Circolare INAIL n. 28 del 31 maggio 1988
Legge 19 dicembre 1984, n. 863 articolo 5 (lavoro a tempo parziale). Retribuzione imponibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, per i lavoratori a tempo parziale, come determinare la retribuzione imponibile per l'assicurazione contro infortuni e malattie professionali. Conferma che il riferimento è la retribuzione tabellare del lavoro a tempo pieno prevista dalla contrattazione collettiva, con inclusione delle mensilità aggiuntive e con esclusione degli altri istituti economici contrattuali. Precisa inoltre il criterio di calcolo giornaliero, la nozione di effettiva presenza al lavoro, l'applicazione anche al part-time verticale e la gestione dei rapporti con più datori di lavoro. Infine, indica il necessario raffronto con i minimi di legge, richiamando i valori da applicare per gli anni 1984-1988 e le ipotesi particolari previste dalla legge n. 863/1984.
Lavoro a tempo parziale: retribuzione imponibile ai fini INAIL
Lavoro a tempo parziale: retribuzione imponibile ai fini INAIL
La circolare interviene per chiarire i criteri di determinazione della retribuzione imponibile dei lavoratori a tempo parziale ai fini dell'assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali. Il documento coordina e ribadisce istruzioni già rese con la circolare n. 43/1986 e con la lettera del 23 settembre 1987 agli Ispettorati regionali.
Finalità del chiarimento e quadro normativo
L'esigenza nasce da incertezze manifestate da alcune Unità operative sull'attuazione concreta delle disposizioni relative al part-time. La circolare richiama l'articolo 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, che ha introdotto nell'ordinamento il lavoro a tempo parziale, e in particolare il comma 9, dedicato alla base imponibile assicurativa.
Base retributiva imponibile
Ai fini INAIL, la retribuzione imponibile del lavoratore a tempo parziale è quella tabellare prevista dalla contrattazione per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. Il riferimento deve essere, in via principale, la contrattazione collettiva nazionale; in mancanza, quella territoriale o aziendale; se non esistono contratti collettivi, occorre fare riferimento alla contrattazione individuale.
Secondo l'interpretazione ministeriale richiamata dalla circolare, la nozione di retribuzione tabellare comprende anche le mensilità aggiuntive. Sono invece esclusi gli altri istituti economici di natura contrattuale, come:
- contingenza;
- scatti di anzianità;
- eventuali emolumenti previsti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale.
Criterio di calcolo della retribuzione giornaliera
L'importo annuo, comprensivo delle mensilità aggiuntive, deve essere diviso per 300 per ottenere l'importo giornaliero da assumere ai fini contributivi e risarcitivi. Per il calcolo dei premi assicurativi, tale importo giornaliero va moltiplicato per il numero delle giornate di effettiva presenza al lavoro.
La circolare precisa che per effettiva presenza non vanno considerate solo le giornate in cui il lavoratore presta materialmente la propria attività, ma anche quelle retribuite per legge o per contratto pur in assenza fisica. Rientrano in tale nozione, a titolo esemplificativo:
- ferie;
- festività riconosciute;
- permessi retribuiti;
- in generale, tutte le giornate previste come lavorative dal contratto di lavoro, con un massimo di 25 nel mese.
Applicazione al part-time orizzontale e verticale
Poiché la retribuzione tabellare non può essere frazionata in importi orari, il criterio delle giornate di effettiva presenza si applica sia al part-time orizzontale sia al part-time verticale. La circolare sottolinea che, pur a parità di ore lavorate nella settimana, in entrambe le ipotesi la retribuzione imponibile va determinata moltiplicando la retribuzione tabellare giornaliera per il numero dei giorni di effettiva presenza.
Rapporti con più datori di lavoro
Nel caso di lavoratore a tempo parziale che presti attività presso due diversi datori di lavoro, la contribuzione deve essere richiesta per entrambi i rapporti. Ai fini risarcitivi, occorre cumulare le basi retributive secondo le disposizioni vigenti, con richiamo al punto b4 del manuale allegato alla circolare n. 49/1978.
Raffronto con i minimi di legge
La retribuzione tabellare così determinata deve essere confrontata con i limiti minimi annui di retribuzione giornaliera, scegliendo l'importo più elevato. La circolare richiama, a questo fine, il comma 19 dell'articolo 5 della legge n. 863/1984, che per le categorie con salari medi convenzionali prevede un minimale pari al 5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del F.P.L.D. in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
La circolare riporta gli importi minimi calcolati secondo tale criterio:
- 1984: L. 16.010;
- 1985: L. 17.285;
- 1986: L. 18.800;
- 1987: L. 19.870;
- 1988: L. 20.918.
Tuttavia, tali valori non sono sempre quelli da utilizzare, perché occorre un ulteriore raffronto con i criteri di calcolo previsti dall'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, tuttora vigente. Dal confronto risulta che i minimi coincidono solo per il 1984, mentre per gli anni successivi i minimi ex legge n. 537/1981 sono più elevati e, quindi, devono essere preferiti:
- 1985: L. 17.970;
- 1986: L. 19.590;
- 1987: L. 20.950;
- 1988: L. 22.130.
