Cassazione Penale, Sentenza n. 4563/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro la sentenza del 01/12/2022 del Tribunale di Foggia (rito abbreviato) che aveva assolto l'imputato per particolare tenuità del fatto ex art. 131‑bis c.p., ma lo aveva comunque condannato al risarcimento in favore delle parti civili. L'imputazione riguardava un articolo del quotidiano "L'immediato" del 21/11/2020 in cui si parlava di "rimborsi d'oro ai commissari straordinari del comune di Manfredonia". Il ricorrente deduce cinque motivi: (i) carenza o manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo della diffamazione (mancanza di valenza offensiva nel testo); (ii) carenza o illogicità della motivazione rispetto all'elemento soggettivo; (iii) e (iv) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver riconosciuto le esimenti del diritto di critica e della cronaca giornalistica su temi di pubblico interesse; (v) vizio nella condanna al risarcimento del danno per mancata prova del danno morale e per impropria valutazione della diffusione locale della testata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (con efficacia assorbente sulle altre censure). Ha qualificato la questione come violazione di legge, esercitando il sindacato di legittimità "per saltum" ex art. 569 c.p.p. La Corte ha valutato direttamente la portata offensiva delle espressioni contestate e ha concluso che le frasi, ivi compresa la metafora "rimborsi d'oro", non contengono alcuna attribuzione di illiceità né una carica offensiva percepibile secondo i parametri dell'uomo medio. Né è stata ravvisata una figura narrativa diffamatoria o insinuante con valenza penalmente rilevante. Richiamando inoltre i criteri di tutela della libertà di informazione e di critica nei confronti di pubblici amministratori, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. (La sentenza interrompe il procedimento con esito favorevole al ricorrente; le questioni relative alle spese non risultano nel testo completo fornito.)
Norme richiamate
art. 131‑bis c.p.
Norma sulla particolare tenuità del fatto che il Tribunale aveva invocato per assolvere l'imputato; la Cassazione però ha ritenuto irrilevante applicare tale causa quando manca la materialità e la valenza offensiva del fatto, annullando per insussistenza.
art. 538 c.p.p.
Richiamata in relazione alla dichiarazione di incostituzionalità (sent. Corte costituzionale n. 173/2022) presa atto dal Tribunale; il richiamo è solo indicativo del quadro processuale citato nella sentenza impugnata.
art. 595 c.p.
Norma che disciplina il reato di diffamazione: la Corte ha interpretato la soglia di offensività richiesta, affermando che allusioni o metafore non sono penalmente rilevanti se la valenza diffamatoria non è immediatamente ed inequivocabilmente percepibile dall'uomo medio.
art. 569 c.p.p.
Norma che consente il ricorso per cassazione "per saltum" in presenza di violazioni di legge: la Corte ha ritenuto legittimo il gravame diretto alla Cassazione per contestata violazione di legge sull'elemento materiale del reato.
art. 10 CEDU (diritto alla libertà di espressione)
Richiamato in motivazione per sottolineare la protezione costituita alla libertà di informazione e critica, specie riferita a questioni di pubblico interesse e a pubblici amministratori; tale principio orienta l'ampio margine di tolleranza verso espressioni critiche nel dibattito pubblico.
Massime di principio
- La diffamazione richiede una carica offensiva della reputazione percepibile in modo immediato ed inequivocabile dall'uomo medio: metafore o allusioni non bastano se non trasmettono chiaramente un contenuto lesivo.
- Il giudice di legittimità può sindacare la sussistenza materiale e la portata offensiva delle espressioni ritenute diffamatorie anche nel ricorso 'per saltum' quando la censura riguarda l'interpretazione della norma penale.
- La libertà di informazione e il diritto di critica, specie verso pubblici amministratori o su temi di pubblico interesse, godono di ampia tutela; critiche anche forti possono rientrare nella legittimità se non travalicano un nucleo di verità e non si risolvono in attacchi personali gratuiti.
- Se manca l'elemento oggettivo del reato (cioè non si è concretamente verificata alcuna condotta offensiva della reputazione), la pronuncia deve essere annullata senza rinvio per insussistenza del fatto.
- Sull'entità del risarcimento per danno morale grava l'onere della prova: la mera evocazione di un danno simbolico o la limitata diffusione della testata possono indebolire la pretesa risarcitoria.
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