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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03276/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (trust company)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di riconoscimento parziale ex art. 67 l. 218/1995 di una sentenza della Royal Court of Jersey relativa a vicende di trust: in quel giudizio era stato chiesto di accertare la nullità di atti dispositivi con cui era stato trasferito l'intero patrimonio del trust e di ottenere la ricostituzione del patrimonio, con successive domande di garanzia e manleva tra la beneficiaria/parte convenuta e la trustee company. La Corte d'appello di Milano aveva riconosciuto alcuni capi della decisione straniera, ritenendo che fossero passati in giudicato secondo il diritto di Jersey e che non vi fosse violazione dell'art. 6 CEDU. La parte che aveva subito il riconoscimento ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: (1) violazione degli artt. 67 e 64, lett. b) e g), l. 218/1995, per avere la Corte territoriale riconosciuto un 'judgement' con motivazione asseritamente inesistente e contraddittoria, perché da un lato avrebbe riconosciuto la responsabilità professionale della trustee, ma dall'altro avrebbe respinto la domanda riconvenzionale di manleva solo per mancata comparizione e mancato assolvimento dell'onere probatorio, senza valorizzare le medesime prove già utilizzate per affermare la responsabilità della trustee; (2) ulteriore violazione degli stessi articoli per avere riconosciuto una decisione straniera che, secondo la ricorrente, sarebbe stata resa in grave violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, essendo stata fondata esclusivamente sul comportamento processuale della stessa ricorrente. Nelle more del giudizio di cassazione, tuttavia, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, notificata alla controparte, dopo che le parti avevano anche chiesto un rinvio per trattative di composizione bonaria.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il merito dei due motivi, perché ha ritenuto che la rinuncia al ricorso, depositata e notificata in prossimità dell'adunanza camerale, esprimesse in modo univoco la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta e non originaria.

Norme richiamate

  • art. 67 l. 218/1995

    norma richiamata come base del procedimento di riconoscimento parziale della sentenza straniera; il ricorso ne denunciava la violazione, ma la Corte ha deciso la causa solo sulla rinuncia e sulla conseguente sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 64 lett. b) l. 218/1995

    richiamato tra le norme che disciplinano i requisiti per il riconoscimento delle sentenze straniere; il ricorso lamentava che tali requisiti fossero stati ritenuti sussistenti illegittimamente.

  • art. 64 lett. g) l. 218/1995

    richiamato quale parametro sulla compatibilità del provvedimento straniero con l'ordine pubblico processuale e con il diritto di difesa; la Corte non ha scrutinato il merito della doglianza per la sopravvenuta rinuncia.

  • art. 14 l. 218/1995

    richiamato per l'accertamento del diritto straniero e, in particolare, delle regole del passaggio in giudicato nell'ordinamento di Jersey.

  • art. 6 CEDU

    invocato dalla ricorrente per lamentare la lesione del diritto a un equo processo; la Corte d'appello aveva ritenuto infondata la censura, ma la Cassazione non è entrata nel merito.

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato in via comparativa per verificare l'eventuale esistenza, nell'ordinamento di Jersey, di un effetto espansivo interno dell'impugnazione analogo a quello italiano.

  • art. 390 c.p.c.

    norma sulla rinuncia al ricorso per cassazione; la Corte afferma che la rinuncia tardiva, pur invalida come atto estintivo, manifesta comunque la sopravvenuta carenza di interesse e conduce all'inammissibilità.

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per il deposito di documenti in cassazione relativi a una sentenza straniera intervenuta in altro procedimento di exequatur.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato perché il meccanismo sanzionatorio opera per l'inammissibilità originaria e non per quella sopravvenuta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso depositata e notificata prima dell'adunanza camerale, anche se tardiva rispetto ai termini dell'art. 390 c.p.c., può valere come manifestazione inequivoca della sopravvenuta carenza di interesse e condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso per cassazione sopravviene a una rinuncia del ricorrente, la Corte non esamina i motivi di impugnazione e definisce il giudizio in rito per difetto sopravvenuto di interesse.
  • L'ulteriore contributo unificato non è dovuto in caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, poiché il meccanismo sanzionatorio previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 si applica all'inammissibilità originaria.
  • Nel procedimento di riconoscimento di sentenze straniere, l'accertamento del passaggio in giudicato secondo la legge straniera può essere svolto dal giudice italiano mediante acquisizione di informazioni sul diritto processuale estero e tramite interlocuzione con autorità o ausiliari competenti.
  • La valutazione della violazione del diritto di difesa e del contraddittorio nel riconoscimento di una decisione straniera richiede un effettivo supporto probatorio; la mera allegazione della parte non è sufficiente se gli atti acquisiti indicano il rispetto delle garanzie procedurali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiconoscimento di sentenze straniere
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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