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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-348/24

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 ottobre 2025. — Compañía de Distribución Integral Logista, SA contro Administración General del Estado. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Regime di deposito doganale – Immissione in libera pratica – Articolo 29 – Valore in dogana delle merci – Merci vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale dell’Unione europea – Articolo 112, paragrafo 3 – Determinazione del valore in dogana – Articolo 214, paragrafo 1 – Momento in cui occorre collocarsi per determinare il valore in dogana – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 97 quindecies, paragrafo 2 – Prova dell’origine delle merci – Articolo 118, paragrafi 1 e 3 – Termine di presentazione delle prove dell’origine – Perdita del beneficio del trattamento preferenziale – Validità dei documenti che provano l’origine delle merci – Articolo 147 – Vendite successive. — Causa C-348/24

Giurisprudenza europea62024CJ0348

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, per merci prima introdotte in deposito doganale e poi immesse in libera pratica con procedura semplificata, il valore in dogana può essere determinato sulla base della prima vendita, riferendosi al momento del vincolo al deposito quando sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 112, paragrafo 3. Ha inoltre escluso che l’introduzione in deposito o l’uso precedente del medesimo certificato per altre merci impongano di ammettere una prova dell’origine tardiva ai fini delle preferenze tariffarie. La pronuncia è rilevante per operatori doganali e importatori che gestiscono vendite successive, depositi doganali e documentazione preferenziale.

Valore in dogana di merci importate in deposito doganale e validità tardiva delle prove dell’origine ai fini delle preferenze tariffarie

La questione giuridica

1) Se l’articolo 29 del codice doganale comunitario fissi solo il metodo di determinazione del valore in dogana o anche il momento temporale di riferimento. 2) Se, in presenza di merci introdotte in un deposito doganale e poi immesse in libera pratica con procedura semplificata, il valore in dogana possa essere calcolato sulla base della prima vendita e se il deposito doganale consenta di presumere che le merci siano state vendute per l’esportazione verso l’Unione. 3) Se, per il regime di più vendite successive, l’introduzione in deposito doganale basti a considerare conclusa per l’esportazione la vendita anteriore all’ultima. 4) Se una prova dell’origine presentata dopo il termine di validità possa comunque essere accettata quando già usata entro termine per altre merci del medesimo contingente.

Principio di diritto

Quando merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione sono vincolate al deposito doganale e poi immesse in libera pratica secondo la procedura semplificata, il momento rilevante per determinare il valore in dogana è quello dell’introduzione nel regime del deposito doganale, se ricorrono le condizioni dell’articolo 112, paragrafo 3, del codice doganale comunitario; in tal caso il valore può essere fissato sul prezzo della prima vendita, senza necessità di provare ulteriormente che essa fosse stata conclusa ai fini dell’esportazione verso l’Unione. Inoltre, le autorità doganali non sono tenute ad accettare una prova dell’origine presentata oltre il termine di validità, neppure se la stessa prova era già stata usata entro termine per altre importazioni del medesimo contingente.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 112, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 201 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 214, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Regolamento (CEE) n. 2454/93
  • Articolo 97 duodecies, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2454/93
  • Articolo 97 quindecies, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93
  • Articolo 118, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93
  • Articolo 147 del regolamento (CEE) n. 2454/93

Valore in dogana e prove dell’origine in presenza di deposito doganale e vendite successive

La sentenza, resa in rinvio pregiudiziale dal Tribunal Supremo spagnolo, riguarda due profili tipici del contenzioso doganale: la determinazione del valore in dogana di merci importate mediante deposito doganale e la validità di prove dell’origine presentate tardivamente ai fini del trattamento preferenziale.

Fatti e procedimento principale

La controversia oppone la Compañía de Distribución Integral Logista, SA all’amministrazione finanziaria spagnola. La società aveva importato sigari oggetto di una prima vendita dalla Corporación Habanos ad Altadis, con introduzione delle merci in un deposito doganale in Spagna; successivamente, una seconda vendita era intervenuta prima dell’immissione in libera pratica tramite procedura semplificata.

L’amministrazione ha contestato due aspetti:

  • il valore in dogana, ritenendo che non dovesse essere preso a base il prezzo della prima vendita, bensì quello della seconda vendita;
  • l’applicazione di preferenze tariffarie, sostenendo che le prove dell’origine fossero state presentate oltre i termini previsti dal regolamento n. 2454/93.

