Cassazione Civile, Ordinanza n. 03944/2025 del 16/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce dalla donazione di un immobile appartenente all'organizzazione politica ad una associazione, donazione deliberata da un organo locale del partito e poi stipulata dal tesoriere uscente e legale rappresentante della federazione provinciale. Le parti attrici hanno chiesto dichiararsi l'inefficacia o nullità dell'atto, sostenendo che, per statuto, il potere di disporre dei beni immobili spettava solo alla direzione nazionale e che l'organo locale non era competente; hanno inoltre dedotto che la donazione era stata compiuta in conflitto di interessi. La Corte d'appello ha accolto la domanda ritenendo che il rappresentante avesse agito senza poteri, con conseguente inopponibilità dell'atto al rappresentato. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto, da un lato, l'omesso esame di un fatto decisivo relativo all'autonomia giuridica e patrimoniale delle articolazioni periferiche del partito e alla provenienza del bene dalla federazione provinciale; dall'altro, la violazione delle regole sulla rappresentanza senza potere, sostenendo che si sarebbe dovuto applicare la rappresentanza apparente, poiché l'associazione donataria avrebbe confidato senza colpa nella legittimazione del disponente e il partito non aveva impugnato la delibera locale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché veicolava una questione giuridica e non un fatto storico omesso, oltre a non colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la buona fede dell'acquirente era irrilevante nel caso concreto: l'istituto della rappresentanza apparente non opera quando la situazione apparenza sia incompatibile con dati risultanti dalla pubblicità legale; inoltre lo statuto del partito risultava pubblicato e l'amministratore coinvolto conosceva le regole statutarie, sicché era configurabile la mancanza di poteri del rappresentante. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese di legittimità e agli accessori, con attestazione dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di legittimità riguarda l'omesso esame di un fatto storico, non la deduzione di questioni giuridiche o argomentative.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge deve essere riferita alla corretta applicazione della disciplina sulla rappresentanza senza potere.
art. 73 dello Statuto del Partito
La sua alienazione, anche parziale, o vendita può essere deliberata solo con il voto favorevole dei due terzi dei componenti della direzione nazionale
Solo la Direzione Nazionale era competente a deliberare l'alienazione dei beni immobili del partito.
art. 23 c.c.
Richiamato dal giudice di merito in relazione all'impugnazione delle delibere delle associazioni non riconosciute.
art. 112 c.p.c.
La declaratoria di inefficacia dell'atto non integra ultrapetizione quando la domanda investa la nullità del contratto concluso da falso procuratore, essendo l'inefficacia un minus.
art. 1938 c.c.
Richiamato nel ricorso, ma il tema decisivo è stato ricondotto dalla Corte alla rappresentanza senza potere e alla non operatività della rappresentanza apparente nel caso concreto.
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un preciso fatto storico, non la mancata valutazione di argomentazioni o di questioni giuridiche.
- La rappresentanza senza potere rende il negozio inopponibile al rappresentato quando chi ha agito non era munito dei poteri previsti dallo statuto o dall'assetto interno dell'ente.
- Se lo statuto attribuisce in modo esclusivo ad un determinato organo il potere di disporre di beni dell'ente, l'atto compiuto da diverso organo o rappresentante resta inefficace nei confronti dell'ente.
- La rappresentanza apparente non opera quando la situazione invocata come apparenza contrasta con risultanze di pubblicità legale conoscibili dai terzi.
- La buona fede del terzo non sana il difetto di potere rappresentativo quando il terzo stesso conosce, o deve conoscere per effetto di pubblicità legale, i limiti statutari del potere di disposizione.
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