Cassazione Penale, Sentenza n. 8571/2022 del 14/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di concorso in produzione e spaccio di stupefacenti (art. 110 c.p. e art. 73 d.P.R. n. 309/1990). Denunciava violazione di legge nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza sostenendo di essere al limite della mera connivenza con le condotte del figlio; che il denaro rinvenuto derivava dalla vendita di un immobile (banconote "umide"); l'irrilevanza del precedente; l'assenza delle esigenze cautelari e la sproporzione/inesattezza della misura applicata.
La decisione
Il Tribunale del riesame ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondato il compendio indiziario: nella casa sono state trovate piante di cannabis, marijuana, materiale per il confezionamento, una serra rudimentale termo-isolata, una pistola scacciacani e somme in contanti (cassaforte con 1.730 euro e dose di cocaina; nella cassaforte della stanza del ricorrente banconote per 8.500 euro e nel portafogli 450 euro). Il Tribunale ha escluso che il denaro fosse proveniente dalla vendita di un immobile per mancanza di documentazione probatoria e ha valutato l'assenza di lavoro/dependenza da reddito di cittadinanza degli occupanti. Ha ritenuto che l'intera famiglia fosse coinvolta nella produzione e nello spaccio e che il ricorrente svolgesse ruolo attivo (custode del denaro e controllo delle fasi di preparazione). Ha inoltre considerato concreto il pericolo di recidiva alla luce del materiale sequestrato, della pistola, della somma di denaro e del precedente penale. Per questi motivi ha confermato la misura cautelare in carcere, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e ha disposto gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
concorso di persone nel reato
La norma è stata applicata per inquadrare la responsabilità concorrente del ricorrente nella produzione e nello spaccio posta in essere con altri componenti della famiglia
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
illecito relativo alle sostanze stupefacenti (con riferimento al "quinto comma" per la distinzione con il possesso per uso personale)
Il Tribunale ha ritenuto che le quantità e l'organizzazione del materiale non siano riconducibili al quinto comma (possesso per uso personale), configurando invece attività di produzione e spaccio
art. 616 cod. proc. pen.
condanna alle spese processuali
Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
adempimenti di cancelleria successivi al provvedimento
Disposta la trasmissione agli uffici competenti per gli adempimenti formali previsti dopo la decisione
Massime di principio
- La presenza di impianti per la coltivazione (serra, lampade), materiale per il confezionamento e somme ingenti in contanti fa propendere per la sussistenza di indizi gravi di produzione e spaccio, anche se la droga è stata rinvenuta nella camera di un terzo (es. figlio).
- La semplice affermazione che il denaro proviene dalla vendita di un bene non è sufficiente: occorre documentazione probante (vaglia, assegni, movimentazioni bancarie) per escludere l'illecita origine dei fondi.
- La coabitazione e la gestione condivisa degli spazi in cui si svolge l'attività illecita possono portare a ritenere il coinvolgimento di membri della famiglia diversi dall'effettivo coltivatore/operatore diretto.
- La presenza di armi (anche se scacciacani), di rilevanti somme di denaro e di un precedente penale aumenta la valutazione del pericolo di recidiva o di reiterazione del reato e può giustificare misure cautelari più severe.
- Per contrastare efficacemente accuse di spaccio/produzione, la difesa dovrebbe fornire elementi concreti e documentali che giustifichino fonti lecite del denaro o dimostrino l'assenza di partecipazione attiva (es. prove di non accesso agli spazi comuni, attività lavorativa documentata).
- L'incidenza della misura cautelare va valutata sulla base della concretezza e attualità del pericolo (di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione): prove oggettive di organizzazione e profitto illecito rendono più difficile ottenere misure meno afflittive.
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