Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 78/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 321/2024 pubblicata il 20/09/2024 RG n. 398/2024 dal Tribunale di Asti – Sezione Lavoro e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202502397

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o parziale esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti – Sezione Lavoro n. 321/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti – Sezione Lavoro n. 321/2024, che aveva liquidato somme in loro favore. Prima della camera di consiglio, l'Amministrazione ha corrisposto le somme spettanti a due ricorrenti, Claudia Di Claudio e Irene Mezza. Il difensore ha quindi insistito per l'accoglimento della domanda di ottemperanza limitatamente a Laura Barbero e Consuelo Cagnasso, chiedendo inoltre la condanna del Ministero alle spese di lite in favore di tutte le ricorrenti, anche in applicazione della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti di Claudia Di Claudio e Irene Mezza, poiché il titolo giudiziale era stato eseguito nei loro confronti. Per Laura Barbero e Consuelo Cagnasso ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Asti e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione. Ha nominato sin d'ora Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, affinché provveda in sostituzione dell'Amministrazione in caso di inutile decorso del termine assegnato. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato. La condanna alle spese è stata motivata dal fatto che l'Amministrazione aveva eseguito solo parzialmente il titolo e soltanto dopo la proposizione del ricorso. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte, in ragione di possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza volto a ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa di alcuni ricorrenti.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione esegue integralmente il titolo giudiziale nei confronti di alcuni ricorrenti dopo la proposizione del ricorso, nei loro confronti va dichiarata la cessazione della materia del contendere, mentre il giudizio prosegue per i creditori rimasti insoddisfatti.
  • In presenza di un'obbligazione pecuniaria derivante da un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione il pagamento delle somme liquidate entro un termine stabilito nella sentenza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla decisione un Commissario ad acta, destinato a subentrare all'Amministrazione inadempiente qualora decorra inutilmente il termine assegnato per l'esecuzione del giudicato.
  • L'esecuzione solo parziale del titolo giudiziale, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, giustifica la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite, anche con riferimento alla parte del giudizio definita per cessata materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.