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Legge

L.R. Umbria 23/2012

Ulteriore modificazione della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente).

Normativa regionaleL.R. Umbria 23/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Umbria n. 23/2012 modifica la l.r. 13/2009 limitatamente al termine previsto per una disciplina agevolativa/attuativa dell’art. 38: la scadenza originaria di 42 mesi dall’entrata in vigore della legge è sostituita dal 31 dicembre 2014. La legge è urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Proroga al 31 dicembre 2014 del termine per gli interventi previsti dall'articolo 38 della l.r. Umbria 13/2009

Proroga del termine dell’articolo 38 della l.r. Umbria 13/2009

La legge regionale Umbria 14 dicembre 2012, n. 23 interviene in modo puntuale sulla disciplina regionale del governo del territorio e della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Il suo effetto consiste esclusivamente nella sostituzione del termine temporale previsto dall’articolo 38 della l.r. 26 giugno 2009, n. 13.

Contenuto della modifica

La legge modifica il primo periodo del comma 1 dell’articolo 38 della l.r. 13/2009, sostituendo la precedente formulazione temporale:

  • da: “quarantadue mesi dall’entrata in vigore della presente legge”
  • a: “il 31 dicembre 2014”

La disciplina sostanziale dell’articolo 38 resta invariata per quanto qui riportato; cambia soltanto il termine finale di applicabilità/efficacia della previsione richiamata.

Ambito e portata applicativa

L’intervento riguarda unicamente la Regione Umbria e incide sulla normativa regionale già vigente in materia di governo del territorio, pianificazione e riqualificazione edilizia. Non introduce nuove misure autonome, ma proroga/ridefinisce il limite temporale già previsto dalla legge del 2009.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Testo integrale

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