Circolare INAIL n. 23 del 12 maggio 1988
Sentenze n. 179 del 10 febbraio 1988 e n. 206 dell 11 febbraio 1988 della Corte Costituzionale. Modifica del sistema di assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le profonde innovazioni introdotte dalle sentenze della Corte costituzionale n. 179/1988 e n. 206/1988 in materia di malattie professionali, con il passaggio a un sistema misto che affianca al sistema tabellare la prova dell’origine professionale anche per malattie non tabellate o denunciate oltre i termini. Vengono chiariti effetti temporali, criteri di istruttoria, oneri probatori a carico del lavoratore, regole operative per le sedi INAIL, decorrenza delle prestazioni, rilevazioni statistiche e casi particolari, tra cui i medici radiologi, rimasti esclusi dalle innovazioni.
Modifiche del sistema di assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali a seguito delle sentenze Corte costituzionale nn. 179/1988 e 206/1988
Modifiche del sistema di assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali
La circolare dà attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 179 del 10 febbraio 1988 e n. 206 dell’11 febbraio 1988, che hanno inciso profondamente sul sistema di tutela delle malattie professionali nei settori industriale e agricolo. L’Istituto chiarisce che il modello puramente tabellare non è più sufficiente e introduce istruzioni operative immediate per l’istruttoria, la prova dell’origine professionale, la decorrenza delle prestazioni e la registrazione statistica dei casi.
Fondamento costituzionale e nuova impostazione del sistema
Con la sentenza n. 179/1988 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 3, comma primo, e dell’art. 211, comma primo, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevedevano l’obbligatorietà dell’assicurazione anche per malattie diverse da quelle tabellate, purché fosse comunque provata la causa di lavoro. Sono stati inoltre colpiti l’art. 134, comma primo, e l’art. 254, dalla parola "sempreché" in poi. Con la sentenza n. 206/1988 è stata poi dichiarata l’illegittimità del secondo comma dell’art. 135.
La Corte aveva già, nella precedente sentenza n. 206/1974, segnalato l’opportunità di un sistema misto; ora ha ritenuto non più rinviabile tale soluzione, osservando che l’evoluzione dei fattori di rischio e il progresso delle tecniche diagnostiche hanno alterato l’equilibrio tra vantaggi e limiti del sistema tabellare. La presunzione legale collegata alle tabelle è stata quindi ritenuta insufficiente a compensare il divieto di ampliamento dell’area dell’eziologia professionale.
Contenuto del sistema misto introdotto dalle sentenze
Il nuovo sistema conserva le tabelle e le relative presunzioni favorevoli, ma consente al lavoratore di dimostrare con mezzi di prova ordinari l’origine professionale di:
- malattie non tabellate;
- malattie causate da lavorazioni non previste in tabella;
- malattie manifestatesi oltre il periodo massimo di indennizzabilità fissato dalle tabelle.
La sentenza n. 206/1988 ha inoltre chiarito che la manifestazione della malattia coincide con la sua effettiva verificazione e che la denuncia rileva esclusivamente ai fini della decorrenza delle prestazioni. La caducazione del secondo comma dell’art. 135 non coinvolge la corrispondente disposizione per il settore agricolo (art. 250, ultimo comma), ma la circolare ritiene che ciò non comporti disfunzioni pratiche, tenuto conto delle modalità di denuncia vigenti in quel settore.
Regole sostanziali per le diverse categorie di casi
La circolare distingue tre grandi ipotesi:
- malattie tabellate, provocate da lavorazioni tabellate e denunciate entro i termini massimi di indennizzabilità: resta applicabile la disciplina ordinaria, con la presunzione legale di origine;
- malattie tabellate, provocate da lavorazioni tabellate, denunciate oltre i termini massimi di indennizzabilità: se il lavoratore dimostra che la malattia si è manifestata entro i termini tabellari conserva la presunzione legale; in mancanza di tale prova, deve dimostrare la natura professionale della malattia;
- malattie non tabellate o non riconducibili a lavorazioni tabellate: l’assicurato deve provare l’origine professionale della patologia secondo i principi del diritto comune.
Onere probatorio e documentazione richiesta
Per le malattie non tabellate o contratte in lavorazioni non tabellate, il lavoratore deve fornire:
- idonea documentazione sanitaria che attesti la natura professionale della malattia;
- elementi probatori oggettivi sulla esposizione al rischio, con indicazione di natura, durata e intensità;
- se la malattia si manifesta durante il rapporto di lavoro, anche la denuncia del datore di lavoro, che resta obbligatoria nei termini del quinto comma dell’art. 53 del testo unico.
Per gli agricoli a tempo determinato e per gli autonomi permane l’obbligo, ai sensi dell’art. 251 del testo unico, della trasmissione del certificato-denuncia da parte del medico che ha visitato il lavoratore.
