Ordinanza n. 2099/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del 12 febbraio 2026, in pari data notificato alla ricorrente, con cui il Direttore p.t. del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri ha escluso la sig.na -OMISSIS- dal concorso pubblico, per esami e titoli, a complessivi n. 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione dal concorso pubblico per esami e titoli a 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Direttore pro tempore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri l'ha esclusa dal concorso. Dal testo emerge che l'esclusione è collegata alla valutazione di un fatto nel quale la candidata era stata coinvolta quando era minorenne e per il quale aveva ottenuto il perdono giudiziale. La ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia dell'atto, contestando la legittimità della valutazione amministrativa del fatto e, implicitamente, la possibilità di valorizzare un episodio coperto dagli effetti estintivi del perdono giudiziale.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. In sede di sommaria cognizione ha ritenuto che l'esclusione fosse stata adottata nell'esercizio di un potere latamente discrezionale, esercitato considerando lo specifico fatto cui la ricorrente era coinvolta da minorenne. Nei limiti del sindacato giudiziale cautelare, le conseguenze tratte dall'amministrazione non sono apparse manifestamente illogiche né erronee. Il giudice ha inoltre affermato che il perdono giudiziale, pur estinguendo il reato, non impedisce la successiva valutazione del fatto nell'ambito del giudizio discrezionale sulla complessiva affidabilità della persona che lo ha commesso. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; l'istanza di sospensione è stata respinta all'esito della valutazione sommaria dei presupposti cautelari.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nell'ambito di una procedura concorsuale per il reclutamento nelle forze armate, l'amministrazione può esercitare un potere latamente discrezionale nella valutazione dell'affidabilità complessiva del candidato, considerando anche uno specifico fatto commesso quando il candidato era minorenne, purché la valutazione non risulti manifestamente illogica o erronea.
- Il perdono giudiziale, pur determinando l'estinzione del reato, non preclude in assoluto la valutazione amministrativa del fatto storico ai fini del giudizio discrezionale sulla complessiva affidabilità del soggetto che lo ha commesso.
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può negare la sospensione dell'esclusione concorsuale quando, a una valutazione prima facie, l'esercizio del potere discrezionale amministrativo non presenti manifesta illogicità o erroneità.
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