Cassazione Penale, Sentenza n. 26642/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per rapina aggravata (rapina impropria). Primo motivo: erronea interpretazione dell'art. 628 c.p., sostenendo che la violenza esercitata sarebbe stata minima e finalizzata esclusivamente a liberarsi dalla presa della persona offesa (autodifesa) e non a garantirsi l'impunità; la successiva fuga a piedi sarebbe avvenuta in momento successivo e dunque non proverebbe la finalità tipica della rapina impropria. Secondo motivo: violazione dell'art. 56 c.p. e vizio di motivazione per mancata riqualificazione in tentata rapina impropria, chiedendo di ritenere non consumata la sottrazione poiché l'intervento immediato della persona offesa avrebbe impedito il completamento dello spoglio e non ci sarebbe stata una autonoma disponibilità del bene da parte dell'agente.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la censura sia esclusivamente di fatto e quindi non ammissibile in Cassazione, confermando che la Corte territoriale ha motivato in modo esaustivo e coerente valorizzando dichiarazioni della persona offesa, filmati di videosorveglianza, esito positivo del test del DNA e dichiarazioni parzialmente confessorie del De Mare. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata, ribadendo che la rapina impropria si consuma anche quando l'agente usa violenza dopo la mera apprensione della cosa e ha già posto in moto il veicolo al fine di allontanarsi: non è richiesta l'effettiva disponibilità autonoma della cosa, ma può essere sufficiente la volontà e l'azione diretta a garantirsi l'impunità o la sottrazione. Conseguentemente è stata confermata la condanna di merito e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa nell'inammissibilità, al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen. (rapina impropria)
La Corte interpreta che la rapina impropria si realizza anche quando l'agente adoperi violenza dopo la mera apprensione della cosa e che non è richiesta l'effettiva disponibilità autonoma del bene: è sufficiente la condotta violenta idonea a garantirsi l'impunità o a prevenire l'intervento volto a impedire la fuga
Richiamata nella prospettazione difensiva; la Corte ritiene infondata la ricostruzione secondo cui si sarebbe trattato di tentativo, perché la presa dell'auto e l'azione diretta ad allontanarsi integrano la consumazione
art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese per ricorso inammissibile)
Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, in presenza di colpa nell'inammissibilità, disposta una somma equitativa a titolo di ammenda alla cassa delle ammende
Cass. Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017 (Tagaswill)
Casuistica richiamata a sostegno del principio che anche minima violenza idonea a vincere l'azione del soggetto passivo e finalizzata a garantirsi l'impunità integra la rapina impropria
Cass. Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022 (Velkovic)
Predisposizione giurisprudenziale secondo cui la sottrazione ai fini della rapina impropria si riferisce alla sola intenzione e all'azione diretta a sottrarre, non all'effettivo possesso autonomo
Cass. Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021 (Bevilacqua)
Richiamata per il principio che il controllo della persona offesa o di terzi, che impedisca la successiva acquisizione di una autonoma disponibilità, non esclude necessariamente la consumazione della rapina impropria
Cass. Sez. 2, n. 12026 del 18/02/2025 (Niculaies) e n. 14549 del 18/03/2025 (Sela)
Ulteriori pronunce recenti citate a sostegno della tesi secondo cui l'azione violenta successiva alla mera apprensione può integrare la rapina impropria
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può rivedere valutazioni di fatto: i motivi che si fondano esclusivamente su nuova lettura degli elementi probatori sono inammissibili
- La rapina impropria può considerarsi consumata anche senza una effettiva, autonoma disponibilità del bene: è sufficiente che l'agente abbia posto in essere atti diretti alla sottrazione e/o abbia usato violenza finalizzata a garantirsi l'impunità
- La presenza di violenza, anche minima, idonea a vincere la resistenza della vittima e diretta a prevenire l'intervento volto a impedire la fuga è elemento costitutivo della rapina impropria
- Le questioni di (auto)difesa o di stato di necessità rilevanti per escludere la responsabilità devono essere affrontate e provate nel merito; non possono trasformare, in Cassazione, un motivo di fatto in un motivo di diritto
- Chi propone ricorso in cassazione deve evitare censure meramente riconsiderative del materiale probatorio: l'inammissibilità può comportare condanna alle spese e, se ravvisata colpa, sanzione alla cassa delle ammende
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