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Legge

L.R. Umbria 27/2012

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2013.

Normativa regionaleL.R. Umbria 27/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza la Regione Umbria all’esercizio provvisorio del bilancio 2013 per il primo trimestre, sulla base del bilancio 2012 e con spese limitate a un dodicesimo degli stanziamenti, salvo spese obbligatorie e fondi vincolati. Dal deposito del disegno di legge di bilancio 2013 si applicano le previsioni di quel bilancio. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Esercizio provvisorio del bilancio regionale 2013

Esercizio provvisorio del bilancio regionale 2013

La legge autorizza la Regione Umbria a operare in esercizio provvisorio per l’avvio dell’anno finanziario 2013, disciplinando l’uso delle entrate e delle spese in attesa dell’approvazione del bilancio annuale. Si tratta di una disciplina a efficacia limitata e ormai riferita a un esercizio finanziario concluso.

Ambito temporale di applicazione

L’autorizzazione riguarda esclusivamente il primo trimestre dell’anno finanziario 2013. La gestione è quindi consentita in via provvisoria solo per tale periodo, con riferimento alla situazione di bilancio allora vigente.

Regole per entrate e spese durante l’esercizio provvisorio

Per il periodo indicato sono autorizzati:

  • l’accertamento e la riscossione delle entrate;
  • l’impegno e il pagamento delle spese.

La gestione avviene sulla base delle previsioni del bilancio 2012. Per le spese, l’autorizzazione è però limitata a un dodicesimo dei relativi stanziamenti, con esclusione degli stanziamenti la cui efficacia è cessata il 31 dicembre 2012.

Passaggio al bilancio 2013

A decorrere dalla presentazione al Consiglio regionale del disegno di legge di bilancio per il 2013, le autorizzazioni previste per l’esercizio provvisorio sono accordate sulla base delle previsioni contenute in tale bilancio.

Spese escluse dal limite del dodicesimo

Il limite del dodicesimo non si applica a:

  • spese obbligatorie che non possono essere impegnate o pagate in modo frazionato in dodicesimi;
  • spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata;
  • somme comunque reiscritte alla competenza dell’anno 2013 ai sensi dell’articolo 82, comma 6, della l.r. 13/2000.

Per tali stanziamenti, la gestione è autorizzata senza la limitazione prevista per l’esercizio provvisorio.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

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