Istruzioni operative per le sedi INAIL
La circolare richiede alle unità operative un primo esame centrato sulla verifica della documentazione prodotta. Sono ipotizzate tre possibili situazioni:
- se la certificazione sanitaria non contiene alcun riferimento alla natura professionale della malattia, il caso va respinto e segnalato immediatamente all’INPS;
- se la documentazione è complessivamente attendibile ma insufficiente sotto il profilo sanitario o quanto all’esposizione al rischio, occorre chiedere integrazioni all’interessato o all’ente di patrocinio;
- se la documentazione è completa e probante, va avviata l’istruttoria, concordando con l’area sanitaria gli accertamenti clinici e anamnestici, con eventuale ricorso all’indagine ispettiva e alla consulenza tecnica per l’accertamento dei rischi professionali.
Per i lavoratori dell’industria e per gli agricoli a tempo indeterminato deve essere acquisita, se non ancora pervenuta, la denuncia del datore di lavoro; la sua irreperibilità non preclude l’indennizzo e, per il settore industriale, comporta l’imputazione del caso alla posizione assicurativa convenzionale 9990000.
In sede di prima applicazione, tutte le pratiche denunciate devono essere trasmesse alla direzione generale - servizio prestazioni assicurative, corredate del giudizio medico-legale, per la decisione sull’ammissione o meno all’indennizzo. Tale passaggio è finalizzato anche all’omogeneizzazione nazionale dei parametri di valutazione del nesso causale e alla rilevazione di eventuali nuove tipologie morbose da proporre per l’aggiornamento delle tabelle.
Codifiche e rilevazioni statistiche
Per le malattie di cui al punto 2.b deve essere registrato il valore 999 nel secondo settore del campo "nos" della mappa operativa infortuni. Per le malattie non tabellate e/o contratte in lavorazioni non tabellate, ai fini statistici e prevenzionali, devono essere inseriti i valori 99 nei campi previsti dalle procedure infortuni e rendite.
L’allegato n. 3 contiene le istruzioni per la compilazione dei campi della mappa operativa delle funzioni 3 e 4 della procedura infortuni, in particolare i campi n. 32 voce, n. 42 ag., n. 43 a nos., n. 43 b nos., n. 44 a mp. e n. 44 b mp. Per la corretta compilazione del campo 42 ag. è necessario che il sanitario indichi nella sottocopertina del mod. 11-ss la lavorazione e la sostanza nociva o l’agente patogeno responsabili della malattia.
Decorrenza delle prestazioni e prescrizione
Quando la malattia non determina astensione dal lavoro oppure si manifesta dopo che il lavoratore ha cessato di operare nella lavorazione morbigena, l’indennizzo decorre dalla data di arrivo all’Istituto del certificato medico o della denuncia del datore di lavoro. Per i lavoratori dell’industria e per gli agricoli a tempo indeterminato tale decorrenza opera anche indipendentemente dalla contestualità prevista dall’art. 53, comma quinto, del testo unico.
Se il caso è stato denunciato all’INPS e da quest’ultimo segnalato all’INAIL in base alla convenzione vigente, le prestazioni decorrono dalla data della denuncia all’INPS. Dalla data della certificazione medica che attesta la manifestazione della malattia professionale decorre anche il termine prescrizionale di cui all’art. 112, primo comma, del testo unico.
Efficacia nel tempo delle nuove regole
La disciplina introdotta dalla sentenza n. 179/1988 è operativa dal 25 febbraio 1988, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In base ai principi sullo jus superveniens, essa si applica:
- ai casi denunciati per la prima volta dal 25 febbraio 1988, con decorrenza delle prestazioni dalla data della denuncia;
- ai casi denunciati prima del 25 febbraio 1988 ma non definiti a quella data perché ancora in istruttoria o oggetto di controversie amministrative o giudiziarie, con decorrenza dalla data della denuncia;
- ai casi denunciati prima del 25 febbraio 1988, già definiti negativamente e non ancora prescritti, purché le denunce siano riproposte dopo tale data: in tal caso le prestazioni decorrono dalla nuova denuncia.
Casi particolari e richiamo alla corretta attuazione
Le sentenze non hanno investito la disciplina assicurativa dei medici radiologi, che resta pertanto immutata. La circolare conclude sottolineando che l’attuazione delle nuove regole richiede massimo impegno, attenzione nella valutazione del nesso causale, precisione nella raccolta dei dati e scrupolosa osservanza delle istruzioni impartite, anche per garantire la qualità della documentazione statistica e il futuro aggiornamento delle tabelle delle malattie professionali.
Punti principali
Intervento della Corte costituzionale e superamento del solo sistema tabellare
La sentenza n. 179/1988 ha dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni del D.P.R. n. 1124/1965 nella parte in cui limitavano l’assicurazione obbligatoria alle sole malattie tabellate o riconducibili a lavorazioni o agenti patogeni indicati in tabella, purché sia comunque provata la causa di lavoro. Con la sentenza n. 206/1988 è stata inoltre dichiarata l’illegittimità del secondo comma dell’art. 135 del testo unico. La Corte ha ritenuto non più rinviabile l’introduzione di un sistema misto, poiché l’evoluzione produttiva e diagnostica ha reso insufficiente la presunzione legale derivante dalle tabelle.