Questioni pregiudiziali

Il Tribunal Supremo ha chiesto, in sostanza:

  • se l’articolo 29 del codice doganale comunitario stabilisca solo il metodo del valore di transazione o anche il momento di riferimento;
  • se il deposito doganale consenta di presumere che le merci siano state vendute per l’esportazione verso l’Unione;
  • se, in presenza di più vendite successive e di immissione in libera pratica dopo il deposito, il valore debba essere quello della prima vendita o della vendita al momento dell’immissione in libera pratica;
  • se una prova dell’origine presentata oltre il termine possa essere ammessa quando già usata, entro il termine, per altre merci del medesimo contingente.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 29 del regolamento n. 2913/92, sul valore di transazione;
  • l’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), sul regime semplificato con iscrizione nelle scritture contabili;
  • l’articolo 112, paragrafo 3, che consente, in tale ipotesi, di prendere a riferimento il momento del vincolo al deposito doganale;
  • l’articolo 214, paragrafo 1, che fissa il principio secondo cui i dazi si calcolano in base alla situazione esistente al momento in cui sorge l’obbligazione doganale;
  • l’articolo 147 del regolamento n. 2454/93, sulle vendite successive e sulla prova che la vendita è stata conclusa ai fini dell’esportazione verso l’Unione;
  • gli articoli 97 duodecies, 97 quindecies e 118 del regolamento n. 2454/93, relativi alla validità e alla presentazione tardiva delle prove dell’origine.

Ragionamento della Corte sul valore in dogana

La Corte ricorda che il sistema unionale di valutazione in dogana mira a un valore equo, uniforme e neutro, corrispondente al valore economico reale della merce importata, e che il metodo prioritario è quello del valore di transazione.

Essa precisa che l’articolo 29 del codice doganale comunitario indica il criterio sostanziale del valore di transazione, ma non fissa da solo il momento temporale di riferimento. Tale momento deriva invece dall’articolo 214, paragrafo 1, secondo cui i dazi si determinano in base agli elementi di tassazione esistenti quando sorge l’obbligazione doganale, che per l’immissione in libera pratica coincide con l’accettazione della dichiarazione doganale ai sensi dell’articolo 201.

Tuttavia, per le merci immesse in libera pratica con la procedura semplificata di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 112, paragrafo 3, introduce una deroga: se le condizioni sono soddisfatte, il valore in dogana può essere quello esistente al momento del vincolo al regime di deposito doganale, purché gli elementi di tassazione siano stati riconosciuti o ammessi allora e salvo richiesta diversa dell’interessato al momento in cui sorge l’obbligazione doganale.

La Corte conclude quindi che, in questa ipotesi, il valore può essere determinato con riferimento al momento del deposito e non a quello dell’immissione in libera pratica.

Ragionamento sulla prima vendita e sull’articolo 147 del regolamento n. 2454/93

Quanto alla vendita rilevante, la Corte osserva che l’articolo 147 disciplina la prova necessaria per dimostrare che una vendita è stata conclusa ai fini dell’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione. Nel caso di più vendite successive, il prezzo dell’ultima vendita può essere assunto senza ulteriori prove; se invece si vuole utilizzare una vendita anteriore, occorre dimostrare specificamente la sua finalità esportativa.

La Corte evidenzia che la formulazione dell’articolo 147, primo comma, non richiede che la vendita preceda immediatamente l’immissione in libera pratica: le merci possono essere state collocate in deposito doganale tra la vendita e la successiva importazione. Inoltre, se in caso di vendite multiple è ammesso il prezzo dell’ultima vendita antecedente all’introduzione nel territorio doganale, a maggior ragione tale prezzo può essere usato quando, al momento della valutazione, esisteva una sola vendita sulla cui base le merci erano state introdotte nel territorio doganale e poi nel deposito.

Perciò, se ricorrono le condizioni dell’articolo 112, paragrafo 3, il prezzo della prima vendita può essere assunto come valore di transazione senza ulteriore prova della finalità esportativa.

Ragionamento sulla prova dell’origine e sulle preferenze tariffarie

Sul secondo tema, la Corte interpreta gli articoli 97 duodecies, 97 quindecies e 118 del regolamento n. 2454/93 nel senso che essi stabiliscono termini di validità e presentazione delle prove dell’origine, funzionali a consentire alle autorità doganali verifiche materiali e documentali sull’effettiva origine delle merci.

Le disposizioni ammettono, in casi limitati, la possibilità di accettare una prova presentata tardivamente, ma lasciano comunque alle autorità doganali un potere di valutazione caso per caso. Da ciò deriva che esse non sono obbligate ad accettare una prova presentata oltre il termine, neppure se la stessa prova era già stata presentata entro il termine per altre merci appartenenti al medesimo contingente.

La Corte sottolinea che tale circostanza non elimina la necessità di verifiche specifiche in occasione della singola importazione.

Dispositivo

La Corte ha risposto che:

  • per il valore in dogana, il momento rilevante è quello dell’introduzione delle merci nel regime di deposito doganale e il valore può essere determinato sulla base della prima vendita;
  • per l’origine preferenziale, le autorità doganali non sono tenute ad accettare una prova dell’origine presentata oltre il termine di validità anche se la medesima prova era stata già utilizzata tempestivamente per altre merci del medesimo contingente.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori doganali, la decisione conferma che la gestione documentale di merci soggette a più passaggi commerciali deve essere valutata alla luce del regime doganale concreto e della specifica norma derogatoria applicabile. In materia di origine preferenziale, la sentenza rafforza l’idea che ogni importazione richiede una verifica autonoma e che l’uso precedente di un certificato non sana la tardività nella presentazione per una diversa partita di merci.

Come è indicizzato

Materieunione doganalevalore in doganadeposito doganaleorigine preferenzialepreferenze tariffarie

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