Sentenza n. 23/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del decreto del Questore di Biella cat. -OMISSIS-, avente ad oggetto il rifiuto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo presentata dal ricorrente, notificato all’avv. Guarini in data 8 marzo 2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego sostenendo, con tre motivi congiunti, che il richiamo a precedenti e procedimenti per traffico e detenzione di stupefacenti fosse generico e non idoneo a dimostrare una pericolosità sociale concreta e attuale, in assenza di specifiche condanne o sanzioni definitive. Ha inoltre dedotto la violazione dell'obbligo di valutare la situazione familiare e il radicamento in Italia, evidenziando la presenza di un fratello cittadino italiano, la relazione stabile con una connazionale, un figlio nato in Italia e le gravi condizioni di salute della figlia della compagna. Infine ha contestato la mancata considerazione dei requisiti economici e lavorativi, richiamando redditi e contributi versati, plurimi rapporti di lavoro, la qualità di socio amministratore di una società e la disponibilità di un'abitazione in forza di un contratto di locazione. Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo complessivamente infondate le censure. Quanto alla pericolosità sociale, ha valorizzato la pluralità e la gravità degli elementi risultanti dalle difese dell'Amministrazione: una condanna per produzione e traffico illecito di cocaina, ulteriori procedimenti e denunce per detenzione e spaccio di stupefacenti, favoreggiamento reale, insolvenza fraudolenta, furto, falsa attestazione e altre violazioni. Secondo il Collegio, anche se la maggior parte dei procedimenti non era definita, la loro quantità e rilevanza erano sufficienti, in un procedimento di polizia, a escludere il rilascio del titolo di soggiorno. Il TAR ha inoltre ritenuto non dimostrata un'effettiva integrazione familiare e sociale idonea a giustificare la permanenza in Italia, anche in relazione alla situazione della compagna. Ha giudicato poco chiaro e non adeguatamente giustificato il quadro lavorativo, caratterizzato da attività disparate, periodi non documentati, rapporti di lavoro brevi e irreperibilità anagrafica protrattasi dal 2018 al 2021. La mancata coltivazione del ricorso dopo la sua proposizione e l'assenza di ulteriori memorie o documenti sono state valorizzate anche con riguardo alla dimora del ricorrente. La domanda cautelare era già stata respinta per difetto di fumus. Le spese sono state compensate, anche in considerazione della mancata definizione della maggior parte dei procedimenti penali.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La valutazione del rinnovo del permesso deve considerare, secondo quanto esaminato dal giudice, la situazione familiare e il radicamento dello straniero, oltre agli altri elementi rilevanti.
art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998
La pluralità e gravità di condotte, denunce e procedimenti, anche non tutti definiti, possono essere valorizzate nella valutazione della pericolosità sociale ostativa al rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno.
art. 26, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 286/1998
Il possesso dei requisiti economici e lavorativi deve risultare da un quadro sufficientemente chiaro, continuativo e documentato; attività discontinue o non adeguatamente giustificate non dimostrano l'integrazione lavorativa richiesta.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
La condanna per traffico di cocaina è stata considerata elemento particolarmente rilevante nella valutazione della pericolosità sociale.
art. 75 d.P.R. 309/1990
detenzione di sostanza stupefacente per uso personale
La contestazione amministrativa è stata considerata parte del complessivo quadro indiziario valutabile dall'Amministrazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, la valutazione della pericolosità sociale può fondarsi sulla pluralità, gravità e convergenza di condotte, denunce e procedimenti rilevanti, anche quando una parte di essi non sia ancora definita con sentenza irrevocabile, purché il quadro complessivo sia idoneo a escludere l'affidabilità dello straniero ai fini del soggiorno.
- La valutazione amministrativa della pericolosità sociale non è necessariamente invalidata dal fatto che il provvedimento non riporti singole condanne o sanzioni definitive, se dagli atti e dalle difese dell'Amministrazione emerge un complesso concreto di elementi di particolare gravità, tra cui una condanna per traffico di stupefacenti e ulteriori procedimenti per reati analoghi.
- La valutazione dei legami familiari e del radicamento in Italia non determina automaticamente il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno: tali elementi devono essere effettivi e sufficientemente dimostrati e devono essere ponderati con la gravità della pericolosità sociale e con l'assenza di un'effettiva integrazione complessiva.
- Il requisito dell'integrazione lavorativa ed economica non è dimostrato dalla mera allegazione di redditi, contributi o rapporti di lavoro occasionali e discontinui quando il quadro professionale presenti periodi non documentati, frequenti cambi di occupazione e attività non adeguatamente chiarite.
- L'irreperibilità anagrafica protratta e la mancata documentazione aggiornata della dimora possono concorrere, insieme agli altri elementi, a escludere la dimostrazione del radicamento e dell'integrazione dello straniero nel territorio nazionale.
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