Sentenza n. 1569/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Livorno sull’istanza volta a ottenere verifiche urgenti e provvedimenti repressivi in materia edilizia riguardo ad abusi denunciati sulla terrazza di un fondo commerciale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., un’azione contro il silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Livorno sull’istanza del 12 marzo 2026, avente ad oggetto verifiche urgenti e l’adozione dei conseguenti provvedimenti repressivi per presunti abusi edilizi realizzati sulla terrazza di un fondo commerciale condotto in locazione da una società. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e ha rappresentato di avere riscontrato l’istanza con nota del 25 maggio 2026, precisando che i lavori oggetto di SCIA e successive varianti avevano ripristinato l’uso legittimo della copertura come terrazza e che la struttura risultava idonea a sostenere carichi compatibili con l’uso commerciale. La ricorrente ha successivamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione, in ragione della risposta comunale ricevuta il 28 maggio 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione, intervenuta prima della definizione nel merito, ha impedito al giudice di pronunciarsi sulla legittimità del silenzio e sulle misure edilizie richieste. Il Collegio ha richiamato il principio della domanda, secondo cui il processo amministrativo rimane nella disponibilità della parte che lo ha instaurato e il giudice non può decidere nel merito quando la parte dichiari di non avere più interesse alla pronuncia. Le spese di lite sono state compensate in considerazione delle circostanze e della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l’azione per l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e il relativo rito; nel caso concreto l’azione non è stata esaminata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel quadro delle disposizioni applicate alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo avverso il silenzio, la sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando intervenga prima della decisione nel merito.
- In virtù del principio della domanda e della disponibilità del processo amministrativo, il giudice non può pronunciarsi nel merito sulla legittimità del silenzio o sugli atti richiesti quando la parte che ha instaurato il giudizio dichiari di non avere più interesse alla pronuncia.
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