Nuovo sistema misto di tutela
Il nuovo assetto conserva le tabelle con le relative presunzioni favorevoli, ma consente al lavoratore di provare con mezzi ordinari l’origine professionale di malattie non tabellate, di malattie tabellate ma riferite a lavorazioni non previste in tabella, nonché di patologie manifestatesi oltre il periodo massimo di indennizzabilità. La Corte ha anche precisato che la manifestazione della malattia coincide con la sua effettiva verificazione e che la denuncia rileva solo ai fini della decorrenza delle prestazioni.
Disciplina delle malattie tabellate e degli effetti della denuncia tardiva
Per le malattie tabellate denunciate entro i termini massimi di indennizzabilità resta ferma la disciplina vigente e la presunzione legale di origine professionale. Se la denuncia interviene oltre tali termini, il lavoratore mantiene la presunzione tabellare solo se dimostra che la malattia si è manifestata entro il termine massimo; in caso contrario deve provare in modo ordinario la natura professionale della patologia.
Malattie non tabellate: onere della prova e documentazione richiesta
Per le malattie non previste in tabella o contratte in lavorazioni non tabellate, il lavoratore deve dimostrare i fatti costitutivi del diritto secondo le norme comuni: esistenza di una malattia contratta nell’esercizio e a causa dell’attività lavorativa. A tal fine sono richiesti documentazione sanitaria idonea, elementi probatori oggettivi sull’esposizione al rischio e, se la malattia si manifesta in costanza di rapporto, anche la denuncia del datore di lavoro nei termini di legge. Per gli agricoli a tempo determinato e autonomi resta fermo l’obbligo del certificato-denuncia del medico ai sensi dell’art. 251 del testo unico.
Criteri operativi per l’istruttoria e gestione delle pratiche
Le unità operative devono verificare preliminarmente la completezza della documentazione. Se la certificazione sanitaria non contiene alcun riferimento alla natura professionale, il caso va respinto e segnalato all’INPS; se la documentazione è attendibile ma incompleta, occorre chiedere integrazioni; se è completa e probante, si avvia l’istruttoria con il supporto dell’area sanitaria, dell’indagine ispettiva e, se necessario, della consulenza tecnica per l’accertamento dei rischi professionali. In prima applicazione, tutte le pratiche devono essere trasmesse alla direzione generale - servizio prestazioni assicurative, con giudizio medico-legale, per la decisione sull’ammissione all’indennizzo.
Posizione assicurativa convenzionale 9990000 e rilevazioni statistiche
Se, per il tempo trascorso, non è possibile individuare con certezza l’ultima impresa presso cui il lavoratore ha svolto attività rischiosa, il caso va imputato alla posizione assicurativa convenzionale 9990000, in analogia con precedenti circolari. Per le malattie di cui al punto 2.b deve essere registrato il valore 999 nel secondo settore del campo "nos" della mappa operativa infortuni; per le malattie non tabellate e/o contratte in lavorazioni non tabellate vanno registrati i valori 99 nei campi previsti dalla procedura infortuni e rendite, secondo le istruzioni richiamate nell’allegato n. 3.
Decorrenza delle prestazioni e prescrizione
Quando la malattia non determina astensione dal lavoro o si manifesta dopo la cessazione dell’attività nella lavorazione morbigena, l’indennizzo decorre dalla data di arrivo all’Istituto del certificato medico o della denuncia del datore di lavoro. Se il caso è stato prima denunciato all’INPS e poi segnalato all’INAIL, le prestazioni decorrono dalla data della denuncia all’INPS. Dalla data della certificazione medica che attesta la manifestazione della malattia professionale decorre anche il termine prescrizionale ex art. 112, primo comma, del testo unico.
Efficacia temporale delle nuove regole
La disciplina introdotta dalla sentenza n. 179/1988 opera dal 25 febbraio 1988, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Essa si applica ai casi denunciati per la prima volta da tale data, a quelli già denunciati ma non definiti al 25 febbraio 1988 perché ancora in istruttoria o sub iudice, nonché ai casi già respinti e non ancora prescritti, purché le denunce siano riproposte dopo tale data. In tali ipotesi la decorrenza delle prestazioni è dalla data della denuncia.
Casi particolari e disposizioni finali
Le sentenze non hanno inciso sulla disciplina assicurativa dei medici radiologi, che resta invariata. La circolare richiama infine la necessità di un’attuazione rigorosa e uniforme delle nuove regole, anche per finalità statistiche, prevenzionali e di eventuale aggiornamento delle tabelle, raccomandando particolare attenzione nella compilazione dei dati.
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