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Sentenza

Sentenza n. 4295/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 01411/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202500434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva respinto la domanda di restituzione di € 42.966,00 versati per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti chiedevano la riforma della sentenza che aveva respinto l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. e la restituzione del contributo di costruzione versato in occasione di una SCIA relativa al cambio di destinazione d'uso senza opere di una parte di un fabbricato, da annesso rustico destinato ad attività agrituristica a residenziale. Deducevano: l'erroneità della valutazione sull'assenza del requisito oggettivo del nesso di preordinazione funzionale delle opere alla conduzione del fondo, sostenendo che l'immobile fosse destinato alla residenza degli imprenditori agricoli, sito in zona agricola e funzionale all'attività agricola; l'assimilazione legislativa dei locali agrituristici alle abitazioni rurali; l'assenza di qualsiasi opera edilizia o modifica fisica; l'irrilevanza urbanistica del mutamento; l'inapplicabilità ratione temporis dell'art. 23-ter d.P.R. 380/2001; l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto rilevante il cambio d'uso e dovuto il contributo anche dopo il decorso di dieci anni dall'ultimazione dei lavori; l'assenza del presupposto per il costo di costruzione in mancanza di opere. Il Comune eccepiva l'inammissibilità della domanda, sostenendo che il contributo fosse stato espressamente dichiarato e quantificato dagli stessi privati nella SCIA.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha anzitutto rigettato l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che la questione relativa agli effetti della dichiarazione contenuta nella SCIA riguardasse il merito, incidendo sull'esistenza e sull'estensione del diritto alla restituzione. Nel merito, ha escluso l'esenzione prevista per gli interventi funzionali alla conduzione del fondo, poiché la SCIA era stata presentata dai proprietari persone fisiche, mentre la conduzione del fondo e l'attività agricola facevano capo a un'azienda agricola distinta. La relazione tecnica allegata alla SCIA dichiarava inoltre che l'edificio era classificato dal piano degli interventi come costruzione non più funzionale alla conduzione dell'azienda agricola e ammissibile alla destinazione residenziale. Il passaggio da agriturismo, rientrante nella categoria rurale, a residenziale costituiva quindi un mutamento tra categorie funzionali urbanisticamente autonome, rilevante anche se privo di opere, perché idoneo a modificare il carico urbanistico. Il Collegio ha precisato che il Comune non aveva autorizzato né accettato la SCIA, trattandosi di atto privato che non instaura un procedimento amministrativo e sul quale l'assenza di poteri inibitori non equivale ad accettazione. Ha infine ritenuto dovuto il contributo anche in relazione al mutamento di destinazione d'uso e ha affermato che il decorso di dieci anni dall'ultimazione dei lavori non esclude l'obbligo di ricalcolo e pagamento degli oneri quando la nuova destinazione comporti un incremento del carico urbanistico. Le spese d'appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    Costituisce la base dell'azione di ripetizione dell'indebito proposta per ottenere la restituzione del contributo di costruzione ritenuto non dovuto.

  • art. 16 d.P.R. 380/2001

    Disciplina il contributo di costruzione, comprensivo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione.

  • art. 17, comma 3, lett. a), d.P.R. 380/2001

    Prevede l'esenzione dal contributo per gli interventi funzionali alla conduzione del fondo e alle esigenze dell'imprenditore agricolo; l'esenzione richiede la prova del nesso oggettivo di preordinazione funzionale, non ravvisato nel caso concreto.

  • art. 19, comma 3, d.P.R. 380/2001

    In caso di modifica della destinazione d'uso entro il periodo considerato dalla norma, impone il versamento del contributo relativo alla nuova destinazione, sia per l'urbanizzazione sia per il costo di costruzione, nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione.

  • art. 10, comma 3, d.P.R. 380/2001

    È richiamato per affermare che, nel mutamento di destinazione d'uso, deve essere corrisposta la differenza tra il contributo previsto per la nuova destinazione e quello relativo alla destinazione precedente, anche quando quest'ultima non era stata assoggettata a contributo.

  • art. 23-ter, comma 1, d.P.R. 380/2001

    Individua le categorie funzionali urbanisticamente autonome; il passaggio dalla categoria rurale a quella residenziale costituisce mutamento d'uso urbanisticamente rilevante anche senza opere.

  • art. 3, comma 3, legge 20 febbraio 2006, n. 96

    I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

    L'assimilazione opera per i locali utilizzati ad uso agrituristico, ma non impedisce di qualificare come mutamento urbanisticamente rilevante il successivo passaggio dalla categoria rurale a quella residenziale non rurale.

  • art. 34 c.p.a.

    Impedisce al giudice amministrativo di pronunciarsi su poteri inibitori o di autotutela non ancora esercitati dall'amministrazione in relazione a una SCIA.

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato dagli appellanti in relazione ai poteri istruttori e all'accertamento dei fatti, senza che il motivo sia accolto.

  • art. 64 c.p.a.

    Richiamato dagli appellanti in relazione all'onere della prova, senza che il motivo sia accolto.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione in appello dell'eccezione di inammissibilità non esaminata dal giudice di primo grado.

Massime di principio

  • L'esenzione dal contributo di costruzione prevista per gli interventi funzionali alla conduzione del fondo richiede la prova di un nesso oggettivo, concreto e attuale tra l'intervento e l'attività agricola; non è sufficiente la qualità soggettiva di imprenditore agricolo del proprietario né la mera localizzazione dell'immobile in zona agricola.
  • Quando la conduzione del fondo fa capo a un'azienda agricola distinta dai proprietari persone fisiche che presentano la SCIA e utilizzano l'immobile a fini abitativi propri, l'esenzione per interventi funzionali alla conduzione del fondo non può essere riconosciuta in assenza di prova del nesso funzionale tra immobile e attività agricola.
  • Il passaggio da una categoria funzionale urbanisticamente autonoma a un'altra, in particolare dalla categoria rurale a quella residenziale, costituisce mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante anche se realizzato senza opere edilizie, quando comporta un diverso carico urbanistico.
  • La disciplina del mutamento di destinazione d'uso rilevante ai fini del contributo di costruzione opera anche quando la destinazione precedente non era stata assoggettata a contributo: il nuovo contributo può essere determinato con riferimento alla differenza o alla misura dovuta per la nuova destinazione.
  • La SCIA è un atto privato del segnalante e non un provvedimento amministrativo di autorizzazione o accettazione; il mancato esercizio dei poteri inibitori o di autotutela da parte del Comune non equivale a un tacito assenso e non consente al giudice di scrutinare poteri amministrativi non esercitati.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriQualificazione degli interventiSCIA e liberalizzazioniDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicità

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