L.R. Umbria 29/2012
Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge umbra proroga gli organi degli A.T.C. in carica al 27 dicembre 2012, fino alla nuova costituzione dopo il riordino regionale e comunque non oltre il 31 maggio 2013. Per il periodo di proroga la Giunta può ridurre indennità, compensi e gettoni. Si tratta di una disciplina transitoria oggi superata e riferita a un termine finale già decorso.
Proroga degli organi degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) e riduzione transitoria dei relativi compensi
Proroga degli organi degli Ambiti Territoriali di Caccia
La legge regionale dell’Umbria disciplina in via transitoria il funzionamento degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) nel quadro del riassetto delle funzioni provinciali e in attesa del riordino complessivo della gestione programmata dell’attività faunistico-venatoria. L’intervento riguarda esclusivamente il territorio della Regione Umbria.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina si applica agli organi degli A.T.C. previsti dal regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6, che risultavano in carica alla data di entrata in vigore della legge. La finalità è evitare soluzioni di continuità nella gestione degli ambiti fino all’adozione della legge regionale di riordino degli A.T.C.
Proroga degli organi in carica
Gli organi in carica sono prorogati:
- dal giorno successivo alla scadenza naturale;
- fino alla prima costituzione dei nuovi organi successiva all’entrata in vigore della legge regionale di riordino degli A.T.C.;
- in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2013.
La proroga opera dunque come misura temporanea strettamente collegata al processo di riordino istituzionale e cessa comunque alla data limite fissata dalla legge.
Trattamento economico nel periodo transitorio
Per tutto il periodo di proroga, la Giunta regionale è autorizzata a rideterminare in senso riduttivo:
- l’indennità;
- il compenso;
- i gettoni corrisposti agli organi degli A.T.C.
La norma non stabilisce criteri dettagliati di calcolo, ma attribuisce alla Giunta un potere di intervento transitorio sui relativi emolumenti.
Regime temporale e attualità della norma
La disciplina ha natura chiaramente temporanea e si esaurisce con il termine massimo del 31 maggio 2013 o con la costituzione dei nuovi organi prevista dal riordino. Per questo, pur essendo stata una norma organizzativa utile nel momento storico in cui è stata approvata, oggi risulta priva di applicazione pratica e può considerarsi obsoleta.
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