Cassazione Penale, Sentenza n. 38424/2023 del 20/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti erano stati condannati in primo e secondo grado per frode in danno dell'assicurazione e per formazione di due certificati medici falsi: avrebbero simulato lesioni conseguenti a un sinistro del 3 dicembre 2014 e prodotto falsi certificati del Pronto Soccorso, pur essendosi allontanati senza visita, per ottenere indebiti rimborsi. Con unico atto di impugnazione, deducevano: (i) incompetenza territoriale del giudice in quanto, per il vincolo di continuazione, la competenza avrebbe dovuto considerare il reato più grave; (ii) tardività della querela da parte della compagnia assicurativa; (iii) violazione dell'art. 603 c.p.p. per rifiuto della rinnovazione istruttoria (data incarico a investigatore); (iv) omissione di valutazione e carenza di motivazione circa la concessione della sospensione condizionale della pena (art. 163, 164 c.p.); (v) vizio di motivazione circa la mancata concessione di attenuanti e l'apprezzamento della giovane età.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili e confermato le valutazioni dei giudici di merito. Motivazioni principali: (i) la competenza territoriale è correttamente determinata in relazione al reato più grave (frode in danno dell'assicurazione, pena 1-5 anni) e si radica nel luogo ove ha sede la compagnia assicurativa; (ii) il termine per la querela decorre dalla piena conoscenza della condotta illecita e non da semplici sospetti: il dies a quo è stato individuato nella comunicazione della relazione dell'agenzia investigativa; (iii) non era necessaria la rinnovazione istruttoria richiesta perché l'incarico all'agenzia conferma che fino a quel momento c'erano solo dubbi; (iv) il diniego della sospensione condizionale è adeguatamente motivato in virtù dell'ingente profitto ottenuto (oltre 20.000 euro ciascuno), della particolare intensità del dolo e dell'assenza di resipiscenza, con previsione di rischio di reiterazione; (v) la giovane età non è di per sé idonea a ribaltare la motivazione dei giudici di merito. Esiti pratici: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, 3.000 euro ciascuno alla cassa delle ammende e, in solido, alla rifusione in favore della parte civile Allianz S.p.A. della somma di 3.510 euro oltre accessori. Sentenza emessa il 5 luglio 2023.
Norme richiamate
art. 16 cod. proc. pen. e art. 4 cod. proc. pen.
La competenza territoriale, anche in presenza di continuazione, va determinata in relazione al reato più grave; nel caso di frode assicurativa la competenza si radica nel luogo in cui ha sede la compagnia assicurativa che subisce la frode.
art. 124 cod. pen.
Il termine per la querela decorre dal momento della piena conoscenza da parte della persona offesa della condotta illecita; meri dubbi o sospetti non fanno decorrere il termine. Nel caso concreto il dies a quo è la comunicazione della relazione dell'agenzia investigativa.
art. 603 cod. proc. pen.
La richiesta di rinnovazione dell'attività istruttoria può essere respinta se l'accertamento richiesto non è necessario ai fini decisionali; la Corte ha ritenuto che la data del conferimento dell'incarico all'agenzia investigativa non fosse determinante perché lo stesso incarico confermava l'esistenza di sospetti fino a quel momento.
art. 163 cod. proc. pen. e art. 164 cod. proc. pen.
La concessione della sospensione condizionale della pena è subordinata a valutazioni di merito circa la personalità, il ravvedimento e la gravità del fatto. La Corte ha motivato il diniego sulla base dell'entità del profitto ottenuto, della particolare intensità del dolo e della mancanza di resipiscenza.
art. 125 comma terzo e art. 546 comma primo lett. e) cod. proc. pen. in riferimento all'art. 164 cod. pen.
Le censure di carenza motivazionale devono confrontarsi con le ragioni spiegate dai giudici di merito; le doglianze generiche che non affrontano la motivazione sono inammissibili.
art. 133 cod. pen.
L'art. 133 (criteri per la determinazione della pena) include l'intensità del dolo tra gli elementi da valutare; la Corte ha ritenuto che la particolare intensità del dolo giustificasse un trattamento sanzionatorio più severo e la negazione di benefici.
art. 476 cod. pen.
La falsità materiale commessa da privato, pur essendo riferita alla disciplina dell'art. 476, costituisce una fattispecie autonoma di reato e ha una propria forbice edittale di pena, distinta dalla frode assicurativa.
Massime di principio
- La competenza territoriale nei reati in continuazione si determina rispetto al reato più grave e, nelle frodi assicurative, si considera il luogo della sede dell'assicuratore offeso.
- Il termine per proporre querela decorre dalla piena conoscenza del fatto illecito da parte della persona offesa; sospetti o dubbi non sono sufficienti a far decorrere il termine.
- Le richieste istruttorie aggiuntive (rinnovazione) devono dimostrare la loro necessità per il giudizio: se l'accertamento richiesto non è determinante, può essere legittimamente respinto.
- La concessione della sospensione condizionale della pena richiede valutazioni concrete su ravvedimento, recidiva e gravità del fatto; ottenere ingenti somme con mezzi fraudolenti e la mancanza di resipiscenza pesano contro la concessione del beneficio.
- La sola giovane età non è, di per sé, motivo sufficiente per ottenere attenuanti o benefici quando risulti chiara l'intensità del dolo e l'assenza di rimorso.
- Le doglianze di carenza motivazionale devono confrontarsi specificamente con le argomentazioni dei giudici di merito; censure vaghe o ripetitive sono inammissibili.
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