L.R. Umbria 28/2012
Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge adegua l’ordinamento regionale umbro al d.l. 174/2012, disciplinando finanziamento, rendicontazione e controlli sui gruppi consiliari, trattamento economico di consiglieri e assessori, limiti ai compensi e ulteriori adeguamenti. Le disposizioni producono effetti dal 1° gennaio 2013, con alcune regole sul personale applicabili dalla X legislatura.
Adeguamento dell’ordinamento umbro al d.l. n. 174/2012: gruppi consiliari, controlli e trattamento economico degli eletti
Adeguamento dell’ordinamento umbro al d.l. 174/2012
La legge regionale Umbria n. 28 del 2012 recepisce, per la parte di competenza regionale, i principi del d.l. 174/2012 convertito dalla l. 213/2012, con effetti in via generale dal 1° gennaio 2013. Il provvedimento incide soprattutto sull’organizzazione e sul finanziamento dei gruppi consiliari, sui controlli contabili e sul trattamento economico di consiglieri, assessori e altre figure apicali regionali.
Ambito di applicazione e quadro generale
La disciplina riguarda l’Assemblea legislativa regionale e i suoi gruppi consiliari, oltre al Presidente della Giunta, al Presidente dell’Assemblea, ai consiglieri e agli assessori. La legge si coordina con lo Statuto regionale, con il regolamento interno dell’Assemblea e con gli atti dell’Ufficio di presidenza, cui sono demandate diverse determinazioni attuative.
Gruppi consiliari: costituzione, dotazioni e contributi
I gruppi consiliari sono costituiti secondo lo Statuto e il regolamento interno dell’Assemblea legislativa. L’Ufficio di presidenza assicura ai gruppi strutture, personale, servizi e contributi a carico del bilancio dell’Assemblea, entro i limiti fissati dalla normativa statale e dalle decisioni della Conferenza Stato-Regioni.
L’Assemblea assegna inoltre ai gruppi:
- una sede adeguata alla consistenza numerica;
- allestimento, arredamento e attrezzature, anche informatiche;
- linee telefoniche, telefax e telecomunicazioni, con individuazione del limite di spesa a carico dei gruppi.
I beni mobili dell’Assemblea dati in uso ai gruppi sono inventariati e affidati ai presidenti dei gruppi, che ne sono responsabili; lo stesso vale per i beni durevoli acquistati con i contributi assegnati ai gruppi. Tali beni devono essere riportati negli inventari allegati ai rendiconti e, alla fine della legislatura o in caso di estinzione del gruppo, devono essere riconsegnati all’ufficio competente dell’Assemblea.
Contributi per l’attività istituzionale dei gruppi
L’importo dei contributi ai gruppi è stabilito dall’Ufficio di presidenza entro i limiti del d.l. 174/2012 e delle indicazioni della Conferenza. In caso di variazioni della composizione dei gruppi o di fusioni, il contributo è rideterminato o riproporzionato nel periodo di riferimento, con recupero delle somme eventualmente eccedenti.
I contributi possono essere utilizzati solo per attività istituzionali del gruppo e per attività politiche connesse ai lavori dell’Assemblea, comprese iniziative riconducibili alle attribuzioni assembleari, nonché per studio, editoria e comunicazione.
Sono espressamente vietati, tra l’altro:
- il finanziamento di partiti, movimenti politici e loro articolazioni;
- rapporti onerosi o contributi a parlamentari nazionali o europei, consiglieri regionali di altre Regioni e candidati, nei limiti temporali indicati dalla legge;
- il finanziamento di gruppi composti da un solo consigliere, salvo la formazione “di origine elettorale” prevista dalla legge;
- spese personali o di mandato del consigliere;
- acquisto di strumenti di investimento finanziario;
- acquisto di automezzi;
- spese di comunicazione istituzionale nel periodo di divieto previsto dalla normativa statale sulla par condicio.
Per la gestione del contributo sono ammesse varie tipologie di spesa, tra cui libri, stampa, comunicazione, rappresentanza, missioni del personale, buoni pasto, spese bancarie, postali, telefoniche, cancelleria, convegni, beni strumentali, formazione, consulenze, controversie e promozione dell’attività istituzionale.
Contributo per il personale dei gruppi
L’Ufficio di presidenza definisce anche il contributo per le spese di personale dei gruppi. Il tetto complessivo non può superare il costo di una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, moltiplicato per il numero dei consiglieri assegnati.
In caso di variazioni nella composizione dei gruppi o fusioni, il contributo è adeguato dal primo giorno del mese successivo alla variazione e comunque non prima di quindici giorni. Per il personale estraneo alla pubblica amministrazione, i gruppi possono avvalersi del supporto tecnico degli uffici dell’Assemblea nei limiti stabiliti dall’Ufficio di presidenza.
Gestione finanziaria, controlli e rendiconto
I fondi per attività dei gruppi e per il personale sono depositati su apposito conto corrente bancario presso il cassiere dell’Assemblea legislativa e alimentati secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza.
Il Collegio dei revisori dei conti vigila a campione sulla regolarità contabile e sull’utilizzo dei contributi. I gruppi devono approvare un rendiconto annuale secondo il modello allegato alla legge, riferito esclusivamente all’impiego dei contributi e degli interessi attivi maturati.
