Sentenza n. 2000/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal colloquio di una procedura comparativa per progressione tra le aree, il relativo verbale, la nota di conferma dell’esclusione e, ove occorra, l’avviso della procedura
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato inquadrato nell’area degli Operatori Esperti, aveva presentato domanda per il profilo di Istruttore Tecnico nell’ambito di una procedura comparativa riservata al personale non dirigente, indetta per la copertura di posti nelle aree degli Istruttori e dei Funzionari. La domanda originaria era stata protocollata e il relativo numero era stato inserito nella piattaforma telematica; successivamente il ricorrente aveva presentato un’ulteriore domanda integrativa, il cui numero di protocollo non era stato inserito a sistema. L’amministrazione aveva inizialmente incluso la domanda originaria tra quelle ammesse e il nominativo del ricorrente era stato inserito negli avvisi di convocazione al colloquio. Il giorno fissato, tuttavia, la commissione gli aveva impedito di sostenere la prova. L’amministrazione aveva poi sostenuto che la domanda originaria era stata annullata su richiesta del candidato e che la domanda successiva era inammissibile per mancata finalizzazione telematica. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione della legge n. 241/1990 e dell’avviso, omessa comunicazione di avvio del procedimento, carenza di motivazione, violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, nonché contraddittorietà e illogicità. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’avviso, eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti, omessa motivazione e motivazione contraddittoria e illogica. In corso di giudizio l’amministrazione ha prodotto la determinazione con cui era stata approvata la graduatoria finale della procedura; il ricorrente non ha impugnato tale graduatoria.
La decisione
Il TAR non ha esaminato i motivi di merito e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo la proposizione del ricorso era stata approvata la graduatoria finale della procedura, con individuazione dei candidati collocati in posizione utile e convocazione degli stessi per la stipula dei contratti. Il ricorrente, pur avendo avuto conoscenza della determinazione in quanto depositata nel fascicolo processuale, non aveva impugnato la graduatoria. Il Collegio ha applicato il consolidato principio secondo cui l’impugnazione dell’esclusione da una procedura concorsuale o comparativa non rende automaticamente caducata la graduatoria finale: quest’ultima costituisce un atto ulteriore, implicante nuove valutazioni e incidendo sulla posizione di una pluralità di soggetti. Pertanto, il candidato escluso deve impugnare anche la graduatoria finale, notificando il ricorso ad almeno uno dei controinteressati successivi utilmente collocati. Il principio è stato ritenuto applicabile anche alle procedure di progressione verticale. Il TAR ha precisato che, prima dell’approvazione della graduatoria, non sono normalmente individuabili controinteressati rispetto all’impugnazione di atti endoprocedimentali di esclusione; dopo l’approvazione della graduatoria, invece, l’onere di impugnarla grava autonomamente sul ricorrente e non può essere sostituito da una richiesta al giudice di disporre l’integrazione del contraddittorio. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la definizione del giudizio in rito.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nella parte introduttiva della sentenza in relazione alla decisione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di rilevare d’ufficio, previamente sottoponendoli al contraddittorio, i possibili profili di improcedibilità derivanti dalla mancata impugnazione della graduatoria finale.
art. 13 CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022
Disciplina, secondo quanto riportato nella sentenza, la procedura di progressione tra le aree cui il ricorrente aveva partecipato.
art. 2 dell’avviso di procedura comparativa
L’Amministrazione resta esente da ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte, mancate o tardive indicazioni del candidato, ovvero per eventuali disguidi imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
La disposizione è stata richiamata dall’amministrazione per sostenere l’inammissibilità della domanda successiva non correttamente finalizzata; tale questione non è stata esaminata nel merito dal TAR.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali e comparative, il candidato che impugna un atto di esclusione o un atto che abbia arrestato il procedimento nei suoi confronti deve impugnare anche la graduatoria finale, quando questa sia sopravvenuta nel corso del giudizio; in mancanza, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L’annullamento dell’atto di esclusione non determina automaticamente la caducazione della graduatoria finale, perché l’approvazione della graduatoria costituisce un atto ulteriore, fondato anche su nuove valutazioni e incidente sulle posizioni dei candidati utilmente collocati.
- Prima dell’approvazione della graduatoria finale, l’impugnazione di un atto endoprocedimentale di esclusione non richiede normalmente la notifica a controinteressati; una volta approvata la graduatoria, i candidati utilmente collocati assumono la posizione di controinteressati successivi e la graduatoria deve essere impugnata anche nei loro confronti.
- L’onere di impugnare la graduatoria finale sopravvenuta grava direttamente sul candidato escluso e non può essere sostituito dalla richiesta al giudice di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati utilmente collocati.
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