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Legge

L.R. Umbria 26/2012

Misure urgenti in materia di fiscalità regionale e ulteriori provvedimenti di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 , convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 .

Normativa regionaleL.R. Umbria 26/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge conferma per l’Umbria la maggiorazione dello 0,2% dell’addizionale IRPEF dal 2013 fino a nuova legge, fissa per il 2013 l’imposta sui carburanti a 0,025 €/litro, sopprime dal 1° gennaio 2013 l’imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili e adegua varie norme regionali ai vincoli del d.l. 174/2012 sulla spesa e sulle società partecipate.

Misure urgenti in materia di fiscalità regionale e contenimento della spesa

Misure urgenti in materia di fiscalità regionale e contenimento della spesa

La legge regionale dell’Umbria interviene sia sul versante tributario sia su quello del contenimento della spesa pubblica, aggiornando il quadro regionale alle misure statali richiamate dal d.l. 174/2012. La disciplina prodotta riguarda la Regione Umbria e i suoi enti, agenzie e società controllate.

Fiscalità regionale: addizionale IRPEF e imposta sui carburanti

La maggiorazione dello 0,2 per cento dell’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF, già prevista dalla normativa regionale, viene confermata:

  • per l’anno d’imposta 2013;
  • per gli anni successivi, fino a nuova disposizione legislativa regionale.

Sono altresì confermate le modalità applicative della stessa maggiorazione.

Per l’imposta regionale sui carburanti, viene stabilito che per l’anno d’imposta 2013 la misura è pari a euro 0,025 per litro di benzina.

Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili

In attuazione della normativa statale sull’autonomia di entrata delle regioni, l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili è soppressa con decorrenza dal 1° gennaio 2013. La disposizione ha quindi efficacia solo da tale data in avanti.

Adeguamento al d.l. 174/2012 e contenimento della spesa pubblica

La Regione adegua il proprio ordinamento alle misure statali di contenimento della spesa e interviene su più profili organizzativi e finanziari, con particolare riguardo alle società partecipate e agli organismi regionali.

Compensi negli organi delle società partecipate

Nelle società partecipate totalmente o maggioritariamente dalla Regione, dalle agenzie regionali o da società controllate dalla Regione, il compenso lordo annuo onnicomprensivo degli organi di amministrazione è soggetto a limiti massimi rapportati alle indennità del Presidente della Giunta regionale:

  • amministratore unico: massimo 50 per cento;
  • presidente e componenti del consiglio di amministrazione: massimo 30 per cento.

Per i dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, nonché per i dipendenti della società controllante, i compensi assembleari devono essere riversati all’amministrazione di appartenenza secondo la disciplina statale richiamata.

Riduzione del numero degli amministratori e disciplina delle società

Per le società costituite con legge regionale e per le società rientranti nel perimetro del d.l. 95/2012 si applicano ulteriori limiti organizzativi, compreso il tetto massimo di tre componenti dell’organo amministrativo, salvo il rispetto della disciplina statale richiamata nei casi di totale partecipazione pubblica.

Assunzioni e trattamento economico del personale

Per il personale delle società direttamente o indirettamente controllate dalla Regione o da enti regionali, che abbiano i requisiti previsti dalla normativa statale richiamata, si applicano le disposizioni statali in materia di assunzioni e trattamento economico.

Riorganizzazione, liquidazione e privatizzazione delle partecipazioni

La Regione deve procedere alla liquidazione, privatizzazione e riorganizzazione delle proprie società secondo tempi e modalità previsti dalla disciplina statale richiamata.

Acquisto di beni e servizi

Per gli acquisti di beni e servizi si applicano le regole statali richiamate dal d.l. 95/2012.

Spese per autovetture e buoni taxi

A decorrere dal 2013, Regione, enti regionali e società da essi controllate non possono sostenere spese superiori al 50 per cento di quelle del 2011 per:

  • acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture;
  • acquisto di buoni taxi.

Il limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente in presenza di contratti pluriennali già in essere. Restano ferme le eccezioni previste dalla disciplina statale richiamata.

Razionalizzazione di enti, agenzie e organismi regionali

La Regione deve assicurare un risparmio complessivo non inferiore al 20 per cento degli oneri finanziari degli enti, agenzie e organismi regionali, anche tramite accorpamenti, soppressioni e razionalizzazioni, nel rispetto dei vincoli statali richiamati.

Atti di indirizzo e Servizio sanitario regionale

Per l’attuazione delle misure di contenimento della spesa, la Giunta regionale può adottare atti di indirizzo rivolti anche a enti e agenzie regionali, nonché alle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione.

Gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale devono adeguarsi alle misure di contenimento della spesa previste, nel rispetto della specifica disciplina di settore.

Decorrenza ed efficacia

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Le misure fiscali e di spesa hanno decorrenze diverse a seconda della singola disposizione, in particolare dal 1° gennaio 2013 per la soppressione dell’imposta sugli aeromobili e per i vincoli di spesa richiamati, mentre la maggiorazione IRPEF è confermata per il 2013 e oltre fino a nuova legge.

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