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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19266/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria contestava alla società il mancato pagamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2014, ritenendo che la società, operando come centro trasmissione dati per la raccolta di scommesse per conto di un bookmaker estero con sede in Austria, integrasse il presupposto impositivo. La CTR aveva confermato l'atto e la società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) erronea affermazione della sussistenza del presupposto impositivo della gestione delle scommesse; 2) illegittima determinazione del quantum debeatur con metodo forfetario e motivazione apparente, anche in relazione all'onere della prova; 3) violazione del diritto unionale per asserita discriminazione e richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla CGUE; 4) contrasto dell'imposta con l'art. 401 della direttiva IVA per pretesa equivalenza a un tributo armonizzato; 5) illegittimità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa e violazione delle norme sull'esimente sanzionatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui l'imposta unica si applica anche a chi gestisce scommesse sul territorio italiano per conto di bookmaker esteri privo di concessione, senza profili di discriminazione o incompatibilità con il diritto UE. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, perché la ricorrente non aveva trascritto l'avviso di accertamento né le censure di merito sulla quantificazione. Ha respinto il quarto motivo, affermando che il tributo non ha natura di imposta sul volume d'affari e può cumularsi con l'IVA senza violare l'art. 401 della direttiva IVA. Ha infine respinto il quinto motivo, perché l'obiettiva incertezza normativa sussisteva solo prima della legge interpretativa del 2010, mentre per l'anno 2014 non era più invocabile l'esimente sanzionatoria. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    base normativa dell'imposta unica sulle scommesse richiamata come fondamento dell'accertamento

  • art. 3 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    individua il presupposto soggettivo e oggettivo dell'imposta; la Corte valorizza l'interpretazione estensiva che include anche il bookmaker estero che opera tramite intermediario sul territorio italiano

  • art. 1, comma 66, della l. 13 dicembre 2010, n. 220

    norma interpretativa che esplicita una possibile variante di senso della disciplina previgente e chiarisce la soggettività passiva anche per operatori privi di concessione

  • art. 10 del d.l. 6 luglio 1998, n. 98, conv. in l. 15 luglio 2011, n. 111

    richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'incompatibilità dell'imposta o della quantificazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione al secondo e al quinto motivo; la censura sulla prova della quantificazione è stata dichiarata inammissibile per genericità

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    parametro invocato per dedurre motivazione apparente, ma la censura è stata respinta come generica e non autosufficiente

  • art. 52 TFUE

    invocato per asserita violazione della libertà di prestazione di servizi; la Corte esclude profili discriminatori

  • art. 56 TFUE

    invocato insieme all'art. 52 TFUE; la Corte esclude che l'imposta discrimini i prestatori esteri

  • art. 401 della direttiva 2006/112/CE

    la direttiva IVA non vieta agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte sui giochi e sulle scommesse che non abbiano carattere di imposta sul volume d'affari

  • art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    l'esimente per obiettiva incertezza normativa non è applicabile all'annualità 2014, poiché l'incertezza si era già superata con la legge interpretativa del 2010

  • art. 10 della l. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato per l'esimente sanzionatoria, ma non applicabile nel caso concreto

  • art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dalla ricorrente in tema di sanzioni, senza accoglimento

  • art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    fonte dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    parametri del ricorso per cassazione richiamati per i vari motivi

Massime di principio

  • L'imposta unica sulle scommesse si applica anche quando l'attività di raccolta sia svolta in Italia da un intermediario per conto di un bookmaker estero privo di concessione, in quanto il presupposto d'imposta ricorre sia sul piano soggettivo sia su quello territoriale.
  • La legge interpretativa del 2010 ha chiarito il significato della disciplina previgente e ha eliminato l'obiettiva incertezza normativa per le annualità successive alla sua entrata in vigore; l'esimente sanzionatoria per incertezza non è quindi invocabile per i periodi d'imposta successivi.
  • L'imposta sui giochi e sulle scommesse non è assimilabile a un'imposta sul volume d'affari: se non colpisce il valore aggiunto, non prevede detrazione dell'IVA e si applica sull'importo scommesso, non viola l'art. 401 della direttiva IVA e può cumularsi con l'IVA.
  • Chi contesta in cassazione la quantificazione dell'imposta deve rispettare il principio di autosufficienza del ricorso, trascrivendo gli atti rilevanti e indicando specificamente le doglianze formulate in appello; la censura generica è inammissibile.
  • L'asserita incompatibilità con il diritto dell'Unione e la richiesta di rinvio pregiudiziale non sono fondate quando la giurisprudenza unionale e nazionale abbia già escluso il carattere discriminatorio del tributo e abbia chiarito la compatibilità del sistema.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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