L.R. Umbria 24/2012
Istituzione del Collegio regionale dei revisori dei conti ai sensi dell' art. 14, comma 1, lett. e) del D.L. n. 138/2011 , modificazioni e integrazioni della l.r. 13/2000 e della l.r. 3/1996 , modificazioni della l.r. 9/1981 e della l.r. 21/2007 , abrogazione della l.r. 22/2005 .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Umbria il Collegio regionale dei revisori dei conti quale organo di controllo interno sulla gestione contabile, finanziaria ed economica della Regione, abrogando la disciplina transitoria precedente. Definisce composizione, nomina, requisiti, compiti, durata, compensi e incompatibilità, con disposizioni transitorie per la prima applicazione e applicazione iniziale all’esercizio 2013.
Istituzione del Collegio regionale dei revisori dei conti dell'Umbria
Istituzione del Collegio regionale dei revisori dei conti
La legge disciplina l’organo di controllo interno della Regione Umbria deputato alla vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione regionale. Il provvedimento si inserisce nel quadro dello Statuto regionale e dell’attuazione della normativa statale sui controlli e sul coordinamento della finanza pubblica.
Finalità e abrogazione della disciplina previgente
Il Collegio dei revisori dei conti è istituito come organo di controllo interno della Regione. Con l’entrata in vigore della legge viene soppresso il precedente Collegio previsto dalla disciplina transitoria del 2005, che risulta espressamente abrogata.
Inquadramento nel sistema dei controlli regionali
La disciplina inserisce un apposito titolo nella legge regionale sulla programmazione, sul bilancio e sui controlli interni, collocando il Collegio tra gli strumenti del sistema dei controlli della Regione. Il Collegio opera in raccordo con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
Composizione, nomina e elenco dei candidati
Il Collegio è composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale mediante estrazione a sorte tra gli iscritti in un elenco regionale dei candidati. La nomina decorre dalla data del decreto del Presidente della Giunta regionale. I componenti eleggono al proprio interno il presidente.
L’elenco è istituito presso il Consiglio regionale e si forma a seguito di avviso pubblico pubblicato sul BUR Umbria. Possono iscriversi i soggetti in possesso:
- della qualifica di revisore legale;
- di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria degli enti territoriali, secondo i criteri indicati dalla Corte dei conti.
Il possesso dei requisiti è verificato all’atto dell’iscrizione e poi annualmente. L’elenco contiene i dati identificativi essenziali e gli estremi di iscrizione al registro dei revisori legali. Le modalità di predisposizione dell’avviso, tenuta dell’elenco ed estrazione a sorte sono demandate a un atto dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
Compiti, pareri obbligatori e relazioni
Il Collegio controlla la gestione finanziaria della Regione e svolge funzioni di vigilanza e relazione. In particolare:
- redige la relazione sul rendiconto generale;
- trasmette una relazione trimestrale al Consiglio regionale sull’andamento della gestione;
- esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge di bilancio di previsione, assestamento e variazione del bilancio, nonché sui relativi allegati.
Le relazioni e i pareri devono essere resi entro 20 giorni dal ricevimento dell’atto; decorso inutilmente il termine, la Giunta può procedere comunque all’adozione della proposta di legge. La Giunta deve fornire costantemente al Collegio informazioni e documentazione utili all’istruttoria.
Ulteriori funzioni di controllo
Oltre ai compiti principali, il Collegio:
- effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
- verifica la regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione e il rispetto del patto di stabilità interno;
- controlla la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e di legge;
- riferisce a Giunta e Consiglio su eventuali irregolarità di gestione;
- esercita le altre funzioni previste dalla normativa regionale.
È inoltre previsto un controllo specifico sui gruppi consiliari, mediante verifiche anche a campione sulla regolarità contabile della gestione e sull’utilizzo dei fondi erogati, con trasmissione all’Ufficio di presidenza delle risultanze.
Funzionamento interno
Le funzioni si svolgono di norma in forma collegiale, su iniziativa del presidente, che convoca le sedute. I singoli componenti possono compiere atti di controllo anche individualmente, con obbligo di immediata informazione al presidente e successiva comunicazione agli altri membri.
