Circolare INAIL n. 35 del 23 giugno 1988
Rivalutazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 1987.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare INAIL comunica la nuova retribuzione annua convenzionale da assumere a base per la liquidazione e rivalutazione delle rendite dei medici radiologi colpiti da malattie o lesioni causate da raggi X e sostanze radioattive. In attuazione del decreto ministeriale 18 dicembre 1987 e della disciplina sulla rivalutazione annuale, la retribuzione è fissata in L. 31.211.000 con decorrenza 1° luglio 1987. La misura vale sia per le prime liquidazioni sia per le rendite già in corso a tale data; le riliquidazioni sono effettuate direttamente dall’INAIL. La circolare indica anche le percentuali dell’assegno ai superstiti rapportate al nuovo importo.
Rivalutazione annuale delle rendite per i medici colpiti da raggi X e sostanze radioattive dal 1° luglio 1987
Rivalutazione annuale delle rendite per i medici colpiti da raggi X e sostanze radioattive
La circolare INAIL n. 35 del 23 giugno 1988 disciplina l’aggiornamento della retribuzione annua convenzionale da assumere a base per la liquidazione delle rendite spettanti ai medici radiologi colpiti da malattie o lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, nonché ai loro superstiti. Il provvedimento scioglie la riserva già formulata in precedenti comunicazioni e rende operativa la nuova misura con decorrenza 1° luglio 1987.
Quadro normativo e presupposti della rivalutazione
La circolare richiama il decreto ministeriale 18 dicembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 1988, adottato ai sensi dell’articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251. Viene inoltre richiamato l’articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che conferma per questa particolare categoria la rivalutazione annuale delle retribuzioni convenzionali, ma solo quando si verifichi una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione percepita nell’anno precedente dai medici radiologi dipendenti da enti pubblici. La circolare precisa che tale condizione non si era verificata per il periodo 1° luglio 1985 - 30 giugno 1986, mentre si è verificata al 1° luglio 1987.
Nuova retribuzione annua di riferimento
A decorrere dal 1° luglio 1987, la retribuzione annua da assumere a base per la liquidazione delle rendite è fissata in L. 31.211.000. Il riferimento vale per i medici colpiti da malattie e lesioni causate dai raggi X e dalle sostanze radioattive e per i loro superstiti.
Ambito di applicazione
La nuova retribuzione si applica in due ipotesi:
- in sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti effettuate dal 1° luglio 1987;
- in sede di rivalutazione delle rendite già in corso di godimento alla stessa data.
Riliquidazione delle rendite in corso
Per le rendite in corso di godimento alla data del 1° luglio 1987, la circolare stabilisce che le operazioni di riliquidazione saranno svolte direttamente dalla Direzione generale - Servizio Meccanizzazione dell’INAIL, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte delle strutture periferiche richiamate nel testo.
Trattamento dei superstiti
L’assegno in caso di morte spettante ai superstiti dei medici radiologi è parametrato alla nuova retribuzione di L. 31.211.000 secondo le percentuali previste dall’articolo 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124:
- un terzo della retribuzione, se sopravvivono coniuge e figli aventi i requisiti indicati al n. 2 dell’articolo 85;
- un quarto della retribuzione, se sopravvive il solo coniuge oppure i soli figli aventi i prescritti requisiti;
- un sesto della retribuzione, negli altri casi previsti dalla norma richiamata.
Effetti operativi
La circolare ha quindi funzione essenzialmente applicativa e chiarisce che il nuovo importo deve essere utilizzato per tutte le liquidazioni e rivalutazioni decorrenti dal 1° luglio 1987, assicurando l’allineamento delle prestazioni alla misura aggiornata della retribuzione convenzionale.
Punti principali
Base normativa e decorrenza
La circolare richiama il decreto ministeriale 18 dicembre 1987, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 1988, che fissa la nuova retribuzione annua ai sensi dell’articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251. Viene inoltre richiamato l’articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che conferma la rivalutazione annuale delle retribuzioni convenzionali per la categoria dei medici radiologi, subordinandola a una variazione non inferiore al 10% rispetto all’anno precedente.
Nuova retribuzione annua convenzionale
Con effetto dal 1° luglio 1987, la retribuzione annua da assumere a base per la liquidazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, nonché dei loro superstiti, è fissata in L. 31.211.000.
Applicazione alle liquidazioni e alle rendite in corso
La nuova misura retributiva si applica sia alle prime liquidazioni delle rendite per inabilità permanente e per superstiti effettuate dal 1° luglio 1987, sia alla rivalutazione delle rendite già in godimento alla medesima data. La circolare precisa che, per le rendite in corso di godimento al 1° luglio 1987, la riliquidazione sarà eseguita direttamente dalla Direzione generale - Servizio Meccanizzazione dell’INAIL.
Assegno in caso di morte ai superstiti
L’assegno spettante ai superstiti dei medici radiologi è rapportato alla retribuzione di L. 31.211.000 secondo le percentuali previste dall’articolo 85 del Testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: un terzo della retribuzione nel caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti di legge; un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i prescritti requisiti; un sesto negli altri casi previsti dalla norma richiamata.
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