L.R. Umbria 25/2012
Norme per la pubblicità e trasparenza della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali, degli assessori e dei titolari di cariche istituzionali elettive conferite dal Consiglio regionale. Abrogazione della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 55 (Modalità per l'applicazione delle norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche direttive degli Enti regionali).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge umbra disciplina, in attuazione del d.l. 174/2012 e del d.lgs. 33/2013, gli obblighi di dichiarazione e pubblicazione dello stato patrimoniale di consiglieri regionali, Presidente della Giunta, assessori e titolari di cariche elettive conferite dal Consiglio regionale, con sanzioni e decadenza in caso di inadempimento. Abroga la l.r. 55/1982 e prevede termini iniziali di prima applicazione.
Pubblicità e trasparenza della situazione patrimoniale di consiglieri, assessori e altri titolari di cariche elettive regionali
Pubblicità e trasparenza della situazione patrimoniale degli organi regionali
La legge disciplina, per la Regione Umbria, gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle situazioni patrimoniali e delle informazioni previste dalla normativa statale per consiglieri regionali, Presidente della Giunta, assessori e altri titolari di cariche istituzionali elettive conferite dal Consiglio regionale. La disciplina opera in attuazione del d.l. 174/2012 e del d.lgs. 33/2013, fermo restando quanto previsto dalla l. 441/1982.
Soggetti obbligati e contenuto delle dichiarazioni
Sono tenuti agli adempimenti patrimoniali:
- ciascun consigliere regionale, incluso il Presidente della Giunta regionale;
- ciascun assessore;
- i titolari di cariche istituzionali elettive conferite dal Consiglio regionale;
- i titolari di cariche direttive in enti, istituti e società rientranti nei casi richiamati dalla l. 441/1982.
Le dichiarazioni riguardano lo stato patrimoniale e comprendono, in particolare:
- redditi e patrimonio, con riferimento ai redditi annualmente dichiarati;
- beni immobili e beni mobili registrati;
- partecipazioni in società quotate e non quotate;
- investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato e altre utilità finanziarie, anche tramite fondi, SICAV o intestazioni fiduciarie.
Per consiglieri, Presidente della Giunta e assessori si applicano anche le dichiarazioni previste dagli articoli 2, 3 e 4 della l. 441/1982, secondo la relativa tempistica.
Modalità e termini di presentazione
Le dichiarazioni sono rese su schema di modulo predisposto dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
I termini principali sono i seguenti:
- entro tre mesi dalla data delle elezioni: deposito della dichiarazione patrimoniale iniziale da parte di ciascun consigliere regionale;
- entro tre mesi dalla nomina: deposito da parte di ciascun assessore, salvo che abbia già adempiuto come consigliere;
- ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine per la dichiarazione IRPEF: dichiarazione delle variazioni patrimoniali intervenute nell’anno precedente;
- entro tre mesi dalla cessazione della carica: dichiarazione delle variazioni intervenute dopo l’ultima attestazione.
La dichiarazione di cessazione non è dovuta in caso di rielezione consecutiva o di immediata continuità di incarico nei casi espressamente previsti.
Pubblicità dei dati e portali istituzionali
Le dichiarazioni e gli aggiornamenti sono resi conoscibili ai cittadini mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale del Consiglio regionale.
Assemblea legislativa e Giunta regionale devono inoltre rendere disponibili sul portale “Amministrazione Trasparente” le informazioni e i documenti richiesti dall’art. 14, comma 1, del d.lgs. 33/2013 e quelli previsti dalla legge regionale, con riferimento ai soggetti obbligati. I dati restano pubblicati per il periodo stabilito dall’art. 14, comma 2, del d.lgs. 33/2013.
Per i titolari di cariche istituzionali elettive di competenza del Consiglio regionale e per i soggetti di cui all’art. 12 della l. 441/1982, la pubblicazione avviene sul sito istituzionale del Consiglio regionale o sui rispettivi portali di amministrazione trasparente, secondo i casi.
Adempimenti per titolari di cariche elettive e direttive di altri enti
I titolari di cariche istituzionali elettive la cui elezione è di competenza del Consiglio regionale, esclusi i soggetti richiamati dalla l.r. 11/1995, devono presentare le dichiarazioni patrimoniali iniziali, annuali e di fine mandato con le stesse modalità previste per i consiglieri regionali; in caso di inadempienza si applica il medesimo regime di diffida e sanzione.
Per i soggetti titolari di cariche direttive in enti pubblici, società, enti o istituti privati rientranti nell’art. 12 della l. 441/1982, la Regione comunica l’elenco dei soggetti giuridici interessati; le dichiarazioni sono presentate al Presidente del Consiglio regionale e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale.
Diffida, sanzioni e decadenza
In caso di mancato adempimento, anche parziale, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere o l’assessore a provvedere entro 15 giorni. Se l’inadempienza persiste, ne dà notizia al Consiglio regionale, dispone la pubblicazione del nominativo sul BUR e sul sito istituzionale e, se l’assessore non è consigliere, informa anche il Presidente della Giunta.
Per le violazioni si applicano inoltre le sanzioni previste dal d.lgs. 33/2013 e dalla relativa disciplina applicativa. Se l’inadempienza riguarda specificamente le dichiarazioni iniziali, annuali o di fine mandato, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni giorno di ritardo dopo la scadenza del termine di diffida, con ritenuta sulle indennità da parte della struttura competente.
Per i soggetti nominati o designati dalla Regione ai sensi della l.r. 11/1995, l’inadempienza persino dopo diffida, oppure l’infedeltà delle dichiarazioni accertata in contraddittorio, comporta la decadenza dall’incarico, se questo non è già cessato.
Abrogazioni e prima applicazione
È abrogata la l.r. 55/1982 e, inoltre, il comma 4 dell’art. 1 della l.r. 26/2000.
Per la prima applicazione:
- entro 60 giorni dall’entrata in vigore, l’Ufficio di Presidenza approva la modulistica;
- entro i 60 giorni successivi, consiglieri, Presidente della Giunta e assessori devono adempiere agli obblighi;
- i soggetti in carica di cui agli articoli 8 e 9 devono adempiere entro 120 giorni dall’entrata in vigore.
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