Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1167/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento 1. della delibera parere n. -OMISSIS- resa nell’adunanza n. -OMISSIS- per la posizione n. -OMISSIS- ed ogni atto presupposto e conseguenza, con la quale il Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze giudicava non dipendenti da causa di servizio le seguenti infermità: "CERVICOCHIALGIA DX ERNIA DISCALE C5-C6 E C6-C7 - notificato il -OMISSIS-; 2. del decreto M_D -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- – Posizione n. -OMISSIS- - emesso il -OMISSIS-, notificato il 23 febbraio 2023, ed ogni atto presupposto e conseguenza, con il quale il Ministero della Difesa, direzione generale della previdenza Militare e della Leva, II Reparto, 7° Divisione – 1° sezione, decretava la NON dipendenza dalla causa di servizio delle seguenti infermità: " CERVICOCHIALGIA DX ERNIA DISCALE C5-C6 E C6-C7” 3. di ogni atto ad essi presupposto e conseguenziale.

Giustizia amministrativa202300370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere del Comitato di verifica per le cause di servizio e decreto del Ministero della Difesa di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per cervicobrachialgia destra da ernia discale C5-C6 e C6-C7

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, in servizio nell’Esercito Italiano e impiegata per circa sedici anni anche quale operatrice su mezzi VM90 con sedile privo di ammortizzatori e addetta alla movimentazione di carichi, deduceva di avere sviluppato una patologia cervicale riconducibile alle mansioni svolte. Il Comitato di verifica aveva escluso la dipendenza da causa di servizio, ritenendo la patologia espressione di processi degenerativi endogeni e non riconducibile a traumi o ad altri fattori di servizio specificamente provati; il Ministero della Difesa aveva recepito tale parere e rigettato la domanda. La ricorrente deduceva violazione degli artt. 3 e 6, comma 1, lett. a) e b), l. 241/1990, nonché della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, per difetto di motivazione e di istruttoria, lamentando la mancata acquisizione dei documenti di valutazione dei rischi e la mancata ricostruzione dei fattori professionali potenzialmente eziologici. Deduceva inoltre eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia e omessa considerazione delle effettive mansioni svolte, della durata dell’attività, della giovane età di insorgenza della patologia e dell’assenza di fattori esterni alternativi.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e compensato integralmente le spese. Ha rilevato che, ai sensi dell’art. 11 d.P.R. 461/2001, il Comitato di verifica accerta la riconducibilità dell’infermità all’attività lavorativa e il rapporto causale tra fatti di servizio e patologia. Il relativo giudizio medico-legale costituisce espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile soltanto per manifesta irragionevolezza, palese travisamento dei fatti, assenza o carenza di motivazione, violazione delle regole procedurali o mancata considerazione di circostanze decisive. Nel caso concreto il parere è stato ritenuto completo, coerente ed adeguatamente motivato anche per relationem dal decreto ministeriale. Il Comitato aveva considerato la storia lavorativa della ricorrente, ritenendo relativamente breve e priva di documentate percorrenze significative l’attività di conduttrice di automezzi, ed aveva escluso che le mansioni esponessero a condizioni eccezionali o particolarmente gravose rispetto alla normale attività della qualifica. La motivazione tecnica aveva inoltre ricondotto la patologia a processi degenerativi endogeni, escludendo rilevanza causale dei fattori climatici e richiedendo, per una possibile incidenza del servizio, la prova di traumi contusivi o fratturativi non dimostrati. Il TAR ha affermato che la causa o concausa efficiente e determinante di servizio deve consistere in fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, e specificamente documentati. La mera insorgenza della patologia durante il servizio, la gravosità ordinaria delle mansioni, i disagi, le fatiche e lo stress tipici dell’attività non sono sufficienti. Poiché la ricorrente non aveva fornito prova concreta di condizioni eccezionali idonee a determinare la patologia, non sono stati ravvisati né il difetto di istruttoria né il travisamento dei fatti.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 461/2001

    Il Comitato di verifica per le cause di servizio accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione.

    Attribuisce al Comitato la valutazione tecnico-medico-legale della dipendenza dell’infermità da causa di servizio.

  • art. 64 d.P.R. 1092/1973

    Rileva il servizio prestato quando l’attività costituisce causa esclusiva dell’infermità oppure concausa efficiente e determinante, in concorso con altri fattori eziologici.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento può essere motivato anche mediante recepimento per relationem del parere tecnico, purché questo sia completo, coerente e idoneo a rendere comprensibile il percorso decisionale.

  • art. 6, comma 1, lett. a) e b), l. 241/1990

    È richiamato in relazione agli obblighi istruttori del responsabile del procedimento; nel caso concreto il TAR ha escluso la violazione poiché il Comitato aveva considerato le mansioni e la storia lavorativa rilevanti.

  • d.lgs. 81/2008

    La ricorrente lo aveva invocato per sostenere la necessità di acquisire i documenti di valutazione dei rischi, ma il TAR non ha ravvisato un deficit istruttorio.

  • d.lgs. 626/1994

    Richiamato dalla ricorrente insieme alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, senza che il TAR ne abbia tratto una specifica violazione decisiva.

Massime di principio

  • Il giudizio medico-legale del Comitato di verifica per le cause di servizio, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di assenza o insufficienza della motivazione, manifesta irragionevolezza, palese travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali o omessa considerazione di circostanze concrete potenzialmente decisive.
  • La motivazione per relationem del provvedimento ministeriale che nega il riconoscimento della causa di servizio è legittima quando il parere del Comitato recepito sia completo, coerente con gli elementi istruttori e idoneo a rendere conoscibile il percorso tecnico seguito.
  • Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il servizio deve costituire causa esclusiva oppure concausa efficiente e determinante dell’infermità; tale requisito richiede la prova di fatti o eventi specifici, eccezionali ed eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata.
  • La mera insorgenza della patologia durante il servizio, così come la sottoposizione a disagi, fatiche, stress o condizioni lavorative ordinarie proprie della qualifica, non dimostra la dipendenza causale dall’attività di servizio.
  • L’onere di provare le concrete condizioni lavorative eccezionali e il loro nesso causale o concausale con l’infermità grava sul richiedente il riconoscimento della causa di servizio; la descrizione generica delle mansioni svolte non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.