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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33390/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la pronuncia di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) con cui il GIP di Firenze, il 24 aprile 2025, aveva condannato l'imputato per rapina aggravata, lesioni e sequestro di persona e disponeva la confisca dell'autovettura di proprietà dell'imputato ritenuta "cosa utilizzata per commettere il reato". Il ricorrente contestava la legittimità della confisca (assenza di un nesso di strumentalità concreto o eccessività della misura) e sollevava profili processuali relativi all'impugnabilità della misura cautelare/di sicurezza nell'ambito di una sentenza di patteggiamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul piano preliminare ha osservato che, siccome la confisca non era stata oggetto dell'accordo tra le parti, il gravame era ammissibile in Cassazione; sul merito ha però ritenuto conforme alla giurisprudenza consolidata la valutazione dei giudici di merito circa il nesso di strumentalità tra l'autovettura e i reati (la vettura era stata utilizzata per raggiungere il luogo della rapina e per trasportare la refurtiva), precisando che per la confisca facoltativa ex art. 240 c.1 c.p. non è richiesto che la cosa sia «indispensabile» per l'esecuzione del reato, ma solo un nesso concreto di strumentalità. Per questi motivi il ricorso è stato respinto. La Corte ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha disposto il versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • Sezioni Unite, 26/09/2019, n.21368 (Savin e altri)

    Ha stabilito che la sentenza di patteggiamento che applica una misura di sicurezza o una misura reale è impugnabile in Cassazione solo nei limiti dell'art. 448, comma 2‑bis, c.p.p. se la misura è stata oggetto dell'accordo; se non lo è, la doglianza è devoluta al sindacato per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

  • art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen.

    Limita i mezzi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta: se la misura è stata concordata nell'accordo, i rimedi sono circoscritti a quanto previsto dal comma; se non lo è, la questione può essere impugnata per vizio di motivazione.

  • art. 606, cod. proc. pen.

    Individua il vizio di motivazione come motivo di ricorso per cassazione; applicabile quando la confisca non è stata oggetto dell'accordo di patteggiamento e si contesta la motivazione dei giudici di merito.

  • art. 240, comma 1, cod. pen.

    Prevede la confisca facoltativa delle cose che sono servite o erano destinate a commettere reati; la Corte interpreta che occorra un nesso concreto di strumentalità tra la cosa e il fatto, senza richiedere che la cosa fosse indispensabile per consumare il reato.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di condannare la parte privata che propone ricorso inammissibile al pagamento delle spese processuali e, ove rilevabili profili di colpa, a disporre il versamento di somme alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione per infliggere € 3.000,00.

  • Giurisprudenza di legittimità citata (Sez.2 n.10619/2020 Fortuna; Sez.4 Ord. n.33872/2020 Tufisi)

    Conferma il principio secondo cui è legittima la confisca di un veicolo utilizzato per raggiungere il luogo del reato e per nascondere/trasportare la refurtiva: ciò costituisce nesso di strumentalità concreto che giustifica l'ablazione.

Massime di principio

  • La confisca facoltativa ex art. 240 c.p. richiede l'accertamento di un nesso concreto di strumentalità tra la cosa e il reato: non è necessaria l'indispensabilità della cosa per la consumazione del reato.
  • Un'autovettura o altro mezzo utilizzato per raggiungere il luogo del reato e/o per trasportare la refurtiva può legittimamente essere sottoposto a confisca anche se non è stato dimostrato che fosse l'unico mezzo possibile.
  • Nelle sentenze di patteggiamento le misure (di sicurezza o reali) che non sono state oggetto dell'accordo possono essere impugnate in Cassazione per vizio di motivazione; tuttavia la Corte valuta se la motivazione dei giudici di merito ha fornito adeguati elementi fattuali per il provvedimento impugnato.
  • La parte che propone ricorso in Cassazione deve valutare l'ammissibilità e la fondatezza dell'impugnazione: ricorsi manifestamente inammissibili o infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Per resistere a una confisca in casi analoghi è necessario contestare in modo concreto e motivato il mancato accertamento del nesso di strumentalità (ad es. prova che il veicolo non è mai stato usato per il reato o che l'uso era episodico e non tale da indicare pericolo di uso futuro).

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