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Sentenza

Sentenza n. 1111/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lav., 12.6.2025, n. 206, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600617

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all’obbligo, stabilito dalla sentenza del Tribunale di Savona, sez. lav., 12 giugno 2025, n. 206, di emettere la carta del docente e accreditare € 500,00 per l’a.s. 2024/25, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Savona, sez. lav., 12 giugno 2025, n. 206, che aveva condannato il Ministero a emettere in suo favore la carta del docente e ad accreditare € 500,00 per l’anno scolastico 2024/25, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del diritto all’accredito al saldo. Dopo che, nelle more del giudizio, il Ministero ha pagato quanto dovuto, la ricorrente ha insistito per la rifusione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa della ricorrente è stata pienamente soddisfatta mediante il pagamento intervenuto durante il giudizio. Ha posto le spese a carico del Ministero, virtualmente soccombente, liquidandole forfettariamente in € 500,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, ove versato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Nel quantificarle ha considerato la natura seriale della controversia e l’assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Ritenuto, pertanto, che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., risultando la pretesa della ricorrente pienamente soddisfatta;

    La sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa azionata in ottemperanza comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente nelle more del processo, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • In caso di soddisfazione sopravvenuta della pretesa, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione virtualmente soccombente; la loro liquidazione può tenere conto della natura seriale della controversia e dell’assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

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