Il Collegio:
- si riunisce almeno una volta ogni tre mesi;
- è validamente costituito con due componenti, tra cui il presidente;
- delibera a maggioranza dei suoi componenti;
- redige verbali delle sedute, delle verifiche e delle deliberazioni;
- trasmette copia dei verbali entro 15 giorni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale;
- adotta un proprio regolamento di funzionamento nella prima seduta utile.
Durata, cessazione, revoca e rinnovo
Il Collegio dura in carica tre anni dalla data del decreto di nomina. I componenti non sono immediatamente rinominabili. In caso di sostituzione di un singolo componente, il sostituto resta in carica per la durata residua del Collegio.
La cessazione anticipata avviene per:
- decesso;
- dimissioni volontarie;
- decadenza;
- revoca.
La decadenza opera di diritto in caso di radiazione, sospensione o cancellazione dall’albo dei revisori, oppure per sopravvenuta incompatibilità. La revoca spetta al Consiglio regionale, a maggioranza assoluta, per grave inadempienza ai doveri d’ufficio. Il Collegio decade se si dimettono contestualmente due componenti.
Responsabilità, compensi e rimborsi
I componenti rispondono della veridicità delle attestazioni rese, devono operare con la diligenza del mandatario e sono tenuti alla riservatezza sui fatti e documenti conosciuti per ragione dell’ufficio.
Il compenso è pari al 15% dell’indennità di carica e di funzione del Presidente della Giunta regionale, con incremento del 15% per il presidente del Collegio, al netto di IVA e oneri. Nei casi di durata effettiva inferiore per sostituzione o cessazione anticipata il compenso è rideterminato proporzionalmente. Spetta inoltre il rimborso delle spese documentate di spostamento secondo la disciplina delle missioni dei dirigenti regionali.
Cause di esclusione e incompatibilità
Non possono chiedere l’iscrizione all’elenco né essere nominati:
- consiglieri regionali, componenti della Giunta e amministratori di enti dipendenti, nonché chi abbia ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- parlamentari, membri del Governo, europarlamentari, amministratori locali della Regione, dirigenti politici e sindacali nazionali e regionali, dipendenti regionali e di enti dipendenti, nonché chi abbia ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- soggetti nelle condizioni previste dall’articolo 2399 del codice civile;
- soggetti legati alla Regione o agli enti dipendenti da rapporto di lavoro, consulenza, prestazione d’opera retribuita o altri rapporti patrimoniali.
I componenti non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni sottoposti a controllo o vigilanza regionale.
Modifiche ad altre leggi regionali
La legge interviene anche sulla disciplina dei gruppi consiliari, attribuendo al Collegio la vigilanza sulla regolarità contabile della gestione e sull’utilizzo dei fondi erogati ai gruppi, con obbligo di comunicazione delle risultanze all’Ufficio di presidenza.
Sono inoltre soppressi i riferimenti al precedente Collegio in materia di rimborsi spese dei consiglieri regionali e nella disciplina organizzativa del Consiglio regionale.
Disposizioni transitorie e prima applicazione
Per la prima applicazione:
- l’avviso per l’iscrizione all’elenco deve essere pubblicato entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge;
- l’elenco deve essere formato entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso;
- il Consiglio regionale nomina i componenti entro 15 giorni dalla costituzione dell’elenco.
Il nuovo Collegio entra in funzione dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto di nomina e svolge le proprie funzioni con riferimento all’esercizio finanziario 2013. Fino al termine della legislatura in corso, il Collegio nominato si avvale dell’ufficio di supporto del Collegio precedente. Il Collegio già costituito resta in carica fino all’effettivo avvio delle funzioni del nuovo Collegio.
Sede, supporto organizzativo e rinvii
Il Collegio ha sede presso il Consiglio regionale. L’Ufficio di presidenza definisce il supporto tecnico e le risorse strumentali necessarie. Per quanto non previsto dalla legge si applicano, se compatibili, le disposizioni sulla disciplina delle nomine regionali e sulla proroga degli organi amministrativi.
Copertura finanziaria
Gli oneri per il 2013 gravano sulle risorse allocate sull’Unità previsionale di base 01.1.005, “Funzionamento del Consiglio regionale”. Per gli anni successivi la spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale.
Obsolescenza
La legge è oggi sostanzialmente superata nella parte transitoria e di prima attuazione, poiché riferita all’avvio del Collegio e all’esercizio finanziario 2013; restano tuttavia rilevanti le norme strutturali che disciplinano il controllo dei conti regionali in Umbria.
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