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Circolare

Circolare INAIL n. 36 del 24 giugno 1988

Interessi di rateazione e dilazione. Decreto interministeriale 24 marzo 1988.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’entrata in vigore del decreto interministeriale 24 marzo 1988, pubblicato in G.U. il 7 giugno 1988, che fissa al 21,125% il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per rateazioni e dilazioni dei debiti per premi e accessori. Il nuovo tasso si applica alle istanze presentate dal 7 giugno 1988 e, per effetto delle istruzioni richiamate, anche a quelle anteriori per le quali il piano sia stato comunicato in pari data o successivamente. Vengono inoltre richiamate le precedenti circolari INAIL in materia e allegato il prospetto dei tassi vigenti dal 29 dicembre 1978.

Interessi di rateazione e dilazione: tasso al 21,125% dal 7 giugno 1988

Interessi di rateazione e dilazione: tasso al 21,125% dal 7 giugno 1988

La circolare INAIL n. 36 del 24 giugno 1988 dà comunicazione dell’entrata in vigore del decreto interministeriale 24 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 1988. Il provvedimento interviene in materia di rateazioni e dilazioni dei debiti per premi e accessori, fissando il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro nella misura del 21,125 per cento.

Riferimento normativo

Il decreto è emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11. La circolare si limita a recepire l’aggiornamento del tasso e a indicarne le modalità applicative.

Decorrenza del nuovo tasso

Il nuovo tasso decorre dal 7 giugno 1988 e trova applicazione:

  • nei confronti dei datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione o di dilazione a partire da tale data;
  • anche per le istanze presentate anteriormente al 7 giugno 1988, quando la sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione o di dilazione in data 7 giugno 1988 o successiva, in conformità a quanto già chiarito dalla circolare n. 51/1982.

Richiamo delle precedenti istruzioni

Nel testo vengono richiamate le istruzioni contenute nelle circolari INAIL nn. 4/1975, 56/1979, 51, 52 e 70/1982, che restano il quadro di riferimento operativo per la materia. In particolare, viene richiamato il criterio applicativo già indicato nella circolare n. 51/1982 per i casi in cui la comunicazione del piano avvenga dopo la data di decorrenza del nuovo tasso.

Prospetto dei tassi

La circolare segnala infine l’allegazione di un prospetto riepilogativo dei tassi in vigore dal 29 dicembre 1978, destinato a consentire una ricostruzione storica delle misure applicabili nel tempo.

Punti principali

Determinazione del tasso di interesse

Il decreto interministeriale 24 marzo 1988, attuativo dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, fissa nella misura del 21,125 per cento il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento dei debiti per premi e accessori.

Decorrenza e ambito di applicazione

Il tasso decorre dal 7 giugno 1988 ed è applicato ai datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione o dilazione a partire da tale data. La circolare precisa inoltre che il nuovo tasso si applica anche alle istanze presentate prima del 7 giugno 1988, qualora la sede abbia comunicato il piano di rateazione o dilazione in data 7 giugno 1988 o successiva.

Richiamo a precedenti istruzioni

La circolare richiama le istruzioni già impartite con le circolari nn. 4/1975, 56/1979, 51, 52 e 70/1982, e in particolare quanto previsto dalla circolare n. 51/1982, pagina 2, terzo capoverso, per la gestione delle istanze anteriori alla data di decorrenza.

Prospetto dei tassi vigenti

È allegato un prospetto riepilogativo dei tassi in vigore a decorrere dal 29 dicembre 1978, utile per il confronto e l'applicazione delle diverse misure di interesse nel tempo.

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