Sentenza del 24/02/2015 n. 3657 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella TARSU relativa all'anno 2004. La società aveva presentato una denuncia di variazione e aveva chiesto di beneficiare dell'esclusione o riduzione della tassa per i rifiuti industriali avviati autonomamente al recupero, ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 7. Il Comune sosteneva che la comunicazione non costituisse una vera denuncia di variazione delle condizioni di tassabilità e che potesse iscrivere direttamente il tributo a ruolo senza previa notifica di un avviso di accertamento. La Corte ha invece ritenuto che la richiesta della società integrasse una domanda di agevolazione e che il suo diniego, anche implicito, imponesse la preventiva notificazione di un avviso di accertamento motivato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso del Comune, dichiarato inammissibile l'ultimo motivo per mancata formulazione del quesito di diritto e del momento di sintesi richiesti dall'art. 366-bis c.p.c., e dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha confermato l'illegittimità della cartella, poiché emessa senza un previo avviso di accertamento motivato nonostante il diniego dell'agevolazione richiesta dalla contribuente. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.000, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 70, 71 e 72
L'art. 70 impone la denuncia delle condizioni di tassabilità e delle loro variazioni; l'art. 71 richiede un avviso di accertamento in caso di rettifica, accertamento d'ufficio o diniego di riduzioni e agevolazioni; l'art. 72 disciplina l'iscrizione a ruolo. La cartella può essere emessa senza previo avviso solo quando non vi sia contestazione delle condizioni dichiarate né diniego di agevolazioni.
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 7
La disposizione consente, nei presupposti previsti, l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati agli urbani da parte del produttore, con effetti sulla debenza o sulla misura della TARSU. La relativa richiesta è stata considerata una domanda di agevolazione o esenzione.
D.P.R. n. 158 del 1999
È richiamato dal Comune in relazione al regime della tariffa e alla disciplina transitoria, ma le questioni prospettate sono rimaste assorbite dal riconoscimento della necessità dell'avviso di accertamento.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
È stato richiamato dal Comune per sostenere la possibilità di impugnare il silenzio-rifiuto dell'ente senza necessità di un nuovo avviso; la Corte non ha accolto tale impostazione, ritenendo decisiva la previa notificazione dell'avviso in caso di diniego dell'agevolazione.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla sua applicazione imponeva, a pena di inammissibilità, la formulazione del quesito di diritto e, per le censure motivazionali, del momento di sintesi. L'ultimo motivo del Comune è stato dichiarato inammissibile per tale omissione.
Art. 384 c.p.c.
La Corte ha corretto parzialmente la motivazione della sentenza impugnata, mantenendone però fermo il dispositivo perché la decisione era comunque corretta nel risultato.
Massime di principio
- Quando il contribuente chiede una riduzione, esenzione o agevolazione TARSU che incide sull'importo dovuto, il Comune deve esaminare la richiesta e, se intende negarla, notificare un avviso di accertamento motivato prima di iscrivere la maggiore pretesa a ruolo.
- La cartella di pagamento può essere emessa direttamente, senza previo avviso, soltanto per una semplice liquidazione o correzione contabile fondata su condizioni di tassabilità già dichiarate e non contestate, in assenza di richieste di agevolazione o esenzione.
- Una comunicazione relativa all'avvio autonomo dei rifiuti al recupero può assumere rilievo tributario anche se non modifica materialmente le superfici, quando incide sulle condizioni di applicazione della tassa.
- Il diniego implicito di un'agevolazione non può normalmente essere fatto valere per la prima volta mediante la sola cartella: deve essere preceduto da un atto motivato che consenta al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa e di difendersi.
- Nei ricorsi per cassazione soggetti all'art. 366-bis c.p.c. era essenziale formulare espressamente il quesito di diritto e il momento di sintesi; la loro mancanza comportava l'inammissibilità del motivo.
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