Di conseguenza, la retribuzione giornaliera va raffrontata con tali limiti minimi, e l'importo più elevato è quello da registrare, denunciare e sottoporre a contribuzione, nonché da assumere ai fini risarcitivi.
Ipotesi particolari per alcuni settori senza contratto di lavoro
La circolare estende il medesimo raffronto con la retribuzione tabellare alle ipotesi previste dal combinato disposto dei commi 16 e 17 dell'articolo 5 della legge n. 863/1984, relative a lavoratori occupati a tempo parziale in particolari settori senza stipula di contratto di lavoro.
Per alcune categorie e livelli va assunto, in quanto superiore, il limite minimo di retribuzione giornaliera calcolato in base alla legge n. 537/1981. Per le restanti categorie e livelli, il minimo da utilizzare è invece quello ottenuto applicando il parametro del 4% al trattamento minimo di pensione, secondo quanto previsto dal comma 16 dell'articolo 5.
I valori già elaborati dalla Direzione generale sono quelli riportati nella tabella C, allegato n. 4, alla circolare n. 14/1988, che viene richiamata e allegata per utilità pratica.
Punti principali
Oggetto e finalità del chiarimento
La circolare interviene per superare incertezze applicative segnalate da alcune Unità operative sulla retribuzione imponibile dei lavoratori a tempo parziale. Richiama e coordina le istruzioni già fornite con la circolare n. 43/1986 e con la lettera del 23 settembre 1987 agli Ispettorati regionali.
Base retributiva imponibile per il part-time
Ai fini dell'assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, la retribuzione imponibile è quella tabellare prevista per il corrispondente rapporto a tempo pieno. Il riferimento è anzitutto la contrattazione collettiva nazionale; in mancanza, quella territoriale o aziendale; e, se non esiste alcun contratto collettivo, la contrattazione individuale.
Componenti incluse ed escluse
Secondo l'interpretazione ministeriale, la retribuzione tabellare comprende anche le mensilità aggiuntive. Restano esclusi gli altri istituti economici di natura contrattuale, come contingenza, scatti di anzianità ed eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale.
Criterio di calcolo giornaliero
L'importo annuo, comprensivo delle mensilità aggiuntive, va diviso per 300 per ottenere l'importo giornaliero da assumere ai fini contributivi e risarcitivi. Per i premi assicurativi, tale importo giornaliero va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro.
Nozione di effettiva presenza al lavoro
Per giornate di effettiva presenza non si intendono solo quelle di prestazione materiale dell'attività lavorativa, ma anche quelle retribuite per legge o per contratto pur in assenza fisica del lavoratore. Rientrano, ad esempio, ferie, festività riconosciute e permessi retribuiti, cioè tutte le giornate previste come lavorative dal contratto, con un massimo di 25 nel mese.
Applicazione al part-time orizzontale e verticale
Poiché non è possibile frazionare la retribuzione tabellare in importi orari, il criterio delle giornate di effettiva presenza si applica sia al part-time orizzontale sia al part-time verticale. A parità di ore settimanali, la retribuzione imponibile si determina in entrambi i casi moltiplicando la retribuzione tabellare giornaliera per i giorni di effettiva presenza.
Rapporto part-time presso due datori di lavoro
Se il lavoratore part-time presta attività presso due diversi datori di lavoro, la contribuzione va richiesta per entrambi i rapporti. Ai fini risarcitivi occorre cumulare le basi retributive secondo le disposizioni vigenti, richiamando il punto b4 del manuale allegato alla circolare n. 49/1978.
Raffronto con i limiti minimi di retribuzione giornaliera
La retribuzione tabellare così determinata deve essere confrontata con i limiti minimi annuali di retribuzione giornaliera, scegliendo quello più elevato. Poiché la retribuzione tabellare è assimilata a una retribuzione media convenzionale, il minimo va determinato anche alla luce del comma 19 dell'articolo 5 della legge n. 863/1984, pari al 5% del trattamento minimo mensile di pensione F.P.L.D. vigente al 1° gennaio di ciascun anno.
Importi minimi indicati e prevalenza dei minimi ex legge n. 537/1981
La circolare riporta i minimi calcolati in base al 5% del trattamento minimo mensile di pensione per gli anni 1984-1988, ma precisa che tali importi non sono sempre quelli da utilizzare perché occorre un ulteriore raffronto con i criteri dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge n. 402/1981, convertito nella legge n. 537/1981. Dal confronto emerge che coincidono nel 1984 (L. 16.010), mentre per gli anni successivi risultano più elevati i minimi ex legge n. 537/1981: 1985 L. 17.970; 1986 L. 19.590; 1987 L. 20.950; 1988 L. 22.130.
Ipotesi particolari ex commi 16 e 17 dell'articolo 5
Il medesimo raffronto con la retribuzione tabellare deve essere effettuato anche per i lavoratori occupati a tempo parziale in particolari settori, senza stipula di contratto di lavoro, nelle ipotesi previste dal combinato disposto dei commi 16 e 17 dell'articolo 5 della legge n. 863/1984. Per alcune categorie e livelli si applica il minimo più elevato derivante dalla legge n. 537/1981; per altri, il minimo da utilizzare è quello risultante dall'applicazione del parametro del 4% al trattamento minimo di pensione previsto dal comma 16.
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