Cassazione Penale, Ordinanza n. 10857/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La persona sottoposta agli arresti domiciliari, con controllo elettronico, ricercata a fini estradizionali da uno Stato estero, aveva ottenuto dalla Corte di appello una pronuncia di estradabilità impugnata con ricorso per cassazione. In vista di tre udienze prossime, tramite difensore, ha chiesto l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura cautelare ex art. 284 c.p.p.: a) per partecipare a un'udienza dibattimentale davanti al Tribunale in un processo penale nel quale si era costituito parte civile; b) per partecipare all'udienza camerale davanti alla Corte di cassazione nel procedimento estradizionale; c) per l'udienza camerale, ancora da fissare, sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare personale. Il Collegio ha però esaminato solo le domande riferite a udienze già fissate e le ha ritenute infondate: quanto all'udienza dibattimentale, perché non ricorrevano le eccezionali e indispensabili esigenze di vita richieste dall'art. 284, comma 3, c.p.p., e perché la parte civile è rappresentata dal difensore munito di procura speciale; quanto all'udienza in cassazione nel procedimento estradizionale, perché nella fase di legittimità le parti sono rappresentate dai difensori.
La decisione
La Corte ha rigettato tutte le richieste di autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio presentate nell'interesse del soggetto sottoposto agli arresti domiciliari. Ha ritenuto che la partecipazione all'udienza dibattimentale in cui l'istante era costituito parte civile non integrasse le eccezionali indispensabili esigenze di vita richieste dall'art. 284, comma 3, c.p.p., e che non fosse configurabile una traduzione, essendo la parte civile rappresentata dal difensore. Ha inoltre escluso l'accoglimento dell'istanza relativa all'udienza camerale in cassazione nel procedimento estradizionale, richiamando il principio secondo cui, nella fase davanti alla Corte di cassazione, le parti sono rappresentate dai difensori. La domanda relativa a un'ulteriore udienza camerale non ancora fissata non è stata esaminata nel merito, poiché il Collegio ha precisato di dover decidere solo sulle istanze relative a udienze già fissate.
Norme richiamate
art. 284 c.p.p.
L'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari può essere concessa solo in presenza di eccezionali ragioni di indispensabili esigenze di vita; tali presupposti non ricorrevano per la partecipazione all'udienza dibattimentale indicata.
art. 275-bis c.p.p.
Richiamato come disciplina del controllo elettronico applicato alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
art. 100 c.p.p.
La parte civile è assistita e rappresentata dal difensore munito di procura speciale, sicché non occorre la presenza personale della parte per l'udienza.
art. 718 c.p.p.
Richiamato come base dell'udienza camerale fissanda per l'esame della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare personale.
Massime di principio
- L'autorizzazione all'allontanamento dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari ex art. 284, comma 3, c.p.p. presuppone la ricorrenza di eccezionali e indispensabili esigenze di vita, che devono essere specificamente dimostrate e non possono essere desunte dalla sola utilità della partecipazione personale all'udienza.
- La partecipazione della parte civile al processo penale non richiede, di regola, la presenza personale all'udienza, poiché essa è rappresentata dal difensore munito di procura speciale; ne consegue che la mera qualità di parte civile non basta a fondare l'autorizzazione ad allontanarsi dagli arresti domiciliari.
- Nel giudizio di cassazione, anche nei procedimenti estradizionali, le parti sono rappresentate dai difensori, sicché la richiesta di presenza personale dell'interessato all'udienza camerale non integra di per sé un presupposto idoneo per ottenere la traduzione o l'autorizzazione all'allontanamento dalla misura domiciliare.
- Le richieste di autorizzazione ex art. 284 c.p.p. devono essere valutate con riferimento a udienze già fissate; le istanze relative a udienze soltanto eventuali o non ancora calendarizzate non sono immediatamente scrutinabili nel merito.
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