Cassazione Civile, Ordinanza n. 20708/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Due dipendenti di una società ferroviaria avevano ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento del diritto a percepire, durante il periodo feriale, una retribuzione commisurata a quella del lavoro ordinariamente svolto, con conseguente condanna della società al pagamento delle differenze retributive. La domanda riguardava, in particolare, il computo nella retribuzione ferie di varie voci: indennità di assenza dalla residenza, indennità di scorta vetture eccedenti, premio scoperta irregolarità e indennità di utilizzazione professionale, senza esclusione della componente variabile. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, ma nel testo reso disponibile non sono specificati i singoli motivi di censura; dalla decisione emerge che, prima della definizione del ricorso, è intervenuta rituale rinuncia da parte della ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’estinzione del giudizio per rituale rinuncia al ricorso. Poiché la rinuncia non è stata accettata dai controricorrenti, la Corte ha applicato il criterio della soccombenza virtuale e ha posto le spese di legittimità a carico della società ricorrente. È stato inoltre escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
In caso di rinuncia al ricorso non accettata dalla controparte, le spese possono essere regolate in base alla soccombenza virtuale, ponendole a carico della parte ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore contributo unificato non si applica alla declaratoria di estinzione del giudizio, ma solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se rituale, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità anche in assenza di accettazione della controparte.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia non accettata, la regolazione delle spese può avvenire secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando l'esito probabile della controversia.
- L'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato non si estende all'estinzione del giudizio per rinuncia, perché la norma lo prevede solo per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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