Salta al contenuto
Circolare

Circolare INAIL n. 29 del 01 giugno 1988

Decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare INAIL n. 29 del 1 giugno 1988 comunica che il termine di prescrizione per esercitare l'azione di riscossione dei premi assicurativi e, più in generale, delle somme dovute dai datori di lavoro, previsto dall'art. 112 del Testo Unico, è stato esteso a dieci anni. La modifica deriva dall'art. 12 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48. Il nuovo termine si applica anche ai crediti già sorti prima dell'entrata in vigore del decreto, purché a tale data non fosse ancora maturata la precedente prescrizione triennale.

Ampliamento del termine di prescrizione per la riscossione dei premi e di altre somme dovute dai datori di lavoro

Ampliamento del termine di prescrizione per i crediti INAIL

La circolare illustra la modifica normativa intervenuta sul termine di prescrizione per la riscossione dei premi di assicurazione e, più in generale, delle somme dovute dai datori di lavoro all'INAIL. L'intervento ha portato il termine a dieci anni, incidendo sul regime previsto dall'art. 112, secondo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Quadro normativo di riferimento

In origine, il termine prescrizionale era fissato in un anno; successivamente, la legge 29 febbraio 1980, n. 33 lo aveva elevato a tre anni. Con l'art. 12 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, il termine viene ulteriormente esteso a dieci anni.

Ambito di applicazione della nuova disciplina

La circolare chiarisce che il nuovo termine di dieci anni non riguarda soltanto i crediti sorti dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, ma si estende anche ai crediti già esistenti a quella data. Tale applicazione retroattiva opera però solo se, al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, non fosse già decorso il precedente termine di prescrizione triennale.

Effetti operativi

Per l'Istituto, la modifica comporta un ampliamento significativo del periodo entro cui può essere esercitata l'azione di recupero dei premi e delle altre somme dovute. Per i datori di lavoro, ciò implica una più lunga esposizione all'azione di riscossione da parte dell'INAIL, nei limiti sopra indicati.

Punti principali

Nuovo termine di prescrizione

Il termine entro cui può essere validamente esercitata l'azione per riscuotere i premi di assicurazione e, in generale, le somme dovute dai datori di lavoro è portato a dieci anni. La circolare richiama il 2° comma dell'art. 112 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che originariamente prevedeva un anno e che era già stato elevato a tre anni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Fonte normativa della modifica

L'estensione a dieci anni è disposta dall'art. 12 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48.

Applicazione ai crediti preesistenti

La circolare precisa che il nuovo termine prescrizionale si applica anche ai crediti esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, a condizione che, a quella data, non sia già maturata la prescrizione triennale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.