transazione;
- l’articolo 101 TFUE;
- gli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta.
Ammissibilità e pertinenza delle direttive
La Corte ha anzitutto osservato che la direttiva 2014/104 si applica solo alle azioni per il risarcimento del danno da violazioni delle norme di concorrenza e non regola né il trasferimento di fascicoli tra autorità né l’accesso a tali fascicoli in un procedimento penale. Perciò, nel procedimento principale, tale direttiva non era pertinente.
Quanto alla direttiva 2019/1, la Corte ha precisato che l’articolo 31, paragrafo 3, si applica ai documenti formati nell’ambito dell’attuazione dell’articolo 101 TFUE e che la sua tutela deve essere considerata indipendentemente dal contesto in cui i documenti vengono poi utilizzati. La disposizione è quindi pertinente per stabilire i limiti di accesso nel caso di trasferimento dei documenti al pubblico ministero.
Prima questione: trasmissione al pubblico ministero
La Corte ha ritenuto che un meccanismo nazionale di assistenza amministrativa tra autorità pubbliche, che imponga la trasmissione al pubblico ministero di fascicoli contenenti anche dichiarazioni di clemenza e proposte di transazione, non è di per sé disciplinato dal diritto dell’Unione. Tuttavia, gli Stati membri devono esercitare le proprie competenze nel rispetto del diritto UE e senza compromettere l’effetto utile dell’articolo 101 TFUE.
Ne deriva che l’articolo 101 TFUE non osta a una normativa nazionale del genere, a condizione che il meccanismo di cooperazione non svuoti di significato la tutela accordata ai documenti di clemenza e non dissuada i potenziali richiedenti dal collaborare con le autorità antitrust.
Seconda questione: ambito della tutela dei documenti
La Corte ha interpretato l’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 nel senso che la tutela riguarda solo le dichiarazioni di clemenza e le proposte di transazione in quanto tali, secondo le definizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, punti 17 e 18.
Non rientrano in tale tutela:
- le informazioni preesistenti, ossia le prove esistenti indipendentemente dal procedimento antitrust;
- i documenti e gli allegati predisposti per illustrare, concretizzare o comprovare il contenuto delle dichiarazioni o delle proposte;
- le informazioni tratte da tali materiali.
La Corte ha quindi escluso che la protezione si estenda automaticamente a tutto ciò che sia stato presentato insieme alla dichiarazione o alla proposta nel fascicolo dell’autorità.
Terza questione: accesso nel procedimento penale
Sul diritto di accesso nel procedimento penale, la Corte ha operato una distinzione netta tra indagati e altre parti.
Per gli indagati diversi dall’autore della dichiarazione o della proposta, l’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1, letto alla luce degli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta, non osta in assoluto all’accesso, quando esso sia necessario per esercitare i diritti di difesa. La Corte ha sottolineato che il diritto alla difesa richiede, in linea di principio, l’accesso alle prove pertinenti, salvo limitazioni strettamente necessarie e giustificate caso per caso.
Diversamente, per le altre parti del procedimento penale, in particolare per i soggetti danneggiati che intendano ottenere il risarcimento del danno, l’accesso non può essere riconosciuto. Consentire loro di consultare tali documenti nel fascicolo penale comprometterebbe l’effetto utile della tutela prevista dall’articolo 31, paragrafo 3, perché esporrebbe i documenti a una divulgazione ulteriore incompatibile con la finalità di incentivare la collaborazione con le autorità antitrust.
Dispositivo
La Corte ha concluso che:
- l’articolo 101 TFUE non vieta la trasmissione al pubblico ministero dei fascicoli antitrust, inclusi i documenti di clemenza e transazione, purché sia preservato l’effetto utile della norma;
- l’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2019/1 tutela solo le dichiarazioni di clemenza e le proposte di transazione, non anche i documenti e le informazioni usati per sostenerle;
- nel procedimento penale, gli indagati diversi dagli autori possono accedervi per la difesa, ma le altre parti, in particolare le vittime che chiedono il risarcimento, non possono accedervi.
Implicazioni pratiche
Per i professionisti, la sentenza conferma che la protezione dei documenti di clemenza non è assoluta in ogni contesto, ma resta molto forte e finalizzata a preservare gli incentivi alla collaborazione con le autorità antitrust. Al tempo stesso, la Corte distingue chiaramente tra tutela dei documenti "core" e accesso difensivo nel penale, evitando che il diritto della concorrenza sia usato per comprimere indiscriminatamente il diritto di difesa o, all’opposto, per consentire un accesso generalizzato da parte delle parti civili.
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