Cassazione Civile, Ordinanza n. 26362/2023 del 12/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dipendente dell'ente pubblico di ricerca volta ad accertare il proprio diritto all'accensione, fin dalla data di assunzione, di una polizza assicurativa stipulata dall'ente nel 1963 con una compagnia assicurativa. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, valorizzando precedenti che avevano escluso la natura di previdenza integrativa e avevano qualificato l'accensione della polizza come beneficio accessorio del rapporto di lavoro. L'ente ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di varie norme di legge e contratto collettivo, sostenendo che la Corte territoriale si era basata su un orientamento superato e che la polizza doveva essere ricondotta alla previdenza complementare, non alla retribuzione; con il secondo ha dedotto la violazione delle norme che riservano alla legge e alla contrattazione collettiva la disciplina del trattamento economico del dipendente pubblico, affermando che nessuna fonte applicabile prevedeva una voce retributiva in forma assicurativa o ulteriori trattamenti economici oltre quelli fondamentali e accessori previsti dal contratto collettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto preliminarmente procedibile il ricorso, nonostante le questioni formali sulla produzione e asseverazione degli atti in formato telematico. Nel merito ha accolto entrambi i motivi, affermando che la polizza in questione ha natura previdenziale e non retributiva, in continuità con il più recente orientamento di legittimità e con le Sezioni Unite. Ha rilevato che i versamenti del datore di lavoro ai fondi o strumenti di previdenza complementare non hanno natura retributiva, mancando un nesso di corrispettività diretta con la prestazione lavorativa, e che, comunque, la disciplina positiva successiva non consente di attribuire tale beneficio oltre i limiti e i termini previsti dalle norme richiamate. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda del lavoratore. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
art. 38 Cost.
richiamato dalla parte ricorrente come norma evocata a sostegno della censura, ma la Corte ha risolto la controversia sulla base della disciplina della previdenza complementare e del trattamento economico nel pubblico impiego.
art. 2117 c.c.
richiamato dalla parte ricorrente in tema di fondi e trattamenti di previdenza, nel quadro della qualificazione della polizza come previdenziale.
art. 14, comma 2, L. n. 70 del 1975
norma che aveva previsto la conservazione dei fondi integrativi di previdenza per i soli dipendenti assunti anteriormente all'entrata in vigore della legge.
art. 18, comma 9, d.lgs. n. 124 del 1993
disposizione che ha abrogato l'art. 14, comma 2, L. n. 70 del 1975 e ha inserito la disciplina sistematica della previdenza complementare, con rilievo centrale nella ricostruzione della Corte.
art. 39, comma 2, L. n. 379 del 1955
richiamato nel primo motivo come parte del quadro normativo denunciato.
art. 64 L. n. 144 del 1999
ha disposto la soppressione, dal 1 ottobre 1999, dei fondi di previdenza integrativa preesistenti per i dipendenti degli enti disciplinati dalla L. n. 70 del 1975.
art. 48-bis d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato nel primo motivo, senza autonoma elaborazione decisiva nel testo.
art. 4 L. n. 297 del 1982
richiamato nel primo motivo nel quadro della censura sulla natura delle somme e del trattamento.
art. 53 c.c.n.l. personale tecnico amministrativo IV/X livello istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione
richiamato come fonte collettiva che manteneva in vita la disciplina dei trattamenti di previdenza integrativi fino all'attuazione dei fondi complementari.
art. 76 c.c.n.l. area dirigenza istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione
richiamato come fonte collettiva analoga a quella dell'art. 53, per la disciplina dei trattamenti previdenziali integrativi.
d.P.C.M. 2 marzo 2001
citato nel primo motivo tra le fonti asseritamente violate.
art. 38 c.c.n.l. EPR del 7 ottobre 1996
richiamato nel secondo motivo per sostenere che il trattamento economico del dipendente pubblico è definito dalle fonti legali e contrattuali e non comprende la voce assicurativa rivendicata.
art. 26 L. n. 70 del 1975
ha precluso il riconoscimento di trattamenti economici accessori e integrativi per singoli enti o categorie di enti, salvo specifiche eccezioni.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato nel secondo motivo nel quadro delle regole sul pubblico impiego privatizzato e sulla fonte del trattamento economico.
art. 3-bis d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato nel secondo motivo come norma evocata in tema di fonti del trattamento nel pubblico impiego.
art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001
ha riservato alla contrattazione collettiva l'attribuzione dei trattamenti economici nel pubblico impiego privatizzato.
art. 46 d.P.R. n. 411 del 1976
richiamato nel secondo motivo tra le norme collettive e di legge denunciate.
art. 2697 c.c.
richiamato nel secondo motivo come norma sull'onere della prova, senza autonoma ratio specifica sviluppata in sentenza.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 116 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
richiamato nel vaglio preliminare di procedibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto comunque procedibile l'impugnazione sulla base della documentazione prodotta.
art. 325, comma 2, c.p.c.
richiamato nel principio sulla tempestività del ricorso rispetto al termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza.
art. 384 c.p.c.
ha consentito alla Corte, una volta cassata la sentenza, di decidere la causa nel merito senza rinvio perché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro pubblico, l'attribuzione di trattamenti economici ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva non può essere desunta in via interpretativa se manca una fonte abilitante espressa.
- Le somme o i versamenti destinati a forme di previdenza complementare o integrativa non hanno natura retributiva quando non sono direttamente corrispettivi della prestazione lavorativa e risultano funzionalmente separati dal rapporto di lavoro.
- La qualificazione di una polizza o di un fondo istituito dal datore di lavoro come previdenziale impedisce di pretendere il relativo beneficio oltre i limiti temporali e sostanziali fissati dalla normativa che ne regola la soppressione o l'adeguamento.
- Nel pubblico impiego privatizzato, la disciplina dei trattamenti economici è rimessa alla legge e alla contrattazione collettiva; in mancanza di previsione, non può sorgere un autonomo diritto del dipendente a voci retributive ulteriori.
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso può ritenersi procedibile anche in presenza di criticità formali degli atti telematici quando dagli atti emerga comunque in modo univoco la tempestività dell'impugnazione e la riferibilità della copia prodotta alla sentenza impugnata.
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