Il rendiconto:
- è trasmesso annualmente entro il 31 gennaio al Presidente dell’Assemblea legislativa;
- è poi inviato alla Regione e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- alla fine della legislatura o in caso di estinzione/trasformazione del gruppo, è predisposto per il periodo 1° gennaio-data delle elezioni o data dell’evento estintivo/trasformativo e trasmesso entro trenta giorni.
Alla documentazione vanno allegati i giustificativi delle spese e l’inventario dei beni durevoli.
Esito dei controlli e decadenza dai contributi
Se la Corte dei conti rileva irregolarità, il gruppo decade dal diritto ai contributi per l’anno in cui le irregolarità sono accertate nei seguenti casi:
- mancata rendicontazione nei termini;
- rendiconto o documentazione non conformi al modello;
- mancata regolarizzazione nei termini assegnati a seguito di comunicazione di non conformità.
La decadenza comporta la restituzione delle somme non rendicontate. L’Ufficio di presidenza, in base alle deliberazioni della Corte dei conti, può disporre adeguamenti, restituzioni anche rateizzate fino a due anni e comunque non oltre la fine della legislatura, oltre interessi legali.
Trasparenza e sistema informativo
Il rendiconto annuale è pubblicato insieme al conto consuntivo dell’Assemblea e in una sezione dedicata del sito istituzionale. Sono pubblicate anche le deliberazioni della Corte dei conti sulla regolarità dei rendiconti o la notizia del decorso del termine di controllo.
È istituito un sistema informativo sul finanziamento dell’attività dei gruppi, con pubblicazione online dei dati e disponibilità telematica per Corte dei conti, MEF-RGS e Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici.
Avanzi di gestione
Gli avanzi di gestione o risparmi d’esercizio dei contributi ai gruppi possono essere utilizzati nell’esercizio successivo mediante separata reiscrizione. Alla fine della legislatura, gli avanzi sono reiscritti al bilancio dell’Assemblea legislativa.
Trattamento economico di consiglieri, assessori e Presidente della Giunta
La legge disciplina indennità, rimborsi e divieti di cumulo per Presidente della Giunta, Presidente dell’Assemblea, consiglieri e assessori.
Sono previsti:
- indennità di carica e, se dovuta, indennità di funzione;
- rimborso delle spese di esercizio del mandato;
- assegno di fine mandato secondo la l.r. 2/1985, nel rispetto dei limiti del d.l. 174/2012.
Le indennità e i rimborsi sono determinati dall’Ufficio di presidenza entro il tetto della Regione più virtuosa individuata dalla Conferenza. Le eventuali variazioni sono adeguate annualmente secondo l’indice ISTAT.
È vietato il cumulo di indennità o emolumenti derivanti da più cariche; chi si trovi in situazione di cumulo deve optare per un solo trattamento.
Partecipazione ai lavori e assenza
Sulla indennità di carica è prevista una trattenuta fissa per ogni assenza ingiustificata alle sedute dell’Assemblea, dell’Ufficio di presidenza, delle commissioni e degli altri organismi interni formalmente costituiti. Le misure della trattenuta e le cause di giustificazione sono rimandate al regolamento interno.
La partecipazione alle sedute degli organi istituzionali è gratuita: non spettano diarie, indennità di presenza o altri rimborsi spese comunque denominati.
Vitalizi e reversibilità in caso di condanna definitiva
Il titolare di vitalizio o assegno di reversibilità condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, con interdizione dai pubblici uffici, perde l’erogazione per la durata dell’interdizione, dalla data del passaggio in giudicato.
La domanda di vitalizio richiede una dichiarazione sulla non sussistenza di condanne ostative e l’impegno a comunicare eventuali sopravvenienze. In caso di somme erogate indebitamente, l’ufficio competente procede al recupero.
In prima applicazione, ai titolari di vitalizio o reversibilità viene richiesta la dichiarazione; in caso di inadempimento, l’assegno è sospeso dal primo mese successivo.
Ulteriori limiti ai compensi a carico delle finanze regionali
Il compenso degli amministratori e il trattamento economico dei dipendenti delle società non quotate controllate dalla Regione non possono superare il trattamento economico del Presidente della Giunta regionale. Lo stesso criterio massimo si applica, in generale, a chiunque percepisca emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze regionali in rapporti di lavoro dipendente o autonomo.
Regime transitorio, decorrenza ed efficacia
La legge ha efficacia dal 1° gennaio 2013; per i titolari in carica alla data di entrata in vigore, le nuove determinazioni economiche decorrono da tale data.
Per il personale dei gruppi, fino alla fine della legislatura in corso, continua ad applicarsi la disciplina della l.r. 3/1996 per gli aspetti compatibili, nei limiti di spesa previsti; dalla X legislatura si applicano le nuove regole sul personale.
Sono inoltre previsti:
- la soppressione, dal 1° gennaio 2013, dei gruppi costituiti sul collegamento con liste regionali di candidati e dei relativi contributi e fondi;
- la riallocazione di eventuali somme residue ai gruppi individuati dalla legge;
- l’adeguamento dell’allegato sul rendiconto da parte dell’Ufficio di presidenza;
- la possibilità di sospendere gli assegni vitalizi o di reversibilità in caso di mancata dichiarazione iniziale.
Decorrenza delle disposizioni e disciplina finanziaria
Gli oneri del Titolo II gravano sulle risorse già allocate per il funzionamento dell’Assemblea legislativa. La legge richiama inoltre l’urgenza e l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, pur stabilendo che gli effetti sostanziali decorrono, per la parte economica e organizzativa, dal 1° gennaio 2013.
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