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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10305/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione abitativa stipulato nel 2002 e tacitamente rinnovato, avente a oggetto un immobile sito in Termoli, con canone mensile di euro 460.00. La locatrice intimava sfratto per morosità per canoni non pagati relativi a luglio e agosto 2019 e per i canoni a scadere, mentre la conduttrice si opponeva sostenendo di avere sanato la morosità e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della locatrice al rimborso di spese per lavori straordinari, da compensare con i canoni. Il Tribunale, nel rito ordinario, disponeva il rilascio e poi accoglieva la domanda della locatrice, rigettando la riconvenzionale. In appello la locatrice contestava il rigetto della pretesa risarcitoria e il mancato riconoscimento dei danni all'immobile, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto i danni mero deterioramento fisiologico, attribuendo rilievo alla mancanza di data certa delle fotografie e al mancato esercizio della facoltà contrattuale di intervento in manutenzione ordinaria. Nel ricorso per cassazione la locatrice articolava sei motivi: illegittimità della compensazione tra canoni insoluti e deposito cauzionale; erronea valutazione e riparto dell'onere della prova in ordine ai danni all'immobile e alla prova dello stato originario; omesso esame di fotografie, perizia di parte e preventivo; erronea qualificazione dei danni come normale usura; insussistenza del nesso tra danni e riconsegna; violazione delle regole sulle spese per mancata compensazione in presenza di soccombenza reciproca. La resistente eccepiva la correttezza della decisione di merito e chiedeva il rigetto del ricorso. La Corte di cassazione ha però ritenuto assorbente il profilo processuale dell'improcedibilità del ricorso: la sentenza d'appello era stata pubblicata il 7 marzo 2025, il ricorso notificato l'8 maggio 2025, quindi oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione, e la relata di notifica della sentenza non era stata depositata nei termini dell'art. 369 c.p.c., ma solo successivamente con l'istanza di decisione. La Corte ha escluso che potesse valere la mancata eccezione della controparte o la tardiva produzione documentale, dichiarando improcedibile il ricorso e condannando la ricorrente alle spese e agli ulteriori importi previsti.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i sei motivi di ricorso perché ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c. Ha rilevato che, essendo la sentenza impugnata stata notificata e non essendo stata depositata tempestivamente la relata di notifica, non era possibile verificare la tempestività dell'impugnazione; inoltre la notificazione del ricorso era avvenuta oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Ha quindi condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    La mancata produzione, unitamente al ricorso, della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, se la notificazione è avvenuta, comporta improcedibilità perché impedisce alla Corte il controllo della tempestività dell'impugnazione.

  • art. 325 c.p.c.

    termine breve di impugnazione

    Il deposito della relata di notifica serve a consentire il controllo del rispetto del termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza.

  • art. 370 c.p.c.

    La documentazione può evitare l'improcedibilità solo se già disponibile nel fascicolo nei termini previsti; la produzione tardiva del ricorrente non sana il vizio.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La successiva produzione documentale tramite istanza di decisione o memoria non sana la tardiva mancata produzione della relata di notifica.

  • art. 96 c.p.c.

    In caso di improcedibilità e secondo la disciplina applicata nel provvedimento, la parte soccombente può essere condannata al pagamento di somme ulteriori oltre alle spese di lite.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    Dalla declaratoria di improcedibilità deriva l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi come parametro di violazione, in relazione alla dedotta ultrapetizione sulla compensazione canoni/cauzione.

  • art. 418 c.p.c.

    Richiamato nei motivi come parametro di violazione, nel contesto delle questioni processuali sul rito e sulle domande riconvenzionali.

  • art. 1243 c.c.

    Richiamato nei motivi in tema di compensazione tra credito per canoni e deposito cauzionale.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato nei motivi in relazione alla qualificazione del rapporto e alla disciplina della compensazione contrattuale.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nei motivi per l'interpretazione del contratto di locazione e delle clausole rilevanti.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato nei motivi per l'interpretazione sistematica delle pattuizioni contrattuali.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi per censurare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2735 c.c.

    Richiamato nei motivi in relazione alla valutazione delle prove e delle dichiarazioni eventualmente confessorie.

  • art. 1590 c.c.

    Richiamato nei motivi e nel ragionamento di merito in tema di restituzione dell'immobile e responsabilità del conduttore per danni oltre il normale deterioramento d'uso.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nei motivi quale fondamento della responsabilità per inadempimento rispetto alle obbligazioni assunte nel rapporto di locazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi e nel ragionamento di merito in tema di riparto dell'onere della prova sullo stato iniziale dell'immobile, sui danni e sul nesso causale.

  • art. 1577 c.c.

    Richiamato nei motivi con riferimento agli obblighi del conduttore nella conservazione e restituzione della cosa locata.

  • art. 667 c.p.c.

    Richiamato nella fase di merito in relazione alla richiesta di mutamento del rito.

  • art. 665 c.p.c.

    Richiamato nella fase di merito per il rilascio dell'immobile disposto dal Tribunale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione è richiesto a pena di improcedibilità quando la sentenza risulti notificata, perché la Corte deve poter verificare immediatamente la tempestività dell'impugnazione rispetto al termine breve.
  • L'improcedibilità per mancato deposito della relata di notifica è rilevabile d'ufficio, trattandosi di presidio di ordine pubblico processuale; non è sanata dalla mancata eccezione del controricorrente.
  • La successiva produzione della relata o della documentazione attestante la notificazione, effettuata oltre i termini di cui all'art. 369 c.p.c., non elimina l'improcedibilità.
  • La procedibilità del ricorso può essere salva solo se la Corte disponga già, nei termini di legge, della documentazione necessaria a verificare la tempestività dell'impugnazione.
  • Nel rapporto di locazione, la responsabilità del conduttore per danni all'immobile va distinta dal normale deterioramento conseguente all'uso prolungato del bene; i segni compatibili con la durata del rapporto non fondano di per sé il risarcimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSfratto per morositàLocazione abitativa
RamiProcesso civileLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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