Sentenza n. 106/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale ordinario di Crotone, in funzione di giudice del lavoro, n.621 del 9 luglio 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Crotone che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Crotone, in funzione di giudice del lavoro, n. 621 del 9 luglio 2024, passata in giudicato. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente a beneficiare dell'importo di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente e aveva condannato il Ministero ad assegnare la Carta, o strumenti equipollenti, accreditando euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza era stata notificata al Ministero il 9 luglio 2024 tramite PEC, con indicazione del codice fiscale e delle annualità interessate. Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni senza esecuzione della decisione, la ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento dell'amministrazione e ha chiesto l'attivazione dei poteri di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.: la sentenza azionata era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e il termine di centoventi giorni era decorso senza che l'amministrazione vi desse esecuzione. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente la pronuncia del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza del TAR a cura della ricorrente. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. I compensi e le spese dell'attività commissariale sono stati posti a carico dell'amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 828,00 oltre spese generali e accessori, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
azione ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione persista nell'inadempimento, una volta decorso il termine di moratoria previsto.
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e consente l'adozione delle misure necessarie a rendere effettivo il giudicato.
art. 1 legge n. 107/2015
beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente
La norma è richiamata quale fondamento del beneficio economico riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro, la cui esecuzione è stata azionata in ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
compensi e spese per l'eventuale attività commissariale restano posti a carico dell'amministrazione inadempiente
La regola, prevista per l'ottemperanza ai decreti decisori adottati ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con imputazione dei compensi commissariali all'amministrazione inadempiente.
art. 1, comma 777, legge n. 208/2015
come introdotta dall'art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015
La disposizione è richiamata quale norma modificativa che ha introdotto l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione quando la pronuncia sia stata notificata all'amministrazione, sia decorso il termine di moratoria previsto dalla legge e permanga l'inadempimento.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro un ulteriore termine decorrente dalla comunicazione dell'inottemperanza.
- La regola secondo cui i compensi e le spese dell'attività commissariale sono posti a carico dell'amministrazione inadempiente può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne dell'amministrazione al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dai decreti decisori previsti dalla legge n. 89/2001.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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